This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62024CC0840
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 26 February 2026.###
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 26 febbraio 2026.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 26 febbraio 2026.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2026:123
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 26 febbraio 2026 (1)
Causa C‑840/24
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
contro
TL
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]
« Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Deroga al diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche – Diritto alla remunerazione – Società di gestione collettiva – Direttiva 2014/26/UE – Articolo 11, paragrafo 4 – Articolo 12, paragrafo 4 – Utilizzo dei proventi di diritti gestiti da una società di gestione collettiva – Normativa nazionale che prevede la promozione delle opere significative sul piano culturale »
Introduzione
1. Sebbene, all’articolo 17, paragrafo 2, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea associ la protezione della proprietà intellettuale al diritto generale di proprietà, mi sembra indiscutibile che essa svolga un ruolo specifico, differente da quello della proprietà dei beni materiali.
2. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la proprietà letteraria e artistica, protetta dal diritto d’autore e dai diritti connessi. Infatti, tale proprietà e il diritto che la protegge hanno come principale funzione quella di contribuire alla creazione artistica e scientifica, aspetti indispensabili per il funzionamento di qualsiasi società umana. Se è vero che tale contributo consiste principalmente nel garantire agli autori e agli artisti interpreti un giusto ritorno finanziario per i propri sforzi, permettendo loro di dedicarsi completamente alla propria attività creativa, esso non dovrebbe limitarsi a ciò, ma deve perseguire anche obiettivi più generali di contributo allo sviluppo culturale.
3. La chiave di volta del funzionamento di qualsiasi sistema di diritto d’autore e diritti connessi è costituita dagli organismi di gestione collettiva che svolgono il ruolo di intermediari tra i creatori – titolari dei diritti – e gli utilizzatori delle loro creazioni. Tali organismi concedono licenze per lo sfruttamento delle opere e di altri materiali protetti e distribuiscono i proventi che ne derivano agli aventi diritto. Tuttavia, il loro ruolo non si limita a ciò. Infatti, tali organismi sono spesso chiamati a svolgere diversi altri compiti di carattere culturale o sociale, conformemente alla funzione della proprietà artistica e letteraria nella società (2).
4. La presente causa riguarda la questione se e in che misura il diritto dell’Unione permetta a tali organismi di destinare parte dei proventi raccolti, in particolare di talune categorie di proventi, ad attività culturali che possono andare a beneficio non soltanto dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, ma anche di altre categorie di persone.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
5. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (3) dispone quanto segue:
«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:
(...)
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati».
6. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (4) prevede quanto segue:
«Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale».
7. L’articolo 3, lettera h), della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (5) definisce i termini «proventi dei diritti» come «le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all’indennizzo».
8. L’articolo 4 della direttiva in parola stabilisce che «[g]li Stati membri fanno sì che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell’interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti».
9. L’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), di detta direttiva prevede che, «[c]onformemente alle disposizioni di cui al titolo II, capo 2, l’assemblea generale dei membri decide almeno in merito a quanto segue:
(...)
d) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti».
10. L’articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva prevede che «[g]li organismi di gestione collettiva non sono autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall’investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall’investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5».
11. L’articolo 12, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2014/26 dispone quanto segue:
«2. Le detrazioni devono essere ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti, compresi, se del caso, i servizi di cui al paragrafo 4, ed essere stabilite secondo criteri oggettivi.
(...)
4. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, tali servizi siano prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all’accesso e alla portata di tali servizi».
Diritto tedesco
12. Fino al 1º giugno 2016, nel diritto tedesco, il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi era disciplinato dal Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) (legge sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi), del 9 settembre 1965 (6) e, successivamente, dal Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (legge sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte delle società di gestione collettiva), del 24 maggio 2016 (7).
13. Ai sensi di questi due testi normativi, nelle versioni applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a ripartire i proventi della loro attività conformemente a regole inderogabili (piano di riparto) che escludono qualsiasi comportamento arbitrario in materia di distribuzione. Tali organismi erano inoltre chiamati a finanziare opere e servizi significativi sul piano culturale.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
14. La Verwertungsgesellschaft Wort (in prosieguo: la «VG Wort») è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore sulle opere letterarie in Germania. Lo statuto della VG Wort, nella versione vigente durante il periodo controverso, ossia dal 1º gennaio 2016 al 30 settembre 2019, prevedeva la distribuzione di finanziamenti al Förderungsfonds Wissenschaft der VG Wort GmbH (Fondo di finanziamento per la scienza della VG Wort) (in prosieguo: il «FFW»), una società a responsabilità limitata, il cui unico socio è laVG Wort. Lo scopo del FFW consiste nella promozione della scienza e della ricerca. Tale scopo viene perseguito mediante la concessione di sovvenzioni destinate alle spese di stampa necessarie per la pubblicazione di opere scientifiche e specialistiche, alla ricerca che produce tali opere e ad altre misure di promozione della letteratura scientifica e specialistica, tra cui borse di studio destinate a permettere la redazione di tesi di dottorato sul diritto d’autore. Secondo le informazioni fornite dalla VG Wort, la sovvenzione al FFW era finanziata mediante detrazioni dai proventi riscossi a titolo di compenso per copia privata e di remunerazione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche di opere scientifiche, tecniche e specialistiche; durante il periodo controverso, essa ammontava allo 0,51% dei proventi riscossi dalla VG Wort.
