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Dokument 62023TJ1042
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 19 March 2025.#AAT Byelorussian Steel Works - management company of "Byelorussian Metallurgical Company" holding (BSW - management company of "BMC" holding) v Council of the European Union.#Common foreign and security policy – Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Inclusion of the applicant’s name on the list – Support for the Lukashenko regime – Benefit derived from the Lukashenko regime – Undertaking belonging to the State – Error of assessment – Right to property – Freedom to conduct a business.#Case T-1042/23.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 marzo 2025.
AAT Byelorussian Steel Works - management company of "Byelorussian Metallurgical Company" holding (BSW - management company of "BMC" holding) contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime di Lukashenko – Vantaggio tratto dal regime di Lukashenko – Impresa di proprietà dello Stato – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa.
Causa T-1042/23.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 marzo 2025.
AAT Byelorussian Steel Works - management company of "Byelorussian Metallurgical Company" holding (BSW - management company of "BMC" holding) contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime di Lukashenko – Vantaggio tratto dal regime di Lukashenko – Impresa di proprietà dello Stato – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa.
Causa T-1042/23.
Identifikátor ECLI: ECLI:EU:T:2025:314
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
19 marzo 2025 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime di Lukashenko – Vantaggio tratto dal regime di Lukashenko – Impresa di proprietà dello Stato – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»
Nella causa T‑1042/23,
AAT Byelorussian Steel Works – management company of «Byelorussian Metallurgical Company» holding (BSW – management company of «BMC» holding), con sede in Jlobine (Bielorussia), rappresentata da N. Montag e M. Krestiyanova, avvocati,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, in qualità di agenti, assistiti da E. Raoult, avvocata,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da R. da Silva Passos, presidente, N. Półtorak (relatrice) e H. Cassagnabère, giudici,
cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 21 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la AAT Byelorussian Steel Works – management company of «Byelorussian Metallurgical Company» holding (BSW – management company of «BMC» holding), ricorrente, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2023/1592 del Consiglio, del 3 agosto 2023, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2023, L 195 I, pag. 31), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio, del 3 agosto 2023, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2023, L 195 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), nella parte in cui essi la riguardano. |
Fatti
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2 |
La ricorrente è una società bielorussa attiva nel settore dei prodotti siderurgici. |
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3 |
La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2004 in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. |
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4 |
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2006, sul fondamento degli articoli 75 e 215 TFUE, il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1), e, il 15 ottobre 2012, sul fondamento dell’articolo 29 TUE, la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1). |
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5 |
Nella versione applicabile alla data di adozione degli atti impugnati, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642 e l’articolo 2, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 765/2006 prevedono che siano congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati, in particolare, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime del presidente Lukashenko o che lo sostengono. |
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6 |
Il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha aggredito militarmente l’Ucraina. |
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7 |
Come risulta dal considerando 2 degli atti impugnati, questi ultimi sono stati adottati a causa della gravità della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento di tale paese nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. |
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8 |
Con gli atti impugnati, il nome della ricorrente è stato inserito nella riga 37 della tabella B dell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive che figura in allegato alla decisione 2012/642 e all’allegato I del regolamento n. 765/2006 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»). |
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9 |
L’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione è stato giustificato con i seguenti motivi: «La OJSC BSW - management company of “BMC” holding è un’impresa statale unica del settore metallurgico in Bielorussia ed è una delle più grandi società del paese. In quanto tale rappresenta una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko. Lo Stato bielorusso trae vantaggio diretto dai profitti generati dalla OJSC “BSW - management company of ’BMC’ holding”. Inoltre, la società riceve ingenti sovvenzioni statali e sostegno politico dal regime di Lukashenko. Il direttore generale della OJSC “BSW - management company of ’BMC’ holding” è stato nominato personalmente dal presidente Lukashenko. I dipendenti della OJSC “BSW - management company of ’BMC’ holding” che hanno protestato e scioperato in seguito alle elezioni presidenziali in Bielorussia del 2020 sono stati licenziati. Da allora l’impresa continua ad adottare provvedimenti, attraverso minacce e licenziamenti, nei confronti dei dipendenti che tentano di organizzare scioperi. La OJSC “BSW - management company of ’BMC’ holding” trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. È inoltre responsabile della repressione della società civile in Bielorussia». |
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10 |
Il 4 agosto 2023 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui agli atti impugnati (GU 2023, C 275, pag. 21). Le persone e le entità interessate da tale avviso potevano, conformemente a quest’ultimo, presentare al Consiglio, anteriormente al 30 novembre 2023, una richiesta di riesame della decisione con cui il loro nome era stato inserito negli elenchi in questione. |
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11 |
Il 5 agosto 2023 la ricorrente ha chiesto di avere accesso alle informazioni e alle prove alla base di detto inserimento. |
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12 |
L’11 agosto 2023 il Consiglio ha comunicato alla ricorrente il documento di lavoro recante il riferimento WK 10044/2023 INIT contenente gli elementi presi in considerazione ai fini dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. |
Conclusioni delle parti
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13 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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14 |
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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15 |
