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Document 62022CJ0536

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 2024.
MW e CY contro VR Bank Ravensburg-Weingarten eG.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Articolo 25, paragrafo 3 – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Estinzione anticipata – Indennizzo del creditore – Mancato guadagno del creditore – Metodo di calcolo del mancato guadagno.
Causa C-536/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:234

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 marzo 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Articolo 25, paragrafo 3 – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Estinzione anticipata – Indennizzo del creditore – Mancato guadagno del creditore – Metodo di calcolo del mancato guadagno»

Nella causa C‑536/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania), con decisione dell’8 agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2022, nel procedimento

MW,

CY

contro

VR Bank Ravensburg-Weingarten eG,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la VR Bank Ravensburg-Weingarten eG, da T. Winter, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e M. Hellmann, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Auvret, H. Tserepa-Lacombe e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MW e CY, due consumatori residenti in Germania, e la VR Bank Ravensburg-Weingarten eG, un istituto di credito con sede in Germania (in prosieguo: la «VR Bank»), in merito a una domanda di recupero di un indennizzo versato a causa del rimborso anticipato di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2008/48/CE

3        L’articolo 16 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), intitolato «Rimborso anticipato», dispone quanto segue:

«(...)

2.      In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.

L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 0,5% dell’importo del credito rimborsato in anticipo.

(...)

4.      Gli Stati membri possono prevedere che:

a)      il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l’importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l’importo di 10 000 EUR in dodici mesi;

b)      il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2.

Se l’indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione.

In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell’impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.

(...)».

 Direttiva 2014/17

4        La direttiva 2014/17 ha modificato la direttiva 2008/48.

5        I considerando da 5 a 7, 21 e 66 della direttiva 2014/17 sono così formulati:

«(5)      Al fine di agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili e al fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile, è necessario definire un quadro giuridico dell’Unione [europea] adeguatamente armonizzato in diversi settori, tenendo conto delle differenze nei contratti di credito derivanti in particolare da differenze nei mercati nazionali e regionali dei beni immobili.

(6)      La presente direttiva dovrebbe pertanto realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni immobili, promuovendo sostenibilità nell’erogazione e assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione.

(7)      Per creare un autentico mercato interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione dei consumatori, la presente direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del [tasso annuo effettivo globale (TAEG)]. Tuttavia, tenendo conto della specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili e delle differenze nell’evoluzione e nelle condizioni del mercato negli Stati membri, soprattutto in ordine alla struttura e agli operatori del mercato, alle categorie dei prodotti disponibili e alle procedure per la concessione del credito, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva nei settori non espressamente oggetto di piena armonizzazione. Tale approccio mirato è necessario per evitare di incidere negativamente sul livello di protezione dei consumatori in relazione ai contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio essere autorizzati a mantenere o adottare disposizioni più rigorose in ordine ai requisiti di conoscenza e competenza del personale e alle informazioni per la compilazione del PIES.

(...)

(21)      (...) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

(...)

(66)      La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. Tuttavia, esistono differenze sostanziali tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito e tra le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire. Pur riconoscendo la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello dell’Unione relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria per confrontare le offerte al fine di trovare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l’esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Qualora il rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l’esercizio del diritto può essere subordinato all’esistenza di un interesse legittimo da parte del consumatore, da precisarsi da parte dello Stato membro. Tale interesse legittimo può sussistere, ad esempio, in caso di divorzio o disoccupazione. Le condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all’indennizzo, quest’ultimo dovrebbe essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in conformità alle norme nazionali in materia di indennizzo. L’indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dal creditore».

6        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così recita:

«La presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali (...)».

7        L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Livello di armonizzazione», al paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione».

8        A termini dell’articolo 4, recante il titolo «Definizioni», della direttiva in parola:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

13.      “costo totale del credito per il consumatore”: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all’articolo 3, lettera g), della [direttiva 2008/48], inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;

(...)».

9        L’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito:

(...)

2.      Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il PIES di cui all’allegato II».

10      L’articolo 25 di tale direttiva, intitolato «Estinzione anticipata», così prevede:

«1.      Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

(...)

3.      Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo, l’indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo.

4. Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.

(...)».

11      L’allegato II di detta direttiva, intitolato «PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO (PIES)», contiene, nella parte A, un modello di PIES. Conformemente a tale modello, il prospetto deve contenere, in particolare, le seguenti indicazioni:

«(...)

9.      Estinzione anticipata

È possibile estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in forma totale o parziale.

(...)

(se applicabile) Penale per l’estinzione: [inserire importo o, se applicabile, metodo di calcolo]

(...)».

12      Tale allegato II comprende altresì una parte B, intitolata «Istruzioni per la compilazione del PIES», così formulata:

«Il PIES è compilato almeno sulla base delle seguenti istruzioni: gli Stati membri possono tuttavia elaborare o precisare ulteriormente le istruzioni per la compilazione.

(...)

Sezione “9.      Estinzione anticipata”

(...)

