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Document 62023TN0163

Causa T-163/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Fritz Egger e a./ ECHA

GU C 179 del 22.5.2023, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/65


Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Fritz Egger e a./ ECHA

(Causa T-163/23)

(2023/C 179/91)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Fritz Egger GmbH & Co. OG (Sankt Johann in Tirol, Austria) e altri sette (rappresentante: M. Ahlhaus, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dalla convenuta il 16 dicembre 2022 e pubblicata il 17 gennaio 2023, nella misura in cui include la melammina («la sostanza» o «melammina») nell’elenco delle sostanze candidate ad autorizzazione in quanto sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern, in prosieguo: «SVHC») ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) (la «decisione impugnata»);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione da parte della decisione impugnata. La decisione impugnata e la motivazione sottostante all’identificazione della melammina come SVHC ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH si discosterebbero dagli orientamenti consolidati. A causa di questo scostamento, non solo è difficile identificare la base scientifica specifica per concludere che può essere stabilito un livello di preoccupazione equivalente, ma l’approccio poco chiaro e incoerente accolto nella decisione impugnata e nella motivazione sottostante non soddisfano i prerequisiti sanciti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH. In tale misura, la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione, per incoerenza della condotta amministrativa sottostante, e configurerebbe una violazione del legittimo affidamento delle ricorrenti riguardo al procedimento, alla valutazione sottostante e al processo decisionale.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe dimostrato, in conformità ai prerequisiti sanciti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, che la melammina provochi probabili effetti gravi per la salute umana e per l’ambiente, che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente a quello degli effetti identificati nell’articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento REACH, in quanto la decisione impugnata si basa su effetti che non derivano da proprietà intrinseche della melammina e non devono quindi essere presi in considerazione in relazione all’identificazione della melammina come sostanza estremamente preoccupante.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, in quanto la convenuta avrebbe adottato la decisione impugnata senza stabilire, sulla base di prove scientifiche sufficienti, che la melammina potrebbe causare probabili effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente ad un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze con proprietà di pericolo di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento REACH e, pertanto, la decisione impugnata si baserebbe su un manifesto errore di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il diritto delle ricorrenti di essere ascoltate e il diritto di commentare nuovi elementi di prova trasmessi unicamente al comitato degli Stati membri. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, di non essere state ascoltate su tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all’adozione della decisione impugnata e che la convenuta ha commesso un manifesto errore nel considerare i nuovi elementi di prova corrispondenti.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione impugnata, così come dei princìpi di prevedibilità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto in quanto la melammina è identificata come SVHC e, quindi, è sottoposta a controllo regolamentare, sebbene sia considerata un’alternativa idonea rispetto ad altre sostanze che sono già soggette a misure regolamentari più severe ai sensi del regolamento REACH. Inoltre, l’identificazione della melammina come SVHC non può essere considerata una misura appropriata rispetto all’obiettivo generale dell’identificazione delle SVHC, come sostenuto dalla convenuta.


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