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un errore «manifesto» di valutazione e, il secondo, sulla violazione del diritto di proprietà e della libertà d’impresa. |
Sul primo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione
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16 |
Il primo motivo di ricorso è suddiviso in tre parti, vertenti, la prima, sul fatto che la ricorrente non sarebbe una delle principali fonti di entrate per il regime di Lukashenko, la seconda, sul fatto che essa non trarrebbe vantaggio da detto regime e non lo sosterrebbe e, la terza, sul fatto che essa non sarebbe responsabile della repressione della società civile in Bielorussia. |
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17 |
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno iniziare dall’esame dei motivi degli atti impugnati relativi al fatto che la ricorrente sostiene il regime di Lukashenko e ne trae vantaggio. |
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18 |
La ricorrente afferma che essa non trae vantaggio dal regime di Lukashenko e non lo sostiene. |
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19 |
A tal proposito, in primo luogo, per quanto riguarda il motivo vertente sul fatto che la ricorrente sostiene il regime di Lukashenko, essa afferma di non sostenere detto regime. Essa osserva altresì che, come formulato negli atti impugnati, tale motivo riguarda unicamente una «notevole fonte di entrate», la cui effettività non è stata provata, e non un «sostegno di importanza quantitativa o qualitativa» o un «sostegno strategico». |
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20 |
La ricorrente afferma di non rappresentare una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko. Inoltre, i suoi utili sarebbero stati esigui nel 2021 e nel 2022. Essa sostiene che, per il periodo compreso tra il 2018 e il 2022, l’importo dei versamenti di dividendi è stato insignificante e che, secondo il fascicolo del Consiglio, essa necessitava dell’aiuto dello Stato. |
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21 |
La ricorrente aggiunge che, in quanto impresa pubblica, essa è tenuta per legge a versare dividendi allo Stato, che possono essere riscossi dalle autorità tributarie, e, conformemente all’editto del presidente della Repubblica di Bielorussia n. 637, del 28 dicembre 2005, sulla procedura per l’iscrizione in bilancio di una parte degli utili delle imprese statali, delle associazioni statali che sono organizzazioni commerciali, nonché dei redditi da dividendi (da quote del capitale sociale) delle società economiche statali o municipali, e sulla formazione di un fondo speciale del bilancio statale per lo sviluppo nazionale (Registro nazionale degli atti giuridici della Repubblica di Bielorussia n. 1/7075, del 29 dicembre 2005) (in prosieguo: l’«editto n. 637»), gli enti commerciali definiti come pubblici trasferiscono al bilancio della Repubblica di Bielorussia i loro utili proporzionalmente al numero di azioni detenute dallo Stato e dalle unità amministrative e territoriali nei fondi statutari di tali enti commerciali. |
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22 |
La ricorrente precisa che né il pagamento di imposte né il pagamento di dividendi obbligatori possono essere qualificati come sostegno a un regime, in quanto si tratta di obblighi legali. |
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23 |
La ricorrente aggiunge che la sola detenzione di un’impresa da parte di uno Stato non può essere sufficiente per soddisfare il criterio relativo al sostegno di un regime. |
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24 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il motivo vertente sul fatto che la ricorrente trae vantaggio dal regime, essa afferma che il presidente della Repubblica di Bielorussia non ha nominato il suo direttore generale. Del resto, il vantaggio tratto dal regime da parte di quest’ultimo non equivarrebbe ad un vantaggio tratto dalla ricorrente stessa. |
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25 |
La ricorrente aggiunge che la possibilità di emettere obbligazioni in condizioni conformi al mercato non costituisce una prova di un sostegno finanziario da parte del regime. |
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26 |
La ricorrente fa altresì valere che il ricevimento di un rimborso di interessi a titolo dell’utilizzo di prestiti bancari per l’attuazione di un progetto di investimento è stato subordinato a condizioni di rendimento. Tale prestazione sarebbe oggetto di una procedura di selezione e la ricorrente non ne sarebbe l’unica beneficiaria. Per di più, uno degli aiuti in questione sarebbe stato ricevuto da una banca e non dalla ricorrente. |
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27 |
Inoltre, per quanto riguarda le onorificenze che la ricorrente o il suo direttore generale avrebbero ricevuto al pari di altre persone, la ricorrente precisa che esse vengono conferite da società private sulla base di criteri trasparenti connessi al solo merito. |
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28 |
Infine, tutti i riconoscimenti attribuiti alla ricorrente, al suo direttore generale e ai suoi prodotti sarebbero dichiarazioni rivolte da personalità pubbliche ad un certo numero di imprese bielorusse, anche deficitarie. |
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29 |
Il Consiglio contesta l’argomentazione della ricorrente. |
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30 |
Nel caso di specie, occorre anzitutto precisare che il primo motivo di ricorso dev’essere considerato vertente su un errore di valutazione, e non su un errore manifesto di valutazione. Infatti, se è vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare caso per caso se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi sono soddisfatti, è altrettanto vero che i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (v. sentenza del 6 settembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑291/22, non pubblicata, EU:T:2023:499, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
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31 |
Occorre peraltro ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») postula in particolare che, nello svolgere il controllo di legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona o di un’entità negli elenchi delle persone oggetto di misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste una portata individuale per detta persona o detta entità, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare questa medesima decisione, siano fondati (sentenza del 13 settembre 2023, Synesis/Consiglio, T‑97/21 e T‑215/22, non pubblicata, EU:T:2023:531, punto 35). |
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32 |
In caso di contestazione, è infatti all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata, e non già a queste ultime di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenza del 13 settembre 2023, Synesis/Consiglio, T‑97/21 e T‑215/22, non pubblicata, EU:T:2023:531, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
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33 |
