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Document 62023TN0131

Causa T-131/23: Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Nardi/BCE

GU C 179 del 22.5.2023, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/58


Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Nardi/BCE

(Causa T-131/23)

(2023/C 179/84)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Anna Nardi (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla Presidente sig.ra Christine Lagarde:

a)

per avere provocato per i titoli finanziari di proprietà della ricorrente, denominati SI FTSE.COPERP, documentati e descritti nel presente ricorso per la prima volta nel paragrafo 2 della sezione denominata «Fatti» del presente ricorso, un tracollo nel valore con minusvalenza di EUR 626 134,29, registrando una perdita ammontante all’81,54 % del valore complessivo del capitale investito che ammontava ad EUR 767 856,16, in quanto in data 12 marzo 2020, la sig.ra Christine Lagarde, nella qualità di Presidente della BCE, proferendo la famosa frase «Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della BCE», aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le borse del mondo e del 16,92 % alla Borsa di Milano quantificata in una percentuale mai verificata nella storia di detta Istituzione, comunicando con detta frase, proferita in una conferenza stampa, al mondo intero, che la BCE non avrebbe più sostenuto il valore dei titoli emessi dai paesi in difficoltà e, quindi, comunicando il cambio totale dell’orientamento della politica monetaria adottata dalla BCE allorquando era presieduta dal precedente Presidente, che aveva terminato il proprio mandato nel novembre del 2019;

b)

per avere con detti comportamenti, ed in conseguenza del suddetto vertiginoso calo dell’indice della Borsa di Milano, provocato la riduzione del valore del patrimonio della ricorrente;

c)

per avere provocato alla ricorrente un danno patrimoniale, di EUR 626 134,29, quale danno emergente ed EUR 912 673,83, per lucro cessante;

d)

per avere, provocato, quindi, alla ricorrente un danno patrimoniale ammontante complessivamente ad EUR 1 538 808,12;

e)

per avere provocato un danno non patrimoniale da sofferenza psicologica propria e della propria famiglia, da lesione di onore, reputazione, identità personale e professionale quantificato in EUR 500 000,00;

f)

per avere provocato un danno da perdita di chance.

condannare la BCE, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali suddetti e dai danni da perdita di chance in favore della ricorrente, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento, in favore della ricorrente delle seguenti somme 1) EUR 1 538 808,12, a titolo di danno patrimoniale; 2).EUR 500 000,00, quale danno morale; 3) e quindi, al pagamento della complessiva somma di EUR 2 038 808,12.

in via subordinata, condannare la BCE, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente per le tipologie di danni sopraelencate, di somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea;

al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, secondo il proprio equo apprezzamento, a titoli di danno da perdita di chance;

al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento;

condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla responsabilità della BCE, ex articoli 340, 3o comma TFUE e 2043, Codice Civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dalla ricorrente indicando gli importi dei danni subiti;

2.

Secondo motivo, vertente sul significato dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chance che la ricorrente afferma di aver subito e spiega i principi applicati per determinarli;

3.

Terzo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T-309/10.

Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché ci sia la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva, effettuata anche dal consulente tecnico nella perizia giurata allegata al ricorso, della sussistenza di dette condizioni ponendo a raffronto la normativa europea che regola la BCE, gli organi e le relative funzioni.

Si evidenziano le violazioni della BCE delle norme di diritto primario e derivato dell’Unione europea e le violazioni e l’abuso di potere della Presidente della BCE.

Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE nella persona della Presidente degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica Monetaria», e degli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1) .

4.

Quarto motivo, vertente sulla quantificazione, motivazione e documentazione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente (danno emergente e lucro cessante).

5.

Quinto motivo, vertente sulla quantificazione, motivazione e documentazione del danno da sofferenza psicologica e da lesione della reputazione, identità personale e professionale.

6.

Sesto motivo, vertente sull’illustrazione, motivazione e prova per presunzione e per calcolo di probabilità del danno da perdita di chance e ne viene richiesta la liquidazione secondo equità.

7.

Settimo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in materia di danno non patrimoniale causato dalle istituzioni europee nei confronti dei cittadini dell’Unione europea in particolare nella sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2007, causa T-250/04, Combescot/Commissione.


(1)  Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pg. 33), come modificata dalla decisone BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014, (GU 2014, L 95, pg. 56).


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