2)      Nella sezione relativa alle penali per l’estinzione il creditore richiama l’attenzione del consumatore su eventuali penali o altri costi derivanti dall’estinzione anticipata a indennizzo del creditore medesimo, precisandone se possibile l’importo. Nei casi in cui l’importo dell’indennizzo dipenda da diversi fattori, quali l’importo già rimborsato o il tasso di interesse vigente al momento dell’estinzione anticipata, il creditore precisa come l’indennizzo sarà calcolato e ne indica l’importo massimo probabile o, se ciò non sia possibile, fornisce un esempio illustrativo per dimostrare al consumatore il livello dell’indennizzo in possibili scenari diversi».

 Diritto tedesco

13      L’articolo 249 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Modalità ed entità del risarcimento dei danni», al paragrafo 1 così dispone:

«Chi è obbligato al risarcimento del danno, deve reintegrare lo stato che sarebbe sussistito se non si fosse verificata la circostanza che obbliga al risarcimento».

14      Ai sensi dell’articolo 252 del BGB, intitolato «Mancato guadagno»:

«Il danno da risarcire comprende anche il mancato guadagno. Si intende come mancato il guadagno che, secondo l’abituale corso degli eventi o secondo le particolari circostanze, in special modo secondo le disposizioni adottate e i preparativi intrapresi, poteva essere atteso con probabilità».

15      L’articolo 490 del BGB, intitolato «Diritto straordinario di recesso», al paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Il mutuatario può, se i suoi legittimi interessi lo esigono e sono trascorsi sei mesi dalla ricezione completa del mutuo, recedere prima del tempo da un contratto di mutuo per il quale il tasso attivo di interesse è vincolante e il mutuo sia garantito da pegno su beni immobili o su natanti, rispettando i termini di cui al § 488 comma 3, periodo 2. Un legittimo interesse sussiste in particolare quando il mutuatario ha necessità di realizzare altrimenti la cosa data in garanzia per il mutuo. Il mutuatario deve risarcire al mutuante il danno patito a causa del recesso anticipato (...)».

16      L’articolo 500 del BGB, intitolato «Diritto di recesso del mutuatario; restituzione anticipata», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Il mutuatario può adempiere alle proprie obbligazioni risultanti dal contratto di mutuo al consumo anticipatamente, in tutto o in parte, in ogni momento. In deroga alla prima frase, il mutuatario in un contratto di mutuo immobiliare al consumo per il quale è stato concordato un tasso debitore fisso può adempiere anticipatamente, in tutto o in parte, alle proprie obbligazioni nel corso del periodo per il quale il tasso debitore è vincolante solo se i suoi legittimi interessi lo esigono».

17      L’articolo 25 della direttiva 2014/17 è stato trasposto nel diritto tedesco dall’articolo 502 del BGB, intitolato «Indennità di rimborso anticipato». Tale disposizione così prevede:

«1.      In caso di rimborso anticipato, il creditore può esigere un adeguato indennizzo del danno direttamente connesso al rimborso anticipato se, al momento del rimborso, il mutuatario è debitore di interessi al tasso debitore fisso. (...)

2.      Il diritto all’indennizzo per il rimborso anticipato è escluso se:

(...)

2.      le informazioni contrattuali relative alla durata del contratto, al diritto di recesso dal prestito o al calcolo della penale per rimborso anticipato sono insufficienti».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      L’11 gennaio 2019 i ricorrenti nel procedimento principale hanno concluso con la VR Bank un contratto di credito ai consumatori relativo a un bene immobile avente ad oggetto un mutuo netto di EUR 236 000 ai fini dell’acquisto di un appartamento. Il tasso d’interesse del prestito era fisso, fino al 30 gennaio 2029. Il contratto di credito conteneva anche disposizioni relative al rimborso anticipato del prestito e all’indennizzo per rimborso anticipato. La clausola relativa a detto indennizzo prevedeva che, per calcolare il danno economico subito dal creditore a causa del rimborso anticipato, fosse applicabile il metodo di calcolo dell’«attivo-passivo», ritenuto ammissibile dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania). Tale metodo si basa sul principio secondo cui il mancato guadagno del creditore è calcolato prendendo in considerazione il rendimento fittizio che egli potrebbe aspettarsi di ottenere se reinvestisse i fondi liberati dal rimborso anticipato in obbligazioni ipotecarie con scadenza identica a quella del prestito.

19      In seguito al trasferimento di uno dei ricorrenti nel procedimento principale da parte del suo datore di lavoro, questi ultimi hanno venduto, nel maggio 2020, il bene immobile menzionato al punto precedente al prezzo di EUR 255 000. Essi hanno risolto il contratto di mutuo con effetto dal 30 giugno 2020. Con lettera del 9 giugno 2020, la VR Bank ha chiesto ai ricorrenti nel procedimento principale un indennizzo di EUR 27 614,17 a titolo di rimborso anticipato del prestito. I ricorrenti nel procedimento principale hanno versato tale indennizzo, ma, con lettera del 19 aprile 2021, ne hanno chiesto il rimborso alla VR Bank ritenendo che alcun indennizzo fosse dovuto. Di fronte al rifiuto della VR Bank di procedere a tale rimborso, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso dinanzi al Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania), il giudice del rinvio.