Se l’autorità competente dell’Unione fornisce informazioni o elementi probatori pertinenti, il giudice dell’Unione deve verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti in giudizio alla luce di tali informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi in funzione delle circostanze del caso e alla luce delle eventuali osservazioni presentate in proposito, in particolare, dalla persona o dell’entità interessata (v. sentenza del 13 settembre 2023, Synesis/Consiglio, T‑97/21 e T‑215/22, non pubblicata, EU:T:2023:531, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
Occorre altresì constatare che i motivi relativi al vantaggio che la ricorrente trae dal regime di Lukashenko e al sostegno di quest’ultimo sono fondati sui criteri previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, disposizione alla quale rinvia l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006, con la precisazione che dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642 emerge che il «sostegno» al regime di Lukashenko e il «vantaggio» tratto da tale regime sono criteri distinti di inserimento negli elenchi in questione (v. sentenza del 18 ottobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Consiglio, T‑533/21, non pubblicata, EU:T:2023:657, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
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35 |
Nel caso di specie, sotto un primo profilo, per quanto riguarda il motivo vertente sul sostegno della ricorrente al regime di Lukashenko, al primo paragrafo dei motivi menzionati al precedente punto 9, si afferma che la ricorrente è un’impresa statale unica del settore metallurgico in Bielorussia ed è una delle più grandi società del paese e che, in quanto tale, rappresenta una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko, da cui quest’ultimo trae vantaggio diretto. |
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36 |
Tale motivo è fondato sul criterio del «sostegno» al regime di Lukashenko previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, disposizione alla quale rinvia l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006. |
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37 |
Occorre quindi esaminare, in un primo momento, se gli elementi di fatto addotti dal Consiglio, esposti al precedente punto 35, siano dimostrati e, eventualmente, in un secondo momento, se essi rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. |
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38 |
Da un lato, per quanto riguarda la dimostrazione di tali elementi di fatto, anzitutto, è pacifico che la ricorrente è di proprietà dello Stato, in quanto la totalità del suo capitale è detenuta dalla Repubblica di Bielorussia. |
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39 |
Inoltre, dal fascicolo del Consiglio risulta che la ricorrente è riconosciuta dal presidente Lukashenko come una delle «navi ammiraglie» della Bielorussia, che figura tra le cinque più grandi imprese del paese e che esporta la sua produzione in oltre 60 paesi nel mondo. Tale affermazione del presidente Lukashenko trova sostegno nell’articolo pubblicato sul sito Internet «belta.by» dell’agenzia di stampa nazionale pubblica della Repubblica di Bielorussia il 3 luglio 2021, contenuto nel fascicolo del Consiglio, secondo cui «[i]l settore manifatturiero bielorusso (…) definisce interamente l’immagine, lo status del paese e rappresenta il fondamento della sua sovranità economica e politica» e che designa la ricorrente come un’«impresa industriale gigante». In aggiunta, la ricorrente afferma che al 30 settembre 2023 essa aveva 11633 dipendenti, che essa faceva parte dei principali esportatori bielorussi di prodotti siderurgici e che la sua zona geografica di esportazione copriva in precedenza più di 100 paesi nel mondo, compresi diversi Stati membri dell’Unione. |
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40 |
Infine, nei suoi scritti difensivi, la ricorrente afferma di aver versato dividendi allo Stato bielorusso per un importo di 2817224,38 rubli bielorussi (BYN) (circa EUR 1171208,27) per l’anno 2018, BYN 0 per l’anno 2019, BYN 406004,70 (circa EUR 146265,83) per l’anno 2020, BYN 1432841,5 (circa EUR 476819,1) per il 2021 e BYN 1741862,61 (circa EUR 632737,33) per l’anno 2022. Del resto, la ricorrente non cotesta il fatto di aver pagato, nel 2021, come risulta dall’elemento di prova n. 3 del fascicolo del Consiglio, in primo luogo, un’imposta sul reddito per un importo pari a 11,6 milioni di dollari americani (USD), in secondo luogo, contributi al fondo di protezione sociale per un importo di USD 27,9 milioni e, in terzo luogo, un’imposta fondiaria sull’edificato e sul non edificato per un importo pari a USD 6,78 milioni. |
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41 |
Pertanto, il Consiglio non ha commesso alcun errore nel ritenere che la ricorrente sia un’impresa statale unica del settore metallurgico in Bielorussia e una delle più grandi società del paese e che, in quanto tale, rappresenti una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko, da cui quest’ultimo trae vantaggio diretto. |
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42 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che gli elementi esposti ai precedenti punti da 38 a 40 non dimostrino l’esistenza di un «sostegno al regime» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, occorre ricordare che, come risulta dai considerando da 1 a 5 e 8 della decisione 2012/642, le misure restrittive nei confronti della Bielorussia sono state adottate e prorogate a causa della persistente mancanza di rispetto, in tale paese, dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Tali misure sono pertanto dirette contro i responsabili di brogli e violazioni delle norme internazionali in materia elettorale in occasione di talune procedure elettorali o referendarie in Bielorussia, nonché nei confronti degli autori di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione esercitata nei confronti di manifestanti pacifici a seguito di dette procedure. |
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43 |
Inoltre, come risulta dal considerando 6 della decisione 2012/642, considerata la gravità della situazione, sono state imposte misure anche nei confronti, segnatamente, delle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, in particolare delle persone ed entità che forniscono un sostegno finanziario o materiale al regime. |
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44 |
Pertanto, sancendo, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, il sostegno al regime di Lukashenko quale criterio che giustifica l’inserimento di un nome negli elenchi in questione, il Consiglio, alla luce della gravità e della persistenza della violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto nonché della repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, ha inteso aumentare la pressione esercitata su detto regime ampliando la cerchia delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive dell’Unione. A tale titolo, il Consiglio ha previsto la possibilità di applicare misure di congelamento di capitali e delle risorse economiche alle persone ed entità che sostengono il regime di Lukashenko e, in particolare, a quelle che forniscono un sostegno finanziario al regime (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 60, e del 18 ottobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Consiglio, T‑533/21, non pubblicata, EU:T:2023:657, punto 57). |
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45 |