15. TL e OS, autori di opere letterarie, sono membri della VG Wort e hanno stipulato con quest’ultima contratti di gestione. Essi hanno notificato diverse opere alla VG Wort durante il periodo di riferimento, ricevendo distribuzioni dei proventi di tale organismo nella categoria «riproduzione di testi esistenti». Nel procedimento principale, TL agisce a titolo personale nonché per conto di OS, che gli ha ceduto i propri diritti.
16. TL contesta il fatto che la VG Wort abbia destinato al FFW importi derivanti dai proventi percepiti da tale organismo dal 1º gennaio 2016 al 30 settembre 2019, così riducendo le quote di TL e di OS. In primo grado, TL ha chiesto di accertare che la VG Wort non aveva, e non ha, il diritto di ridurre le distribuzioni delle quote dei ricavi relativi alle loro opere effettuando pagamenti per finanziare il FFW. Inoltre, TL ha chiesto informazioni sull’ammontare dei contributi versati al FFW.
17. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado. Il giudice d’appello ha confermato la decisione a favore di OS e respinto integralmente il ricorso di TL (8). Ha infatti ritenuto che i piani di riparto della VG Wort, integrati nei contratti di gestione, costituissero condizioni generali le cui disposizioni relative ai versamenti effettuati al FFW sono nulle in forza del diritto nazionale per il motivo che violano principi fondamentali della normativa sul funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in quanto consentono a persone diverse dagli aventi diritto di partecipare alle distribuzioni.
18. Il giudice del rinvio, investito di un ricorso per Revision, considera che i versamenti effettuati a favore del FFW possono essere leciti alla luce dell’obbligo in capo agli organismi di gestione collettiva di promuovere la scienza e la cultura, previsto dalla normativa nazionale applicabile. Tuttavia ciò dipenderebbe dalla conformità di tale obbligo al diritto dell’Unione.
19. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della [direttiva 2001/29], con l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [2006/115] e con gli articoli 11, paragrafo 4, e 12, paragrafo 4, della direttiva [2014/26] il fatto che, in base a una normativa nazionale, una società di gestione collettiva debba finanziare opere significative sul piano culturale, con la conseguenza che anche i destinatari non rientranti (almeno non ancora) nel gruppo dei titolari dei diritti beneficiano del finanziamento.
2) Nel caso in cui l’offerta di servizi sociali, culturali o educativi sia consentita esclusivamente nei confronti dei titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della [direttiva 2014/26]: se la liceità della prestazione di tali servizi dipenda dal fatto che il rispettivo destinatario sia titolare di un diritto attuale al compenso oppure se sia sufficiente la titolarità di un diritto d’autore o di un diritto connesso non oggetto di remunerazione. Se la liceità di dette prestazioni presupponga l’esistenza di un contratto di gestione con la società di gestione collettiva».
20. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta in cancelleria il 10 dicembre 2024. Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, i governi tedesco e austriaco, nonché la Commissione europea. Le stesse parti, nonché il governo francese, erano rappresentate all’udienza tenutasi il 26 novembre 2025.
Analisi
21. Nella presente causa il giudice del rinvio solleva due questioni pregiudiziali. Poiché la seconda questione pregiudiziale dipende dalla risposta che occorre fornire alla prima, esaminerò tali questioni nell’ordine in cui sono state presentate.
Sulla prima questione pregiudiziale
22. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, nonché l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/26. Sebbene tale giudice collochi dette disposizioni sullo stesso piano, esse disciplinano materie di natura diversa. Infatti, mentre le disposizioni in questione della direttiva 2014/26 riguardano, in generale, la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, quelle delle direttive 2001/29 e 2006/115 attribuiscono agli autori diritti specifici, vale a dire il diritto al compenso e il diritto alla remunerazione, in ragione di determinati utilizzi delle loro opere.
23. Tuttavia, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, e come confermato anche dalla VG Wort in udienza, il procedimento principale riguarda l’utilizzo da parte di tale organismo dei proventi contemplati dalle disposizioni in questione delle direttive 2001/29 e 2006/115. Mi sembra dunque che, in realtà, il giudice del rinvio desideri ottenere chiarimenti riguardo all’interpretazione delle disposizioni in questione della direttiva 2014/26 alla luce di quelle delle direttive 2001/29 e 2006/115, nonché della pertinente giurisprudenza della Corte.
