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Document C2004/179/17

    Causa C-212/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Thessalonikis (Grecia), con ordinanza 8 aprile 2004, nella causa K. Adeneler e.a. contro Ellinikos Organismos Galaktos

    GU C 179 del 10.7.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    10.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 179/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Thessalonikis (Grecia), con ordinanza 8 aprile 2004, nella causa K. Adeneler e.a. contro Ellinikos Organismos Galaktos

    (Causa C-212/04)

    (2004/C 179/17)

    Con ordinanza 8 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 maggio 2004, nella causa K. Adeneler e.a. contro Ellinikos Organismos Galaktos, il Protodikeio Thessalonikis ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    Se il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare il diritto nazionale, nella misura del possibile, in conformità a una direttiva che sia stata trasposta tardivamente nell'ordinamento giuridico interno, a) dal momento in cui la direttiva è entrata in vigore, oppure b) dal momento in cui è vanamente trascorso il termine per la sua trasposizione in diritto interno, oppure ancora c) dal momento in cui è entrato in vigore il provvedimento nazionale di trasposizione.

    2)

    Se la clausola 5, n. 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175, pag. 43), debba essere interpretata nel senso che può costituire ragione obiettiva per continui rinnovi o per la conclusione di contratti di lavoro successivi a tempo determinato – oltre alle ragioni connesse alla natura, al genere, alle caratteristiche della prestazione di lavoro o simili – il semplice fatto che la conclusione del contratto a tempo determinato sia imposta da una norma di legge o di regolamento.

    3)

    Se la clausola 5, nn. 1 e 2, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175, pag. 43) possa essere interpretata nel senso che [sono inapplicabili] che disposizioni nazionali ai sensi delle quali i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato si considerano «successivi» solo allorché tra di loro intercorre un periodo non superiore ai 20 giorni lavorativi, e la presunzione in favore del lavoratore introdotta dalle stesse, in forza della quale contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato sono riconosciuti come a tempo indeterminato, si fonda obbligatoriamente sul presupposto di cui sopra.

    4)

    Se sia compatibile con il principio dell'effetto utile del diritto comunitario e con la finalità della clausola 5, nn. 1 e 2, in combinato disposto con la clausola 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175 pag. 43), il divieto di trasformare contratti di lavoro successivi a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sancito dall'art. 21 della legge 2190/1994, contratti che vengono si stipulati a tempo determinato per far fronte ad esigenze eccezionali o stagionali del datore di lavoro, ma allo scopo di far fronte a sue esigenze stabili e durevoli.


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