This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62023TN0131
Case T-131/23: Action brought on 13 March 2023 — Nardi v ECB
Causa T-131/23: Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Nardi/BCE
Causa T-131/23: Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Nardi/BCE
GU C 179 del 22.5.2023, p. 58–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 179/58 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Nardi/BCE
(Causa T-131/23)
(2023/C 179/84)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Anna Nardi (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla Presidente sig.ra Christine Lagarde:
|
— |
condannare la BCE, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali suddetti e dai danni da perdita di chance in favore della ricorrente, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento, in favore della ricorrente delle seguenti somme 1) EUR 1 538 808,12, a titolo di danno patrimoniale; 2).EUR 500 000,00, quale danno morale; 3) e quindi, al pagamento della complessiva somma di EUR 2 038 808,12. |
— |
in via subordinata, condannare la BCE, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente per le tipologie di danni sopraelencate, di somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea; |
— |
al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, secondo il proprio equo apprezzamento, a titoli di danno da perdita di chance; |
— |
al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento; |
— |
condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla responsabilità della BCE, ex articoli 340, 3o comma TFUE e 2043, Codice Civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dalla ricorrente indicando gli importi dei danni subiti; |
2. |
Secondo motivo, vertente sul significato dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chance che la ricorrente afferma di aver subito e spiega i principi applicati per determinarli; |
3. |
Terzo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T-309/10. Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché ci sia la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva, effettuata anche dal consulente tecnico nella perizia giurata allegata al ricorso, della sussistenza di dette condizioni ponendo a raffronto la normativa europea che regola la BCE, gli organi e le relative funzioni. Si evidenziano le violazioni della BCE delle norme di diritto primario e derivato dell’Unione europea e le violazioni e l’abuso di potere della Presidente della BCE. Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE nella persona della Presidente degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica Monetaria», e degli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1) . |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla quantificazione, motivazione e documentazione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente (danno emergente e lucro cessante). |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla quantificazione, motivazione e documentazione del danno da sofferenza psicologica e da lesione della reputazione, identità personale e professionale. |
6. |
Sesto motivo, vertente sull’illustrazione, motivazione e prova per presunzione e per calcolo di probabilità del danno da perdita di chance e ne viene richiesta la liquidazione secondo equità. |
7. |
Settimo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in materia di danno non patrimoniale causato dalle istituzioni europee nei confronti dei cittadini dell’Unione europea in particolare nella sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2007, causa T-250/04, Combescot/Commissione. |
(1) Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pg. 33), come modificata dalla decisone BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014, (GU 2014, L 95, pg. 56).