Alla luce di tali considerazioni, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Consiglio non si è basato soltanto sulla circostanza che essa sia di proprietà dello Stato bielorusso per ritenere che essa sostenga il regime di Lukashenko, come risulta dai precedenti punti 39 e 40. |
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46 |
Infatti, occorre osservare che, ai sensi del considerando 6 della decisione 2012/642, il criterio del sostegno previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642 riguarda «in particolare» le persone o le entità che forniscono un sostegno finanziario al regime di Lukashenko. |
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47 |
Ne consegue che la nozione di «sostegno al regime» comprende forme di sostegno diverse dal sostegno politico al regime di Lukashenko (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2024, Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio, T‑117/22, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2024:112, punto 52). |
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48 |
A tal proposito, per quanto riguarda il versamento di dividendi, occorre ricordare che la circostanza secondo cui la ricorrente, vale a dire un’impresa di proprietà dello Stato bielorusso e che realizza utili, versa dividendi allo Stato bielorusso in quanto unico azionista, i quali sono pertanto a disposizione del regime di Lukashenko, consente di provare che essa costituisce una fonte di entrate per questo stesso regime e di dimostrare l’esistenza di un sostegno finanziario (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 72, e del 18 ottobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Consiglio, T‑533/21, non pubblicata, EU:T:2023:657, punto 69). |
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49 |
È vero che il Tribunale ha dichiarato, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 ottobre 2015, Chyzh e a./Consiglio (T‑276/12, non pubblicata, EU:T:2015:748, punto 169), che il Consiglio non può dedurre dal mero pagamento di imposte un «sostegno al regime», dal momento che un siffatto pagamento costituisce un obbligo legale applicabile all’insieme dei contribuenti bielorussi. |
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50 |
Tuttavia, nel caso di specie, l’argomento della ricorrente secondo cui i dividendi sono assimilati alle imposte ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 49 non può essere accolto. |
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51 |
Infatti, dal paragrafo 1-1 dell’editto n. 637 emerge che le società su cui grava l’obbligo di versare una quota degli utili allo Stato o a enti sub‑statali sono quelle le cui decisioni sono determinate dallo Stato o da tali enti. Pertanto, tale obbligo riguarda solo una categoria delimitata di operatori economici, e non l’insieme dei contribuenti bielorussi (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 79, e del 18 ottobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Consiglio, T‑533/21, non pubblicata, EU:T:2023:657, punto 76). |
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52 |
Inoltre, ai sensi del paragrafo 1-2 dell’editto n. 637, la quota dell’utile delle società interessate che deve essere obbligatoriamente versata alle autorità pubbliche bielorusse è calcolata sulla base della differenza tra l’utile realizzato e, in particolare, gli oneri per imposte e tasse. Di conseguenza, il versamento di cui trattasi è formalmente distinto dalle imposte e si aggiunge a queste ultime. Il fatto che, come risulta dal paragrafo 3-1 di tale editto, la riscossione di tale quota dell’utile rientri nella competenza dell’amministrazione tributaria, secondo le procedure tributarie pertinenti, non può mettere in discussione tale constatazione (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2023,MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 80, e del 18 ottobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Consiglio, T‑533/21, non pubblicata, EU:T:2023:657, punto 77). |
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53 |
Di conseguenza, la circostanza secondo cui la ricorrente è tenuta a versare i suoi utili allo Stato in forza dell’editto n. 637 non contraddice la valutazione secondo cui essa fornisce un sostegno finanziario al regime di Lukashenko. Al contrario, un siffatto elemento conferma detta valutazione in quanto, con questo stesso editto, tale regime ha accresciuto il controllo che esso già esercitava, in quanto unico azionista, sulle risorse della ricorrente assicurandosi di disporre regolarmente degli utili che essa realizza (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 81, e del 18 ottobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Consiglio, T‑533/21, non pubblicata, EU:T:2023:657, punto 78). |
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54 |
Pertanto, il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel reputare che gli elementi di prova e i fatti in precedenza analizzati relativi ai dividendi che la ricorrente versa al regime di Lukashenko costituissero elementi che gli consentivano di ritenere che essa avesse fornito sostegno a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. |
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55 |
Per quanto riguarda, peraltro, i versamenti di imposte, occorre rilevare che, per ritenere che la ricorrente sostenga il regime, il Consiglio ha altresì tenuto conto dei considerevoli importi delle imposte versati dalla ricorrente allo Stato bielorusso. |
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56 |
Al riguardo, è vero che è già stato dichiarato, nella sentenza del 6 ottobre 2015, Chyzh e a./Consiglio (T‑276/12, non pubblicata, EU:T:2015:748, punto 169), che il Consiglio non può dedurre dal mero pagamento di imposte un «sostegno al regime», dal momento che un siffatto pagamento costituisce un obbligo legale applicabile all’insieme dei contribuenti bielorussi (v. il precedente punto 49). Tuttavia, occorre precisare che la situazione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza era diversa da quella del caso di specie in quanto era in discussione il sostegno al regime da parte di persone fisiche e di persone giuridiche private, che sono soggette all’obbligo di pagare imposte in quanto «obbligo legale applicabile all’insieme dei contribuenti bielorussi». |
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57 |
Inoltre, la Corte ha giudicato che la qualificazione come imposta o come dividendo in base alla quale le somme sono versate al governo non è determinante per individuare un «sostegno al governo». Infatti, in entrambi i casi, si tratta di somme versate allo Stato da un ente pubblico come quello di cui trattasi, in applicazione di una normativa statale che impone tale versamento. Escludere siffatti versamenti da tale nozione di «sostegno al governo», per il solo motivo che le somme dovute sono qualificate come imposte, potrebbe consentire di eludere le norme dell’Unione mediante un aumento dell’aliquota d’imposta sugli utili, realizzati da tali enti, in cambio di una diminuzione dell’importo dei dividendi, il cui pagamento a favore dello Stato è imposto a tutte le società pubbliche dalla normativa nazionale (v., per analogia, sentenza del 12 maggio 2016, Bank of lndustry and Mine/Consiglio, C‑358/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:338, punto 80). |
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58 |
