Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/106/50

Causa C-114/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 3 marzo 2004

GU C 106 del 30.4.2004, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/29


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 3 marzo 2004

(Causa C-114/04)

(2004/C 106/50)

Il 3 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dr. Bernhard Schima, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo accordato agli importatori paralleli, in occasione della revoca dell’autorizzazione di un prodotto di riferimento fitosanitario, un adeguato periodo transitorio per la liquidazione delle loro giacenze di magazzino, è venuta meno agli obblighi incombentile ex art. 28 CE;

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è del parere che la misura adottata dall’Istituto biologico federale non corrisponda al principio della libera circolazione delle merci quale risulta dagli artt. 2830 CE e dalla giurisprudenza pronunciata al riguardo.

L'avvenuta revoca dell autorizzazione del prodotto di riferimento senza accordare un periodo di liquidazione delle giacenze di magazzino di cui dispongono gli importatori paralleli, con la conseguenza che i prodotti parallelamente importati perdono qualsiasi capacità di essere commercializzati, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi della giurisprudenza della Corte e sarebbe quindi in linea di principio in contrasto con l'art. 28 CE.

Un importatore parallelo è costretto ad acquistare all'estero rilevanti quantitativi del prodotto in questione, al fine di offrire il prodotto sul mercato dello Stato importatore ad un prezzo concorrenziale e poter soddisfare gli ordini dei suoi clienti. Per tale motivo è inevitabile che l'importatore parallelo disponga di determinate giacenze di magazzino. L'automatico venir meno della possibilità di vendere tali giacenze dopo la revoca dell'autorizzazione del prodotto di riferimento sarebbe senza dubbio assimilabile ad una restrizione all'importazione.

Un siffatto ostacolo commerciale all’importazione parallela di prodotti fitosanitari non sarebbe giustificata giacché la revoca dell’autorizzazione non poggerebbe sui motivi menzionati all'art. 30 CE, in particolare la sanità pubblica.


Top