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Document 92004E001097
WRITTEN QUESTION E-1097/04 by Adriana Poli Bortone (UEN) to the Commission. Regulation (EC) No 2331/2003.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1097/04 di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione. Regolamento (CE) n. 2331/2003.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1097/04 di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione. Regolamento (CE) n. 2331/2003.
GU C 88E del 8.4.2004, pp. 569–570
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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8.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 88/569 |
(2004/C 88 E/0580)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1097/04
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione
(13 aprile 2004)
Oggetto: Regolamento (CE) n. 2331/2003
Nel 23 dicembre 2003 con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 2331/2003 (1) alcuni Paesi, come Argentina e India, sono stati reintegrati come Stati beneficiari dello Schema comunitario di preferenze doganali per il periodo 2002-2004, usufruendo a partire dal 1o gennaio 2005 di riduzioni nelle aliquote di importazione dell'Unione europea per alcune tipologie di pelli finite.
Condiderato che:
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tali paesi attraverso consolidate pratiche di dumping trovano forti vantaggi competitivi a scapito dell'industria conciaria italiana, |
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non esistono reciprocità e pari condizioni di mercato neanche sul piano delle misure di politica commerciale poiché India e Argentina pongono in essere consistenti barriere, tariffarie e non sul proprio export di materia prima ed import di prodotto finito, |
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le imprese italiane versano in notevoli difficoltà soffrendo del calo della domanda finale e dello sfavorevole andamento del cambio euro/USD, |
potrebbe la Commissione far sapere se non ritenga necessario rivedere il Reg. n. 2331/2003?
Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione
(30 aprile 2004)
Il regolamento (CE) n. 2331/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, è stato adottato nel quadro dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) a favore dei paesi in via di sviluppo. Il regolamento n. 2331/2003 è stato dunque adottato dalla Commissione sulla base dell'obbligo che essa ha di agire, in applicazione del quadro giuridico fissato dal Consiglio.
Nella fattispecie, in quanto schema pluriennale, l'SPG, prevede che il campo di applicazione delle preferenze sia adattato ogni anno dalla Commissione, come è avvenuto per il 2005 mediante il regolamento n. 2331/2003. L'SPG rappresenta infatti un'offerta commerciale limitata ed è pertanto opportuno garantire che ne beneficino i paesi e i prodotti che ne hanno realmente bisogno. Il summenzionato articolo 12 ha quindi introdotto un meccanismo di «graduazione/degraduazione», che consente sia di revocare l'SPG nei confronti dei paesi/prodotti diventati competitivi sui mercati internazionali, sia di reintegrare i paesi/prodotti esclusi in passato dall'SPG per tale motivo, ma che avrebbero perso da allora la propria competitività.
Si tratta di un dispositivo non politico e prettamente economico. I criteri obiettivi che prevalgono sono quelli che figurano nel sopracitato articolo 12 (modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio, del 15 dicembre 2003 (2)). E dunque in applicazione di tali obiettivi che verranno ripristinate nel 2005 le preferenze per l'India e l'Argentina in relazione ai prodotti in questione.
Gli strumenti di difesa commerciale permettono di combattere le pratiche di dumping laddove sussitono le condizioni necessarie. La questione degli ostacoli tariffari e non tariffari alle esportazioni rappresenta una delle priorità della Commissione nell'ambito della cosidetta «Agenda di sviluppo di Doha» e dei negoziati bilaterali.
A decorrere dal 1o gennaio 2006 verrà introdotto un nuovo schema SPG, previa consultazione di tutte le parti interessate. Si invita l'onorevole parlamentare ad esortare anche le associazioni indutriali a partecipare a tali consultazioni.
(1) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 3.
(2) GUL 332 del 19.12.2003.