Nel caso di specie, occorre ricordare, come risulta dal precedente punto 38, che è pacifico che la ricorrente è, a differenza delle persone di cui trattasi nella sentenza del 6 ottobre 2015, Chyzh e a./Consiglio (T‑276/12, non pubblicata, EU:T:2015:748), una persona giuridica pubblica di proprietà dello Stato, dal momento che la totalità del suo capitale è detenuta dalla Repubblica di Bielorussia. |
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59 |
A tal riguardo, lo Stato può disporre, a differenza dei redditi e dei profitti delle persone fisiche e giuridiche private, di quelli della ricorrente utilizzando al contempo strumenti di diritto pubblico, come le imposte, e strumenti derivati dal diritto di proprietà, come i dividendi. Anche la forma in cui le risorse della ricorrente saranno trasferite allo Stato dipende da quest’ultimo, in quanto legislatore e proprietario. Per quanto riguarda le risorse ricevute per sostenere il regime, poco importa che lo Stato le riceva sotto forma di imposte pagate da un’impresa pubblica o sotto forma di dividendi, vale a dire sotto forma di una partecipazione all’utile di tale impresa al netto delle imposte. Infatti, tenuto conto del fatto che la ricorrente è interamente detenuta dallo Stato bielorusso, ne consegue che, in assenza di elementi di prova contrari nel fascicolo, essa non prende le sue decisioni in maniera indipendente rispetto allo Stato bielorusso in relazione al sostegno finanziario che essa fornisce al regime. |
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60 |
Per di più, come risulta dai motivi di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione, quest’ultima «è un’impresa statale unica del settore metallurgico in Bielorussia ed è una delle più grandi società del paese» e «[i]n quanto tale rappresenta una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko». Ne consegue che tutte le entrate o i profitti generati dalla ricorrente possono essere versati allo Stato, indipendentemente dalla forma che un siffatto sostegno possa assumere. |
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61 |
Di conseguenza, nel caso di un’impresa la cui totalità del capitale è detenuta dallo Stato, il pagamento dei dividendi, nonché delle imposte, può essere preso in considerazione per stabilire se essa rappresenti una notevole fonte di entrate per il regime nell’ambito dell’analisi dell’eventuale sostegno a tale regime. Orbene, nel caso di specie, nel 2021 ‑ come risulta dall’elemento di prova n. 3 del fascicolo del Consiglio, i cui dati numerici non sono contestati dalla ricorrente ‑ quest’ultima ha versato, in primo luogo, un’imposta sul reddito per un importo di USD 11,6 milioni, in secondo luogo, contributi al fondo di protezione sociale per un importo di USD 27,9 milioni e, in terzo luogo, un’imposta fondiaria sull’edificato e sul non edificato per un importo pari a USD 6,78 milioni. |
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62 |
Pertanto, si deve concludere che il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel ritenere che la ricorrente costituisca una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko nonché per lo Stato bielorusso, il quale trae vantaggio diretto da tali entrate, e che, di conseguenza, essa sostenga il regime di Lukashenko ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. |
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63 |
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il motivo vertente sul fatto che la ricorrente ha tratto vantaggio dal regime di Lukashenko, di cui al primo paragrafo dei motivi menzionati al precedente punto 9, si afferma che la ricorrente riceve ingenti sovvenzioni statali e sostegno politico dal regime di Lukashenko e che il suo direttore generale è stato nominato personalmente dal presidente Lukashenko. |
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64 |
Tale motivo è fondato sul criterio del «vantaggio» tratto dal regime di Lukashenko previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, disposizione alla quale rinvia l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006. |
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65 |
Occorre quindi esaminare, in un primo momento, se gli elementi di fatto addotti dal Consiglio, esposti al precedente punto 63, siano dimostrati e, eventualmente, in un secondo momento, se essi rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. |
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66 |
Per quanto riguarda, da una parte, l’esattezza materiale dei fatti, occorre, in primo luogo, rilevare che dall’articolo pubblicato sul sito Internet «belta.by» dell’agenzia di stampa nazionale pubblica della Repubblica di Bielorussia il 3 luglio 2021 ‑ figurante come elemento di prova n. 7 nel fascicolo del Consiglio ‑ risulta che, nel 2023, il governo bielorusso ha deciso di compensare le perdite subite da una banca bielorussa sui crediti all’esportazione concessi alla ricorrente per un importo di 2,65 miliardi di rubli russi (RUB) (circa EUR 25 milioni), con un tasso d’interesse pari a 2/3 del tasso di riferimento della Banca centrale russa e con riserva di un’assicurazione contro i rischi all’esportazione o di un’assicurazione contro i rischi all’esportazione con sostegno statale. A tal riguardo, sebbene la ricorrente, che non contesta tale circostanza, affermi che il sostegno dello Stato è stato ricevuto non da essa stessa, bensì da una banca, resta nondimeno il fatto che essa risulta essere stata la beneficiaria finale dell’aiuto di cui trattasi, il che le ha consentito di non subire l’onere finanziario di un prestito di ingente importo, peraltro concesso a condizioni agevolate e con il sostegno dello Stato. |
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67 |
Nello stesso senso, da un articolo di stampa del 19 febbraio 2021 tratto dal sito Internet del mezzo di comunicazione «Nasha Niva», che figura come elemento di prova n. 33 nel fascicolo del Consiglio, risulta che una parte dei debiti della ricorrente è stata trasferita allo Stato e convertita in debito pubblico allorché la società aveva difficoltà a onorare i suoi crediti o a far fronte alle scadenze del suo prestito. A tal riguardo, sebbene la ricorrente affermi che tale elemento di prova si basa su dati «infondati riguardanti un presunto misterioso sostegno dello Stato», resta il fatto che esso è sufficiente a corroborare l’esistenza di un sostegno finanziario da parte dello Stato bielorusso. |
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68 |
In secondo luogo, in pubblicazioni contenute sul sito ufficiale della ricorrente per quanto riguarda i suoi bilanci consolidati per gli anni dal 2017 al 2019 ‑ figuranti quali elementi di prova dal n. 10 al n. 12 nel fascicolo del Consiglio ‑ si afferma che essa ha percepito, dal 2016 al 2019, diverse e ingenti sovvenzioni statali, per importi di BYN 21976000 (circa EUR 6 milioni), di BYN 42790000 (circa EUR 12 milioni), di BYN 24525000 (circa EUR 7 milioni) e di BYN 24683000 (circa EUR 7 milioni). Tali elementi di prova sono corroborati dall’articolo pubblicato sul sito Internet «belta.by» dell’agenzia di stampa nazionale pubblica della Repubblica di Bielorussia il 22 dicembre 2021 ‑ figurante come elemento di prova n. 18 nel fascicolo del Consiglio ‑ nel quale è riportata una dichiarazione del presidente Lukashenko secondo cui la ricorrente aveva ricevuto un «considerevole sostegno pubblico». |