24. Così, con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/26, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che consente a un organismo di gestione collettiva di destinare parte dei proventi del diritto a un equo compenso e del diritto a una remunerazione, rispettivamente contemplati da queste ultime due disposizioni, ad attività culturali di cui possono beneficiare, eventualmente, persone che non sono titolari dei diritti d’autore. Tale questione si fonda sull’assunto, non contestato dalle parti, che i servizi di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano servizi «culturali» o «educativi» ai sensi della direttiva 2014/26.
25. Al fine di rispondere a tale questione occorre interpretare sia le disposizioni della direttiva 2014/26, sia l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115. Prima di iniziare l’analisi di tali disposizioni, mi sembra necessario formulare, in via preliminare, alcune osservazioni generali.
Osservazioni preliminari
26. Come già detto nella parte introduttiva delle presenti conclusioni, conformemente alla specifica funzione della proprietà letteraria e artistica nella società, il compito degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore non si limita alla distribuzione dei proventi dello sfruttamento di tali diritti ai titolari. Gli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore hanno avuto tradizionalmente altri compiti, inizialmente sociali (dal 1897 (9)), successivamente culturali ed educativi (10). Il loro ruolo non può dunque essere assimilato, come sembrano fare i ricorrenti nel procedimento principale, a quello di un fondo di investimento, il cui unico scopo è generare proventi e distribuirli ai membri sulla base del capitale investito. La gestione collettiva dei diritti di proprietà letteraria e artistica è realizzata nell’interesse collettivo non soltanto dei titolari, ma anche degli utenti delle opere e del pubblico.
27. A livello internazionale, sembra esservi consenso sul fatto che le attività sociali, culturali ed educative possano essere finanziate prelevando una porzione relativamente modesta dei proventi percepiti dagli organismi di gestione collettiva con lo sfruttamento dei diritti d’autore. Un massimale del 10% di tali proventi è generalmente considerato accettabile (11). Tale soglia riguarda tuttavia i prelievi sui proventi dello sfruttamento dei diritti esclusivi. Per quanto concerne i diritti alla remunerazione, quali il compenso per copia privata o la remunerazione del prestito da parte di istituzioni pubbliche, il margine di manovra dei legislatori nazionali o degli stessi organismi di gestione collettiva sembra più ampio (12).
28. Le attività così finanziate dagli organismi di gestione collettiva possono essere di differente natura e andare a beneficio di differenti categorie di persone. Mentre le azioni sociali, quali i fondi pensione o di assistenza, vanno generalmente a beneficio dei titolari dei diritti, membri di tali organismi, ciò non vale necessariamente per quanto riguarda le attività culturali ed educative. Queste ultime possono infatti andare a beneficio non soltanto dei titolari dei diritti, ma anche del pubblico in generale o di particolari categorie di persone, come avviene nel procedimento principale che riguarda, in particolare, borse di studio destinate ai giovani autori, futuri titolari di potenziali diritti d’autore.
29. Il diritto dell’Unione prende in considerazione tale dimensione culturale dell’attività degli organismi di gestione collettiva. Così, il considerando 3 della direttiva 2014/26 afferma che «[g]li organismi di gestione collettiva svolgono e dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali, sia consentendo l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico». Nel caso di specie si pone tuttavia la questione se le disposizioni della direttiva in parola permettano a tali organismi di fornire simili servizi.
Sulle disposizioni della direttiva 2014/26
30. Conformemente all’articolo 3, lettera h), della direttiva 2014/26, i termini «proventi dei diritti» includono tutte le entrate riscosse dall’organismo di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti, inclusi i proventi a titolo di diritto alla remunerazione o al compenso, quali la remunerazione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche o il compenso per copia privata. Tutti questi proventi sono dunque assoggettati, in linea di principio, alle medesime regole.
31. Per quanto concerne l’utilizzo di tali proventi, l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2014/26 stabilisce che gli organismi di gestione collettiva non sono autorizzati a utilizzarli per fini diversi dalla distribuzione ai titolari, «salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), o utilizzare i proventi dei diritti (...) in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5» (13).
32. Tale disposizione non è del tutto chiara. La distinzione operata tra, da un lato, la detrazione o la compensazione delle spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/26 e, dall’altro lato, l’utilizzo dei proventi autorizzato in forza di detto paragrafo 5 in generale lascerebbe intendere che le sole detrazioni che possono essere autorizzate conformemente a tale disposizione siano quelle destinate a coprire le spese di gestione dei diritti d’autore. Mi sembra che tale interpretazione, del resto, sia quella difesa dalla Commissione.
33. Una simile limitazione, tuttavia, non risulta in alcun modo dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/26, che menziona «la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti», senza precisare la finalità di tali detrazioni. Orbene, sono del parere che se il legislatore dell’Unione avesse voluto limitare la possibilità, per l’assemblea generale dei membri di un organismo di gestione collettiva, di autorizzare detrazioni dai proventi dei diritti alla sola finalità di coprire le spese di gestione, ciò sarebbe stato espressamente previsto all’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/26. In assenza di una simile limitazione esplicita, non occorre ricavarla implicitamente dall’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva.
