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Document C2005/132/33

Causa C-152/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 5 aprile 2005

GU C 132 del 28.5.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/18


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 5 aprile 2005

(Causa C-152/05)

(2005/C 132/33)

Lingua processuale: il tedesco

Il 5 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e K. Gross, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato i suoi obblighi ex artt. 18, 39 e 43 del Trattato CEE in quanto con l'art. 2, n. 1, primo comma, dell'Eigenheimzulagengesetz (legge tedesca sugli incentivi per gli acquisti della casa) esclude la concessione di incentivi per l'acquisto della casa a soggetti tenuti ad obbligo fiscale illimitato quanto a beni ubicati in altri Stati membri, indipendentemente dal se ivi possa essere chiesta una sovvenzione analoga;

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il legislatore nella Repubblica federale di Germania con l'art. 2, n. 1, primo comma, dell'Eigenheimzulagengesetz esclude la concessione di incentivi per l'acquisto della casa a soggetti tenuti ad obbligo fiscale illimitato quanto a beni ubicati in altri Stati membri, indipendentemente dal se ivi possa essere chiesta una sovvenzione analoga. Tale disciplina costituisce una violazione delle libertà fondamentali conferite ai cittadini degli Stati membri dagli artt. 18, 39 e 43 del Trattato CEE.

La Commissione adduce che per tre categorie di persone — residenti all'estero — la disciplina in parola viola le libertà fondamentali, poiché dette persone appartenenti alle categorie di cui sopra, nonostante il fatto che siano sottoposte ad un obbligo fiscale illimitato in Germania, possono avvantaggiarsi degli incentivi di cui trattasi soltanto se le stesse acquistano del pari in Germania un immobile per scopi abitativi. Tale limitazione della sovvenzione li disincentiva a lavorare e ad avere la residenza all'estero. Il diritto alla libera circolazione comprende anche la garanzia di non ricevere un trattamento peggiore di un cittadino nazionale. In tutte e tre le situazioni descritte dalla Commissione ricorrono elementi sufficientemente transfrontalieri; le persone appartenenti alle suddette categorie rientrano quindi nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato CEE.

Dalla giurisprudenza della Corte discende che o lo Stato di residenza o, comunque, lo Stato di occupazione all'atto della fissazione dell'onere fiscale deve tener conto dei rapporti personali dei soggetti passivi. Proprio questo dovrebbe valere anche per gli incentivi in esame, collegati alla capacità di prestazione tributaria. I cittadini CEE, residenti al di fuori della Germania, ma soggetti nella stessa ad obbligo fiscale illimitato, non potrebbero mai avvalersi di un incentivo per l'acquisto per la casa o di una sovvenzione analoga, e quindi i loro rapporti personali non sarebbero mai presi in considerazione. Non sarebbe però lecito in base al diritto comunitario peggiorare la situazione tributaria di un soggetto ad obbligo tributario illimitato in Germania soltanto a causa della sua residenza all'estero.

La Commissione respinge l'obiezione del governo federale secondo cui l'incentivo in esame a partire dal 1o gennaio 1996 costituirebbe non più un onere fiscale nell'ambito della riscossione dell'imposta sul reddito, ma una sovvenzione di carattere non fiscale, e secondo cui per tali incentivi sarebbero competenti gli Stati membri. La Commissione controdeduce che l'obbligo degli Stati membri ad un'attività conforme alla Comunità e l'imperativo di rispettare le libertà fondamentali valgono anche per la sovvenzione non tributaria.

Le violazioni delle libertà fondamentali previste dal Trattato CEE potrebbero essere giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse. La limitazione della sovvenzione ad uno spazio abitativo ubicato in Germania non sarebbe necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla disciplina tedesca. Pertanto, la violazione degli artt. 18, 39 e 43 del Trattato CEE non potrebbe essere giustificata.


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