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69 |
A tal riguardo, sebbene la ricorrente affermi che tali sovvenzioni sono state accompagnate da condizioni rigorose per lo sviluppo del complesso per le costruzioni meccaniche della Repubblica di Bielorussia per il periodo 2017-2020, che è terminato nel 2020, essa non contesta il loro versamento e non oppone alcun elemento di prova a quelli forniti dal Consiglio. In tali circostanze, essa non ha contestato seriamente l’esistenza e l’entità delle sovvenzioni di cui trattasi. Inoltre, secondo la giurisprudenza, la circostanza che i motivi di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione si riferiscano a fatti che si sarebbero verificati prima dell’adozione degli atti impugnati e che sarebbero terminati a tale data non implica necessariamente l’obsolescenza delle misure restrittive mantenute nei confronti della persona o dell’entità interessata da tali atti. Infatti, al fine di dimostrare che la ricorrente trae vantaggio dal regime del presidente Lukashenko o che lo sostiene, un siffatto riferimento non può, in linea di principio, essere considerato privo di pertinenza per il solo motivo che talune manovre risalgano ad un passato più o meno remoto (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2020, Boshab/Consiglio, T‑171/18, non pubblicata, EU:T:2020:55, punto 84 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 giugno 2023, Shakutin/Consiglio, T‑141/21, non pubblicata, EU:T:2023:303, punto 163). |
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70 |
In terzo luogo, da un articolo pubblicato sul sito Internet «lidergoda.by», che figura come elemento di prova n. 13 nel fascicolo del Consiglio, risulta che al direttore generale della ricorrente è stato assegnato il gran premio di leader del 2020, che consente di attirare l’attenzione dei consumatori sui prodotti e servizi della ricorrente e di far emergere la loro elevata qualità. Tale premio sarebbe stato assegnato su decisione di un consiglio di esperti, composto da rappresentanti della comunità imprenditoriale, dei ministeri e dei servizi interessati, nonché da organizzazioni pubbliche. |
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71 |
Del pari, come attestato da una pubblicazione sul sito ufficiale della ricorrente, figurante come elemento di prova n. 14 nel fascicolo del Consiglio, quest’ultima ha ottenuto un gran premio nell’ambito dei premi che gratificavano i leader dell’anno nel 2021. Tali premi beneficerebbero del sostegno del Ministero dell’Industria e del Ministero della Sanità e dell’Istruzione bielorussi, nonché del Comitato di Stato per la scienza e la tecnologia e della Confederazione repubblicana dell’imprenditoria. |
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72 |
Nello stesso senso, dall’elemento di prova n. 17 del fascicolo del Consiglio, contenente una pubblicazione sul sito dell’agenzia Gosstandart, la quale sarebbe ‑ senza che ciò sia contestato dalla ricorrente ‑ un’agenzia del Consiglio dei Ministri bielorusso, risulta che la ricorrente ha ottenuto il premio del miglior prodotto conferito da tale agenzia. |
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73 |
Questi tre elementi di prova concordanti dimostrano quindi l’assegnazione alla ricorrente, da parte del regime bielorusso, di varie onorificenze che, come correttamente sostenuto dal Consiglio, consentono a tale regime di dare il suo avallo all’attività della ricorrente e di promuoverla agli occhi del pubblico, attirando l’attenzione dei consumatori sui suoi prodotti e servizi. Sebbene la ricorrente sostenga che tali riconoscimenti, a livello nazionale, mirano a promuovere prodotti fabbricati in Bielorussia, e non i suoi in particolare, e che i premi siano assegnati da un consiglio di esperti, resta nondimeno il fatto che una siffatta argomentazione, che si limita, in sostanza, a contestare le modalità di concessione del sostegno che essa avrebbe ricevuto senza mettere in discussione l’effettività delle circostanze riportate negli elementi di prova forniti dal Consiglio, non le consente di contestare l’esistenza, a suo favore, di onorificenze concesse dal regime a sostegno della sua attività. |
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74 |
In quarto luogo, da un articolo pubblicato sul sito «primepress.by», che figura come elemento di prova n. 8 nel fascicolo del Consiglio, risulta che la nomina del direttore generale della ricorrente, ex viceministro dell’Industria bielorusso, è stata approvata dal presidente Lukashenko nel 2019. Orbene, una siffatta nomina, approvata dal capo dello Stato, di un membro del governo al vertice della ricorrente è sufficiente a dimostrare l’esistenza di uno stretto legame tra quest’ultima e il regime esistente, nonché una forma di sostegno politico. In tali circostanze, è priva di pertinenza l’argomentazione della ricorrente vertente sul fatto, da un lato, che tale cambiamento di posto non possa essere considerato una promozione e, dall’altro, che un asserito vantaggio tratto dal regime da parte del suo direttore generale non possa provare che essa stessa tragga un siffatto vantaggio. Inoltre, sebbene la ricorrente aggiunga che il presidente della Repubblica di Bielorussia si limiterebbe a convalidare la nomina del suo direttore generale, il che non equivarrebbe a una nomina propriamente detta, resta nondimeno il fatto che una siffatta procedura attesta un’approvazione finale di tale nomina da parte del presidente e, pertanto, da parte del regime. |
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75 |
Pertanto, dall’insieme di tali considerazioni risulta che il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel ritenere che la ricorrente avesse ricevuto ingenti sovvenzioni statali e sostegno politico dal regime di Lukashenko e che il suo direttore generale fosse stato nominato personalmente dal presidente Lukashenko. |
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76 |
D’altra parte, per quanto riguarda la questione se i fatti sui quali si è basato il Consiglio caratterizzino un «vantaggio tratto dal regime» da parte della ricorrente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, occorre rilevare che, sebbene quest’ultima ritenga che così non sia, essa non oppone tuttavia alcun argomento o elemento di prova pertinente al riguardo. |
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77 |
Infatti, come risulta da quanto esposto ai precedenti punti da 66 a 69, la ricorrente non contesta di aver ricevuto le sovvenzioni di cui trattasi, ma sostiene che la concessione di tali sovvenzioni è stata accompagnata da condizioni rigorose. Orbene, ciò non mette in discussione la concessione effettiva e l’importo ingente di dette sovvenzioni e, pertanto, un sostegno finanziario a suo favore. Parimenti, la ricorrente non può ritenere che la compensazione da parte dello Stato delle perdite subite da una banca bielorussa sui crediti alla sua esportazione non costituisca un sostegno finanziario del regime a suo favore, dal momento che una siffatta misura le consente, grazie allo Stato, di beneficiare di un credito a condizioni particolarmente vantaggiose. È vero che, in udienza, la ricorrente ha affermato che tale misura non aveva fatto sparire i suoi debiti, ma li aveva temporaneamente sospesi. Tuttavia, anche a voler ritenere dimostrata tale affermazione, senza che la ricorrente abbia fornito il minimo elemento di prova al riguardo, uno sgravio temporaneo del suo disavanzo costituisce un sostegno finanziario concesso dal regime, il che dimostra che essa ne trae vantaggio. |