34. Tale conclusione è avvalorata dall’articolo 12 della direttiva 2014/26, che riguarda specificamente le detrazioni dai proventi dei diritti. Infatti, al paragrafo 4, tale articolo prevede espressamente che «servizi sociali, culturali o educativi» possono essere «finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti». Orbene, l’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, se interpretato in modo da limitare le possibili detrazioni a quelle che coprono le spese di gestione, sarebbe in contrasto con l’articolo 12, paragrafo 4, di quest’ultima.
35. Sono quindi del parere che l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2014/26 debba essere interpretato nel senso che le detrazioni effettuate sui proventi dei diritti allo scopo di finanziare i servizi sociali, culturali o educativi costituiscono una delle forme di utilizzo di tali proventi che possono essere autorizzate conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva.
36. Per quanto riguarda l’articolo 12 della direttiva 2014/26, al paragrafo 2 esso prevede che le detrazioni dai proventi dei diritti devono essere, in particolare, «in rapporto alle prestazioni fornite dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti, compresi, se del caso, i servizi di cui al paragrafo 4» del medesimo articolo. Orbene, tale paragrafo 4, come già detto, fa riferimento ai servizi sociali, culturali ed educativi.
37. Si potrebbe dedurre, come fa la Commissione, dai termini «prestazioni fornite dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti, compresi (...) i servizi di cui al paragrafo 4», che questi ultimi servizi debbano essere necessariamente forniti ai titolari dei diritti per poter essere finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti.
38. Tuttavia, come ho appena dimostrato a proposito dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2014/26, le disposizioni di quest’ultima non sono del tutto precise, cosicché ritengo possibile una diversa interpretazione del suo articolo 12, paragrafi 2 e 4.
39. Infatti, le prestazioni che, per loro natura, sono «fornite dall’organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti» sono i servizi di gestione dei diritti, vale a dire che riguardano la concessione delle licenze di sfruttamento nonché la riscossione e la distribuzione dei relativi proventi. Le detrazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2014/26 sono destinate principalmente al finanziamento di tali servizi di gestione. Ciò vale anche per i servizi sociali, abitualmente forniti dagli organismi di gestione collettiva ai loro membri.
40. Per quanto riguarda, invece, i servizi culturali ed educativi, essi possono andare a beneficio di categorie di persone diverse da quella dei titolari dei diritti. Tali servizi, del resto, spesso hanno più gruppi di beneficiari, diretti e indiretti. Se è vero che essi possono essere forniti direttamente ai membri del pubblico in generale o a persone che non sono titolari dei diritti d’autore, qualsiasi attività di promozione della cultura o dell’educazione in tale settore in genere va a vantaggio, indirettamente, anche di detti titolari.
41. Orbene, nessuna disposizione della direttiva 2014/26 richiede esplicitamente che i servizi culturali o educativi finanziati tramite detrazioni dai proventi dei diritti siano unicamente forniti dagli organismi di gestione collettiva direttamente ai titolari di detti diritti. L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva in parola stabilisce soltanto che tali servizi devono essere prestati sulla base di criteri equi. Una simile necessità non risulta neppure dall’articolo 13, paragrafo 6, di detta direttiva, fatto valere dalla Commissione. Infatti, da un lato, tale disposizione non riguarda le detrazioni dai proventi dei diritti, bensì l’uso degli importi non distribuibili e, dall’altro lato, essa non mira a limitare il potere discrezionale dell’assemblea generale di un organismo di gestione collettiva, ma quello degli Stati membri. Per quanto attiene, inoltre, al considerando 28 della medesima direttiva, parimenti fatto valere dalla Commissione, esso non può avere una portata autonoma, differente da quella dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12, paragrafi 2 e 4, di quest’ultima, che ho appena analizzato.
42. Per contro, il considerando 3 della direttiva 2014/26 (14) afferma che, secondo il legislatore dell’Unione, gli organismi di gestione collettiva «dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali (...) fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico» (15). Considerato che l’obiettivo dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva consiste soltanto nel garantire che le detrazioni dai proventi dei diritti non superino un livello ragionevole, tenuto conto dei servizi che esse servono a finanziare, non vedo motivi per ricavare da tale disposizione conclusioni che vadano al di là di tale obiettivo e contrastino con la volontà chiaramente espressa dal legislatore al citato considerando 3.
43. Pertanto, a mio avviso, le disposizioni pertinenti della direttiva 2014/26 non ostano a che un organismo di gestione collettiva finanzi, tramite detrazioni dai proventi dei diritti da esso gestiti, servizi, in particolare culturali ed educativi, forniti direttamente non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche ad altre persone. Beninteso, la percentuale dei fondi così utilizzati deve rimanere entro limiti ragionevoli, il che risulta non soltanto direttamente dall’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, ma anche dal principio generale di cui al suo articolo 4, secondo il quale tali organismi devono agire nell’interesse dei titolari. Per quanto riguarda i proventi derivanti dal compenso per copia privata e dalla remunerazione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, una limitazione dell’entità delle detrazioni discende anche dalle disposizioni del diritto dell’Unione relative a queste due categorie di proventi, come interpretate dalla Corte.
