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Document 62022CN0614

Causa C-614/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 settembre 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

GU C 482 del 19.12.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 settembre 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-614/22)

(2022/C 482/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: XXX

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [(rifusione) (1)], che non è stato trasposto nel diritto belga per prevedere la concessione di un permesso di soggiorno o della protezione internazionale alla madre di un minore riconosciuto come rifugiato in Belgio e arrivato in detto paese accompagnato dalla madre, possa produrre direttamente effetti.

In caso di risposta in senso affermativo: se l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE conferisca, in assenza di trasposizione, alla madre di un minore riconosciuto come rifugiato in Belgio e arrivato in detto paese accompagnato dalla madre il diritto di rivendicare i benefici di cui agli articoli da 24 a 35, tra i quali un permesso di soggiorno che le consenta di vivere legalmente in Belgio con la sua famiglia, o il diritto alla protezione internazionale anche qualora tale madre non vi abbia individualmente diritto.

2)

Se l’efficacia pratica dell’articolo 23 della direttiva 2011/95, letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, imponga a uno Stato membro, che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i familiari [ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva] del beneficiario di tale status possano, qualora non abbiano individualmente diritto alla concessione del medesimo status, invocare determinati benefici, di riconoscere a tali familiari il diritto allo status di rifugiato derivato, affinché possano essere ammessi a detti benefici per mantenere l’unità familiare.

3)

Se gli articoli 20 e 23 della direttiva 2011/95, letti alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impongano a uno Stato membro, che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i genitori di un minore rifugiato possa[no] godere dei benefici elencati agli articoli da 24 a 35 della direttiva citata, [di consentire a detti genitori] di godere di una protezione internazionale derivata al fine di attribuire fondamentale importanza all’interesse superiore del minore e di garantire l’effettività dello status di rifugiato di quest’ultimo.


(1)  GU 2011, L 337, pag. 9.


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