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78 |
Inoltre, per quanto riguarda i premi assegnati alla ricorrente, come risulta dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 70 a 73, quest’ultima non mette in discussione il fatto di aver ricevuto i premi in questione e non fornisce alcun elemento di prova che possa mettere in discussione l’influenza del regime nell’assegnazione di tali premi. Per di più, il fatto che altre imprese abbiano ricevuto premi è ininfluente sul fatto che anche la ricorrente ne abbia ricevuti e sul carattere probatorio e pertinente di tale circostanza a supporto della dimostrazione di un sostegno commerciale e politico del regime a suo favore. |
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79 |
Infine, per quanto riguarda l’elemento di prova n. 8 del fascicolo del Consiglio, menzionato al precedente punto 74, da quest’ultimo risulta che, nel 2019, il presidente Lukashenko ha dato il suo consenso alla nomina di un membro del governo come direttore generale della ricorrente. Se è vero che non è effettivamente dimostrato che egli abbia proceduto alla sua nomina, tuttavia, la ricorrente non ha né sostenuto né dimostrato che tale consenso fosse facoltativo, cosicché tale approvazione del presidente Lukashenko appare esserne stata la premessa necessaria, il che attesta uno stretto legame tra il regime e la direzione della società e, pertanto, una forma di sostegno politico a suo favore. |
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80 |
Da quanto precede risulta che il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel ritenere che la ricorrente avesse ricevuto ingenti sovvenzioni statali e sostegno politico dal regime di Lukashenko e che il suo direttore generale fosse stato nominato personalmente dal presidente Lukashenko: tali elementi, considerati congiuntamente, erano infatti sufficienti per ritenere che essa abbia tratto vantaggio da detto regime ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. |
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81 |
Inoltre, il Tribunale ritiene che i motivi relativi al sostegno del regime da parte della ricorrente e al vantaggio che essa trae da quest’ultimo, che sono sufficientemente precisi e concreti e che sono scevri di errori di valutazione, costituiscano essi stessi un fondamento sufficiente per giustificare l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. |
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82 |
Al riguardo, occorre ricordare che considerata la natura preventiva delle misure restrittive in questione, qualora, nel contesto del suo controllo sulla legittimità degli atti impugnati, il giudice dell’Unione concluda che almeno uno dei motivi menzionati nell’esposizione in esame è sufficientemente preciso e concreto, che è dimostrato e che di per sé costituisce un fondamento sufficiente di tali atti, la circostanza secondo cui altri di questi motivi non lo siano non basterà per giustificare l’annullamento di tali atti (v. sentenza del 18 ottobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Consiglio, T‑533/21, non pubblicata, EU:T:2023:657, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
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83 |
Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di ricorso, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della ricorrente diretti contro il motivo che giustifica gli atti impugnati, vertente sul fatto che la ricorrente è responsabile della repressione della società civile in Bielorussia, poiché la circostanza secondo cui quest’ultima non sarebbe suffragata non può comportare l’annullamento di questi medesimi atti. |
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e della libertà d’impresa
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84 |
La ricorrente afferma che il congelamento dei capitali impostole costituisce una restrizione dell’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta e del loro contenuto essenziale. |
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85 |
A tal riguardo, la ricorrente sostiene che, a causa di un errore di valutazione, gli atti impugnati non sono validi e che le limitazioni dei suoi diritti fondamentali derivanti da tali atti sono prive di qualsiasi base giuridica nel diritto dell’Unione e, pertanto, non sono «previste dalla legge» ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. |
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86 |
La ricorrente aggiunge che le misure restrittive adottate nei suoi confronti non sono né necessarie né adeguate alla luce del loro obiettivo. Infatti, non vi sarebbe alcun nesso tra l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione e l’obiettivo degli atti impugnati connesso alla guerra in Ucraina, in mancanza di motivazione al riguardo da parte di detti atti. Per di più, la ricorrente subirebbe danni a causa di tale guerra e non ne trarrebbe vantaggio. |
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87 |
Inoltre, la questione se la ricorrente si sia avvalsa di deroghe specifiche alla misura di congelamento di capitali non può dimostrare che essa non sarebbe lesa nei suoi diritti dagli atti impugnati. |
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88 |
Infine, la ricorrente sostiene che non è stata fornita alcuna spiegazione sul modo in cui le misure restrittive contestate contribuiranno alla realizzazione dell’obiettivo degli atti impugnati, il che rappresenta una violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto ad un processo equo e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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89 |
Il Consiglio contesta l’argomentazione della ricorrente. |
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90 |
In via preliminare, occorre precisare che, in udienza, la ricorrente ha affermato, da un lato, che le censure vertenti sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto ad un processo equo e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non costituivano nuove censure distinte da quelle vertenti sulla violazione del diritto di proprietà e della libertà d’impresa e, dall’altro, che, nell’ambito del presente motivo di ricorso, essa non aveva invocato il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 TUE, ma si basava sulla violazione degli articoli 16, 17 e 52 della Carta. |
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91 |
Occorre ricordare che il diritto di proprietà fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione ed è sancito all’articolo 17 della Carta. Inoltre, la libertà d’impresa è sancita all’articolo 16 della Carta. |
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92 |
Nel caso di specie, le misure restrittive che colpiscono la ricorrente costituiscono misure cautelari, non intese a privare le persone interessate della loro proprietà o della loro libertà di impresa. Tuttavia, le misure in esame implicano incontestabilmente una restrizione dell’esercizio del diritto di proprietà e pregiudicano la libertà di esercitare un’attività economica della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio,T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 167 e giurisprudenza ivi citata). |
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93 |