Sull’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29
44. Ricordo che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 stabilisce che gli Stati membri possono disporre nel proprio diritto nazionale un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per quanto riguarda le riproduzioni effettuate dalle persone fisiche per il loro uso privato non commerciale (chiamate «copie private»), «a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso».
45. Tale eccezione trae origine dalla constatazione che i moderni mezzi tecnici permettono ai membri del pubblico di riprodurre, con relativa facilità e a un costo modesto, le opere e altri materiali protetti per il proprio uso o per quello di membri della loro cerchia privata, senza che i titolari dei diritti possiedano strumenti efficaci per controllare una simile riproduzione o opporvisi. Benché tale fenomeno non possa essere qualificato tanto come violazione dei diritti esclusivi, ma piuttosto come «limite» naturale di tali diritti, in quanto questi ultimi non sono applicabili nella sfera privata dei membri del pubblico (16), è opinione comune che le copie private arrechino ai titolari dei diritti un danno che dev’essere compensato. Orbene, poiché è impossibile, in pratica, riscuotere tale compenso dai membri del pubblico interessati, è stato concepito un sistema in cui, da un lato, detto compenso è finanziato mediante un prelievo riscosso presso intermediari – venditori di apparecchiature di registrazione o fornitori dei servizi di riproduzione – e, dall’altro lato, il suo importo può essere poi recuperato con il prezzo di tali apparecchiature o servizi. Un siffatto sistema esisteva già nel diritto nazionale di numerosi Stati membri alla data dell’entrata in vigore della direttiva 2001/29.
46. Nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, la Corte, basandosi più sui considerando di quest’ultima che sul laconico testo della disposizione in questione, ha seguito un ragionamento analogo.
47. Essa ha infatti considerato che l’equo compenso contemplato da tale disposizione è destinato a compensare i titolari dei diritti per il danno che sarebbe loro causato dalle persone che realizzano riproduzioni nel quadro dell’eccezione ivi prevista e che spetta, in linea di principio, ai medesimi soggetti risarcire tale danno, finanziando detto compenso (17). La Corte ha tuttavia ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche nel far pagare il compenso alle persone che in realtà realizzano le riproduzioni (18), è consentito agli Stati membri istituire un sistema di prelievo da riscuotere presso i venditori di apparecchiature di registrazione o i fornitori dei servizi di riproduzione che successivamente lo ripercuotono sugli utenti nel prezzo di tali apparecchiature o servizi (19). La Corte ha altresì precisato che un simile prelievo non dev’essere riscosso sulle apparecchiature o sui servizi acquistati a fini manifestamente estranei all’eccezione per copia privata o dalle persone giuridiche, le quali non possono beneficiarne (20).
48. Per quanto concerne la modalità di versamento dell’equo compenso ai titolari dei diritti, la Corte ha ammesso che una parte, anche ingente, di tale compenso sia loro versata indirettamente, attraverso enti sociali e culturali istituiti a loro favore, a condizione che tali enti operino effettivamente a favore dei suddetti titolari (21).
49. Il collegamento così istituito dalla Corte tra il prelievo per copia privata, il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell’eccezione per copia privata e l’equo compenso sembra limitare notevolmente il potere discrezionale, nondimeno qualificato come «ampio» (22), degli Stati membri in tale settore. Orbene, non mi sembra che la direttiva 2014/26 abbia apportato cambiamenti in proposito, in quanto essa non riguarda la portata dei diritti dei titolari, ma unicamente le norme sul funzionamento degli organismi di gestione collettiva.
50. Si deve, invece, constatare che l’impossibilità di calcolare con precisione i differenti importi che vengono in rilievo è un notevole fattore di incertezza in tale sistema.
51. Se è vero che già nell’era «analogica», quando i sistemi di prelievo per copia privata sono stati introdotti in differenti paesi e su scala internazionale, era lecito ritenere che la maggior parte delle apparecchiature di registrazione allora disponibili per le persone fisiche fosse destinata alla riproduzione di materiali protetti (23), era tuttavia difficile stabilire con precisione quali materiali fossero stati effettivamente riprodotti. Il versamento di tale prelievo doveva dunque essere effettuato sulla base di criteri approssimativi e in via forfettaria.
52. Nell’ambiente digitale, lo stesso supporto di memorizzazione, spesso integrato in un’apparecchiatura tecnica, contiene sia materiali privati creati dall’utente, sia materiali protetti che possono essere stati acquistati legalmente presso titolari, riprodotti nel quadro dell’eccezione per copia privata o, ancora, acquistati illegalmente, senza che sia possibile stabilire con precisione la percentuale della capacità di memorizzazione occupata da queste diverse categorie di materiali. Ciò corrisponde del resto a quanto esplicitamente considerato dalla Corte, basandosi su una fictio iuris secondo cui si presume che le apparecchiature di registrazione messe a disposizione delle persone fisiche siano pienamente utilizzate a scopo di riproduzione di materiali protetti nel quadro dell’eccezione per copia privata (24), mentre è chiaro che nella pratica non è affatto così.
