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Document 62022TN0612

Causa T-612/22: Ricorso proposto il 1° ottobre 2022 — Primicerj/Commissione

GU C 432 del 14.11.2022, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 432/36


Ricorso proposto il 1o ottobre 2022 — Primicerj/Commissione

(Causa T-612/22)

(2022/C 432/44)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Paola Primicerj (Roma, Italia) (rappresentante: E. Iorio, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 2 agosto 2022 (EMPL.C.1/BPM/kt (2022)5785472) che respinge la domanda di accesso (GestDem n. 2022/4090) alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022, emessa dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana nella procedura di infrazione 2016/4081, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari;

ordinare alla Commissione europea l’accesso in favore della ricorrente alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022, emessa dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana nella procedura di infrazione 2016/4081;

condannare la Commissione europea, in caso di opposizione, a sostenere le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla ricevibilità del ricorso.

Si fa valere a questo riguardo che la ricorrente agisce nell’esercizio di un diritto generale dei cittadini dell’Unione alla trasparenza dell’operato delle istituzioni al fine di ottenere le informazioni necessarie, secondo quanto assicurato a tutti i cittadini dell’Unione dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

La conoscenza della lettera di costituzione in mora darebbe, inoltre, alla ricorrente il concreto beneficio di esercitare il suo diritto all’informazione conoscendo, dopo oltre sei anni, le ragioni per le quali non risulta ancora emesso alcun parere motivato dalla Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di accesso agli atti delle istituzioni dell’UE previsti dagli articoli 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, previsto dall’articolo 1 e 4, comma 2, terzo trattino del Regolamento (CE) n. 1049/2001 — sussistenza di un interesse generale all’accesso alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022.

Si fa valere a questo riguardo che sussiste un interesse generale e prevalente del diritto all’informazione, ossia a conoscere l’operato della Commissione e della Repubblica italiana in materia di indipendenza della magistratura, condizione essenziale dello Stato di diritto, con la conseguenza che le regole di esclusione dal diritto di accesso vanno interpretate in senso restrittivo.

L’assoluta inidoneità dell’intero sistema di regole che disciplinano in Italia la magistratura onoraria, e segnatamente i giudici onorari di pace, è stata rilevata già dalla Corte di giustizia dell’UE con le sentenze 16 luglio 2020 e 7 aprile 2022, con violazione del principio di condizionalità.

È contrario alle regole in materia di trasparenza e diffusione dei documenti delle istituzioni dell’UE negare che vi sia un prevalente interesse generale conoscere non gli atti riservati e lo scambio di interlocuzioni tra la Repubblica italiana e la Commissione ma le contestazioni formulate con la lettera di costituzione in mora del 15 luglio 2022, alla quale è stato dato risalto dalla stampa nazionale e che è stata oggetto di comunicazione riassuntiva diffusa da parte della stessa Commissione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni europee.

Si fa valere a questo riguardo che, attraverso l’esame della motivazione degli atti tutti gli interessati possono essere posti nella condizione di conoscere e comprendere le modalità attraverso cui le istituzioni danno attuazione al Trattato, poiché l’obbligo di motivazione ha sia una funzione di controllo che una funzione partecipativa in quanto, rendendo chiaramente comprensibili le valutazioni poste a monte dell’adozione degli atti delle istituzioni, contribuisce ad attenuare quel deficit democratico spesso contestato all’Unione.

I principi in materia di motivazione sono stati violati, poiché la Commissione ha formulato solo indicazioni del tutto generiche e stereotipate sulle ragioni per le quali la divulgazione della lettera complementare di messa in mora del 15 luglio 2022 pregiudicherebbe il predetto «clima di fiducia», rispondendo con un modulo nel quale sono state inserite poche e scarne indicazioni che consentissero alla ricorrente ed al Tribunale un reale controllo sulla legittimità dei motivi del diniego che non è motivato in modo sufficiente, soprattutto per quanto riguarda le ragioni che avrebbero impedito una divulgazione almeno parziale dell’atto, già in parte diffuso con il pacchetto di infrazioni del 15 luglio 2022 sia pure in modo tale da non consentire di comprendere il contenuto e le ragioni delle contestazioni complementari formulate nei confronti dell’Italia.

Il diniego di accesso impugnato non indica chiaramente i motivi sui quali si fonda, la loro base giuridica, i presupposti di fatto e il modo in cui i diversi interessi pertinenti sono stati presi in considerazione, perché il diniego incide sull’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, con la conseguenza che poiché l’atto adottato impone la limitazione di un diritto riconosciuto dal Trattato alla ricorrente, consistendo in una compressione di tali diritti, la motivazione deve essere maggiormente rigorosa, precisa e puntuale onde far risultare chiaramente comprensibili le scelte effettuate.


(1)  GU 2001, L 145, p. 43.


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