Tuttavia, i diritti fondamentali invocati dalla ricorrente, ossia la libertà d’impresa e il diritto di proprietà, non sono prerogative assolute e il loro esercizio può essere quindi oggetto di restrizioni, alle condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v. sentenza del 13 settembre 2018, Gazprom Neft/Consiglio,T‑735/14 e T‑799/14, EU:T:2018:548, punto 161 e giurisprudenza ivi citata). |
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94 |
A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, da un lato, «[e]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla (...) Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà» e, dall’altro, «[n]el rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». |
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95 |
Pertanto, per essere conforme al diritto dell’Unione, una limitazione all’esercizio dei diritti fondamentali in esame deve rispondere ad una triplice condizione. In primo luogo, la limitazione deve essere prevista dalla legge. In altri termini, la misura in questione deve avere un fondamento normativo. In secondo luogo, la limitazione deve perseguire un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione. In terzo luogo, la limitazione non deve essere eccessiva. Da un lato, essa deve essere necessaria e proporzionata allo scopo perseguito. Dall’altro, il «contenuto essenziale», ossia la sostanza, del diritto o della libertà in questione non deve essere leso (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio,T‑720/14, EU:T:2016:689, punti da 170 a 173 e giurisprudenza ivi citata). |
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96 |
Nel caso di specie, questi tre criteri sono soddisfatti. |
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97 |
Infatti, per quanto riguarda la prima condizione, occorre constatare che le misure restrittive di cui trattasi sono «previste dalla legge», in quanto sono enunciate in atti segnatamente di portata generale e che presentano una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia l’articolo 29 TUE, per quanto riguarda la decisione di esecuzione 2023/1592, e l’articolo 215 TFUE, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione 2023/1591. Tali disposizioni sono sufficientemente prevedibili per gli interessati per quanto riguarda la loro idoneità a fungere da fondamento normativo per l’adozione di misure restrittive idonee a pregiudicare o limitare diritti fondamentali (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT Francia/Consiglio,T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 149 e giurisprudenza ivi citata). |
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98 |
Inoltre, come è stato concluso nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso, il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione inserendo il nome della ricorrente negli elenchi in questione. |
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99 |
Per quanto riguarda la seconda condizione, rispetto alla quale la ricorrente non adduce alcun argomento, occorre constatare che gli atti impugnati sono conformi, per quanto riguarda la ricorrente, all’obiettivo di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, vale a dire quello di consolidare e sostenere la democrazia e lo Stato di diritto e di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. |
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100 |
Per quanto riguarda la terza condizione, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi (v. sentenza del 14 luglio 2021, Cabello Rondón/Consiglio,T‑248/18, EU:T:2021:450, punto 123 e giurisprudenza ivi citata). |
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101 |
A tal proposito, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, si deve riconoscere un ampio potere discrezionale al legislatore dell’Unione nei settori che richiedono da parte di quest’ultimo scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto ai quali esso è chiamato a effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tali ambiti, rispetto allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un tale provvedimento (v. sentenza del 14 luglio 2021, Cabello Rondón/Consiglio,T‑248/18, EU:T:2021:450, punto 124 e giurisprudenza ivi citata). |
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102 |
Per quanto riguarda la possibilità di realizzare gli obiettivi perseguiti mediante le misure di cui trattasi, occorre constatare che, rispetto ad obiettivi di interesse generale così fondamentali per la comunità internazionale come quelli citati nel precedente punto 99, tali obiettivi non possono, di per se stessi, essere considerati inadeguati (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 199 e giurisprudenza ivi citata). |
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103 |
Inoltre, secondo la giurisprudenza, gli inconvenienti causati dalle misure restrittive non sono sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, tenuto conto, da un lato, del fatto che tali misure presentano, per loro natura, un carattere temporaneo e reversibile e non pregiudicano, pertanto, il «contenuto essenziale» del diritto di proprietà e della libertà d’impresa e, dall’altro, del fatto che è possibile derogarvi al fine di coprire le esigenze di base, le spese di giustizia o ancora le spese straordinarie delle persone interessate (sentenza del 21 febbraio 2018, Klyuyev/Consiglio,T‑731/15, EU:T:2018:90, punto 182; v. anche, in tal senso, sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio,T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 225). |
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104 |
Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2012/642 e l’articolo 3 del regolamento n. 765/2006 prevedono la possibilità di autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati affinché le persone interessate possano far fronte ad esigenze di base o adempiere taluni impegni. |
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105 |
Infine, occorre rilevare che l’importanza dell’obiettivo perseguito dalle misure restrittive contestate è tale da giustificare conseguenze negative, anche considerevoli, per taluni operatori senza alcuna responsabilità quanto alla situazione che ha condotto all’adozione delle sanzioni (v. sentenza del 6 marzo 2024, BSW – management company of BMC holding/Consiglio, T‑258/22, non pubblicata, EU:T:2024:150, punto 118 e giurisprudenza ivi citata). |
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106 |
In tali circostanze, l’ingerenza nel diritto di proprietà e nella libertà d’impresa della ricorrente non può essere considerata sproporzionata. |
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107 |
Ne consegue che il secondo motivo di ricorso dev’essere respinto. |
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108 |
Di conseguenza, poiché anche il primo motivo di ricorso è stato respinto, si deve respingere il ricorso nella sua interezza. |
Sulle spese
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109 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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110 |
La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
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da Silva Passos Półtorak Cassagnabère Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 marzo 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.