53. Il calcolo del danno subito dai titolari dei diritti in relazione a tale eccezione e dell’importo del prelievo che dev’essere riscosso al fine di compensare tale danno è dunque necessariamente caratterizzato da un elevato livello di incertezza e di approssimazione. Lo stesso vale per quanto concerne la distribuzione dei proventi di tale prelievo, in quanto, come osservato dalla Corte stessa, «è impossibile determinare quale opera sia stata riprodotta da quale utilizzatore e su quale supporto» (25).
54. In sede di calcolo di tali importi gli Stati membri dispongono dunque di un vero potere discrezionale, considerato che la direttiva 2001/29 richiede soltanto che i titolari dei diritti ottengano un equo compenso in relazione all’eccezione per copia privata e, come previsto dal suo considerando 31, che sia garantito un giusto equilibrio tra gli interessi di tali titolari e quello degli utenti. Che cosa si debba intendere per «equo» e «giusto» è invece lasciato alla discrezionalità degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, quali la non discriminazione e la proporzionalità.
55. In tale contesto, mi sembra perfettamente possibile che una percentuale relativamente modesta degli importi riscossi a titolo di prelievo per copia privata sia destinata dagli organismi di gestione collettiva al finanziamento delle attività culturali ed educative che vanno a beneficio, eventualmente, di persone che non sono titolari dei diritti, garantendo al contempo a questi ultimi di ottenere effettivamente un equo compenso per il danno che si ritiene abbiano subito in ragione dell’eccezione per copia privata.
56. Tale constatazione non è posta in discussione dalla sentenza Hewlett‑Packard Belgium (26), in cui la Corte ha considerato che la situazione di «sovracompensazione» del pregiudizio subito dai titolari dei diritti è incompatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29. Infatti, tale sentenza riguardava una situazione specifica, in cui il prelievo per copia privata era riscosso in due fasi, a monte dell’operazione di riproduzione, in funzione della velocità di riproduzione dell’apparecchiatura, e successivamente a valle di tale operazione, in funzione del numero di riproduzioni realizzate. Pertanto il ragionamento della Corte, da un lato, si basava sul presupposto che tale prelievo fosse interamente versato ai titolari dei diritti e, dall’altro lato, riguardava la situazione specifica in cui il numero di riproduzioni realizzate, e dunque l’entità del pregiudizio subito dai titolari, erano noti (27). Orbene, una simile situazione è eccezionale e in pratica si verifica soltanto nel caso di prelievi riscossi sui servizi di riproduzione. Per contro, quando il prelievo è riscosso al momento della messa a disposizione delle persone fisiche di apparecchiature di registrazione, non è possibile un calcolo preciso del pregiudizio basato sul numero di tali riproduzioni. Gli insegnamenti della sentenza citata hanno dunque una portata limitata.
57. Pertanto, a mio avviso, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, non osta a che una quota ragionevolmente limitata del prelievo per copia privata sia destinata al finanziamento di attività culturali o educative che possono andare a beneficio di persone che non sono titolari dei diritti, purché i titolari dei diritti ottengano, direttamente o indirettamente, un equo compenso in relazione all’eccezione per copia privata.
Sull’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115
58. Ricordo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 contempla la facoltà per gli Stati membri di prevedere una deroga al diritto esclusivo di prestito (28) per quanto concerne il «prestito da parte di istituzioni pubbliche», a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione a tale titolo, il cui importo è stabilito dagli Stati membri tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
59. Tale disposizione presenta non soltanto analogie, ma anche importanti differenze rispetto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.
60. Da un lato, come la Corte ha avuto occasione di affermare (29), al pari dell’eccezione per copia privata, l’eccezione relativa al prestito da parte di istituzioni pubbliche può causare ai titolari dei diritti un pregiudizio che la remunerazione in questione è destinata a indennizzare, analogamente all’equo compenso contemplato all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (30).
61. D’altro lato, all’origine di tale pregiudizio non vi sono gli utenti, ma le istituzioni pubbliche che propongono il prestito di materiali protetti nel contesto di tale eccezione. Spetta dunque a tali istituzioni versare la remunerazione dovuta ai titolari dei diritti (31). Poiché non si precisa che detta remunerazione debba essere «equa», non vi è l’obbligo che quest’ultima tenga conto del valore economico del materiale protetto in questione ed essa può essere notevolmente inferiore all’equa remunerazione prevista da altre disposizioni della direttiva 2006/115 (32). L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva riserva dunque un ampio potere discrezionale agli Stati membri al fine di fissare l’importo della remunerazione relativa all’eccezione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche (33).
