Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/217/62

Causa T-252/04: Ricorso della Caviar Anzali contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno presentato il 18 giugno 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/35


Ricorso della Caviar Anzali contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno presentato il 18 giugno 2004

(Causa T-252/04)

(2004/C 217/62)

Lingua processuale: il francese

Il 18 giugno 2004 la società Caviar Anzali, con sede in Colombes (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-François Jésus, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La Novomarket S.A. era parimenti parte nel procedimento dinanzi alla seconda sezione di ricorso.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda sezione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 19 aprile 2004 (causa R 479/2003-2, Caviar Anzali contro Novomarket);

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente del marchio comunitario:

Novomarket S.A.

Marchio comunitario interessato:

Marchio figurativo «Asetra» per prodotti, inter alia, delle classi 29 e 31 (numero di domanda 2187805)

Titolare del marchio o del segno oggetto del procedimento di opposizione:

Caviar Anzali S.A.

Marchio o segno rivendicato:

Marchio figurativo nazionale e internazionale «Astara» per prodotti della classe 29

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della sezione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

La ricorrente sostiene che la natura del regime instaurato dinanzi alla sezione di ricorso implichi che la richiesta sia oggetto di un riesame e che la trasmissione della traduzione dopo il termine fissato dalla divisione di opposizione non potesse comportare il rigetto dell'opposizione.


Top