62. Le uniche limitazioni a tale potere discrezionale riguardano i criteri che devono essere presi in considerazione in sede di fissazione dell’importo di tale remunerazione, ossia l’ampiezza del pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti, concretizzatasi nel numero di materiali il cui prestito è proposto dall’istituzione in questione e nel numero di persone che fruiscono di un prestito iscritte in detta istituzione (34). Peraltro, tale remunerazione deve permettere ai titolari dei diritti di percepire un reddito adeguato, cosicché il suo importo non può essere puramente simbolico (35). Sono gli Stati membri a decidere il livello «adeguato» di tale reddito.
63. Per analogia con quanto avviene nel caso dell’equo compenso per copia privata, a mio avviso nulla osta a che la remunerazione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche sia versata ai titolari dei diritti indirettamente, attraverso enti sociali o culturali istituiti a loro favore (36).
64. Ne consegue che il potere discrezionale degli Stati membri è ancora più ampio in sede di fissazione della remunerazione relativa all’eccezione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche rispetto alla fissazione dell’importo del prelievo per copia privata. È dunque loro consentito, a fortiori, autorizzare gli organismi di gestione collettiva a destinare parte di tale remunerazione al finanziamento di attività culturali o educative di cui possono beneficiare, eventualmente, persone che non sono titolari dei diritti.
65. Ritengo pertanto che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 non osti a che parte della remunerazione relativa all’eccezione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche sia destinata a finanziare simili attività, purché i titolari dei diritti conseguano a tale titolo una remunerazione adeguata.
Proposta di risposta
66. Di conseguenza, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/26, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che consente a un organismo di gestione collettiva di destinare parte dei proventi del diritto a un equo compenso e del diritto a una remunerazione, rispettivamente contemplati da queste ultime due disposizioni, ad attività culturali di cui possono beneficiare, eventualmente, persone che non sono titolari dei diritti d’autore, purché i titolari dei diritti ricevano, direttamente o indirettamente, un equo compenso e una remunerazione adeguata.
Sulla seconda questione pregiudiziale
67. La seconda questione pregiudiziale è sollevata nell’eventualità in cui la Corte risponda alla prima questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/26, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, ostano alla normativa di uno Stato membro che consente a un organismo di gestione collettiva di destinare parte dei proventi del diritto a un equo compenso e del diritto a una remunerazione, rispettivamente contemplati da queste ultime due disposizioni, ad attività culturali di cui possono beneficiare, eventualmente, persone che non sono titolari dei diritti d’autore. Se, tuttavia, la Corte dovesse accogliere la mia proposta di risposta alla prima questione, non sarebbe necessario rispondere alla seconda. Nondimeno, l’analizzerò succintamente, per completezza.
68. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/26, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, debbano essere interpretati nel senso che i servizi sociali, culturali ed educativi forniti da un organismo di gestione collettiva e finanziati con detrazioni dai proventi del diritto a un equo compenso e del diritto alla remunerazione, rispettivamente contemplati da queste ultime due disposizioni, possono andare a beneficio unicamente dei titolari dei diritti che dispongono di un diritto attuale al compenso o che hanno stipulato un contratto di gestione con l’organismo in questione. Mi sembra che, con «diritto attuale al compenso», il giudice del rinvio intenda il diritto di partecipare alla distribuzione dei proventi dei diritti, vale a dire che i materiali protetti appartenenti a tali titolari hanno generato simili proventi.
69. Per rispondere a tale questione, occorre partire dal principio che una simile limitazione della possibile destinazione dei proventi in questione discenderebbe dall’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/26, oppure dalla giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, applicata, se del caso, altresì, per analogia, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115.
70. Orbene, sia tali disposizioni sia tale giurisprudenza parlano in generale di «titolari dei diritti», senza ulteriori precisazioni. A mio avviso sarebbe dunque ingiustificato dedurne requisiti aggiuntivi per quanto concerne la sussistenza di un diritto attuale al compenso o il rapporto contrattuale di detti titolari con l’organismo di gestione collettiva in questione.
71. Ciò vale a maggior ragione per quanto riguarda il diritto a un equo compenso per copia privata o a una remunerazione per prestito da parte di istituzioni pubbliche. Infatti, la gestione di simili diritti è normalmente affidata a organismi di gestione collettiva individuati dalla legge, senza che sia necessario un rapporto contrattuale fra tali organismi e i titolari. Tutti i titolari di detti diritti sono dunque chiamati a beneficiare dei relativi proventi.
72. Peraltro, non tutti i titolari ottengono proventi dai propri diritti in maniera continuativa. Orbene, il beneficio dei servizi culturali forniti da un organismo di gestione collettiva non coincide necessariamente sotto il profilo temporale con il conseguimento di simili proventi. Sarebbe dunque ingiusto e al tempo stesso praticamente impossibile far dipendere il primo dal secondo.
73. Per contro, gli organismi di gestione collettiva hanno settori di attività definiti in base al tipo di materiali protetti o alle categorie di diritti, come espressamente previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26. Pertanto, a rigor di logica, quando le disposizioni in questione di tale direttiva fanno riferimento ai titolari dei diritti, si tratta dei titolari dei diritti la cui gestione rientra nel settore di attività dell’organismo di cui trattasi.
74. A mio avviso, la stessa regola dovrebbe essere applicata per quanto concerne l’utilizzo dei proventi dei diritti per finanziare servizi sociali, culturali ed educativi. Se il beneficio di tali servizi dovesse essere limitato ai titolari dei diritti, si dovrebbe trattare dei titolari di diritti la cui gestione rientra nel settore di attività dell’organismo in questione. Infatti, se, ad esempio, un organismo di gestione collettiva di diritti su opere letterarie utilizzasse i proventi di tali diritti a favore dei titolari dei diritti su opere musicali, ciò equivarrebbe a utilizzarli a favore di persone che non sono titolari dei diritti e la limitazione perderebbe ogni significato.
75. Se la Corte non dovesse accogliere la mia proposta di risposta alla prima questione pregiudiziale, occorrerebbe dunque rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/26, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, devono essere interpretati nel senso che i servizi sociali, culturali ed educativi forniti da un organismo di gestione collettiva e finanziati con detrazioni dai proventi del diritto a un equo compenso e del diritto alla remunerazione, rispettivamente contemplati da queste ultime due disposizioni, possono andare a beneficio di ogni titolare di diritti la cui gestione rientra nel settore di attività dell’organismo in questione.
Conclusione
76. Tenuto conto dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di fornire la seguente risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):
L’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale,
devono essere interpretati nel senso che:
non ostano alla normativa di uno Stato membro che consente a un organismo di gestione collettiva di destinare parte dei proventi del diritto a un equo compenso e del diritto a una remunerazione, rispettivamente contemplati da queste ultime due disposizioni, ad attività culturali di cui possono beneficiare, eventualmente, persone che non sono titolari dei diritti d’autore, purché i titolari dei diritti ricevano, direttamente o indirettamente, un equo compenso e una remunerazione adeguata.
1 Lingua originale: il francese.
2 V., in proposito, in particolare, Gervais, D., «The Cultural Role(s) of Collective Management Organizations», European Intellectual Property Review, 2018, n. 6, pagg. da 349 a 356 e letteratura citata.
3 GU 2001, L 167, pag. 10.
4 GU 2006, L 376, pag. 28.
5 GU 2014, L 84, pag. 72.
6 BGBl. 1965 I, pag. 1294.
7 BGBl. 2016 I, pag. 1190.
8 Avendo constatato che non era stata effettuata alcuna detrazione sui proventi dovuti a TL.
9 V. Melichar, F., «Deductions Made by Collecting Societies for Social and Cultural Purposes in the Light of International Copyright Law», International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1991, n. 1, pag. 47.
10 In un’altra ottica, rilevo che spesso tali organismi prendono altresì parte alla lotta contro le violazioni dei diritti d’autore.
11 V., in particolare, Ficsor, M., Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Publication, n. 855E/22, Ginevra, 2022, pagg. 225 e 226.
12 Ficsor, M., Collective Management of Copyright and Related Rights, op. cit., pag. 228.
13 Tale disposizione elenca le decisioni riservate all’assemblea generale dei membri dell’organismo di gestione collettiva.
14 V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.
15 Il corsivo è mio.
16 V., in particolare, Vivant, M., Bruguière, J.‑M., Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, Parigi, 2016, pagg. 548 e segg.
17 V., in particolare, sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 23 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Amazon»).
18 Si deve del resto rilevare che, nell’ipotesi di un simile pagamento, non si tratterebbe più di un compenso a titolo di eccezione, bensì di un utilizzo a pagamento dei materiali protetti. La ratio dell’eccezione per copia privata risiede infatti nella difficoltà per i titolari dei diritti di controllare l’utilizzo dei materiali protetti nella sfera privata dei membri del pubblico e di riscuotere una remunerazione a tale titolo.
19 Sentenza Amazon, punti 24 e 25.
20 Sentenza Amazon, punto 28.
21 Sentenza Amazon, punti da 49 a 55.
22 Sentenza Amazon, punto 20.
23 A causa della limitatezza delle altre possibilità di utilizzazione.
24 V., in tal senso, sentenza Amazon, punti 41 e 42 e giurisprudenza citata.
25 Sentenza Amazon, punto 51.
26 Sentenza del 12 novembre 2015 (C‑572/13, EU:C:2015:750, punti 85 e 86). Ricordo che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 prevede la cosiddetta eccezione «per reprografia», che dà parimenti luogo a un equo compenso.
27 Sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett‑Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750, punto 84).
28 Il termine «prestito» è definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115 come la «cessione in uso [di materiali], per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico».
29 Riguardo all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61), abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/115.
30 Sentenza del 30 giugno 2011, VEWA (C‑271/10, EU:C:2011:442, punto 29; in prosieguo: la «sentenza VEWA»).
31 Sentenza VEWA, punto 23.
32 Sentenza VEWA, punto 33.
33 Sentenza VEWA, punto 36.
34 Sentenza VEWA, punti da 37 a 39.
35 Sentenza VEWA, punto 34.
36 V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.