20      Tale giudice si interroga sulla conformità dell’articolo 502 del BGB, in forza del quale la VR Bank reclama il diritto al pagamento di un indennizzo per rimborso anticipato fondato sul metodo di calcolo dell’«attivo-passivo», con l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17. In particolare, esso si chiede, con le sue prime due questioni, se l’indennizzo del creditore per i costi connessi al rimborso anticipato del credito, previsto all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, comprenda anche il mancato guadagno del creditore. Per l’ipotesi, tale giudice vorrebbe conoscere i requisiti del diritto dell’Unione ai fini del calcolo di tale mancato guadagnomancato guadagno, in particolare per quanto riguarda la presa in considerazione dei redditi provenienti da un reinvestimento.

21      A tal riguardo il giudice del rinvio ritiene, da un lato, che il fatto che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17, possano essere reclamati soltanto gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito osti a prendere in considerazione gli interessi che il consumatore avrebbe dovuto pagare se non avesse proceduto a una risoluzione anticipata. Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, di detta direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguardi gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, il che potrebbe comportare che gli interessi e i costi per la durata residua del contratto non siano più dovuti. Dall’altro lato, secondo tale giudice, la possibilità di limitare l’indennizzo a un determinato periodo di tempo potrebbe deporre a favore della considerazione, ai fini dell’indennizzo del creditore, degli interessi che il consumatore avrebbe dovuto pagare se non avesse proceduto a una risoluzione anticipata.

22      Peraltro, per quanto riguarda i requisiti del diritto dell’Unione ai fini del calcolo di tale mancato guadagno, il giudice del rinvio rileva che la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17, secondo cui gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto a un indennizzo «obiettivo», implicherebbe che solo i costi effettivamente e concretamente sorti possano essere considerati in tale calcolo. Per contro, l’articolo 25, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2014/17, in forza del quale, in caso di rimborso anticipato, il creditore è tenuto a comunicare al consumatore «almeno» le informazioni «che quantificano le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate», lascerebbe pensare che il creditore possa fondare il calcolo del suo mancato guadagno prendendo in considerazione i redditi forfettari di un reinvestimento delle somme derivanti da un siffatto rimborso.

23      Infine, il giudice del rinvio si chiede se rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 della direttiva 2014/17 anche la situazione in cui il consumatore receda dal contratto di credito al consumo relativo a un immobile residenziale, sulla base di un diritto di recesso ai sensi del diritto nazionale, prima di rimborsare anticipatamente il credito al finanziatore. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’interrogativo del giudice del rinvio si spiega con la coesistenza, nel diritto nazionale, di due modalità di indennizzo del creditore diverse, a seconda che il rimborso anticipato sia chiesto dal consumatore direttamente, senza previo recesso dal contratto, sul fondamento dell’articolo 500 del BGB, o che intervenga dopo l’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto straordinario di recesso dal contratto, quale previsto all’articolo 490 del BGB.

24      Ciò premesso, il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se la nozione di “indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato”, di cui all’articolo 25, paragrafo 3, della [direttiva 2014/17], debba essere interpretata nel senso che l’indennizzo comprende anche il mancato guadagno del creditore, in particolare, i futuri pagamenti a titolo di interessi di cui esso è privato in ragione del rimborso anticipato.

2.      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 25, paragrafo 3, della [direttiva 2014/17], contenga prescrizioni per il calcolo del mancato guadagno del creditore per quanto riguarda la presa in considerazione dei redditi derivanti dal reinvestimento di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile rimborsato anticipatamente e, in caso affermativo, quali.

In particolare:

a)      Se, ai fini del calcolo, la normativa nazionale debba riferirsi alle modalità con cui il creditore utilizza effettivamente l’importo rimborsato anticipatamente.

b)      Se una normativa nazionale possa consentire al creditore di calcolare l’indennizzo per il rimborso anticipato sulla base di un reinvestimento fittizio in titoli del mercato dei capitali sicuri con identica scadenza (metodo detto dell’“attivo-passivo”).

3.      Se rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 della [direttiva 2014/17] anche una situazione in cui il consumatore recede inizialmente da un credito al consumatore relativo ad un bene immobile sulla base del diritto di recesso previsto dal legislatore nazionale prima di rimborsare anticipatamente il credito al creditore».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla terza questione

25      Con la sua terza questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 25 della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche alle situazioni in cui il consumatore adempia anticipatamente ai suoi obblighi dopo aver risolto il suo contratto di credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

26      Nei limiti in cui la VR Bank allega, in sostanza, che tale questione è irricevibile in quanto irrilevante ai fini della soluzione della controversia principale, è sufficiente constatare che la questione se, e in quale misura, l’articolo 25 della direttiva 2014/17 si applichi a un caso come quello di cui al procedimento principale attiene al merito di tale questione e non alla ricevibilità di quest’ultima, cosicché l’eccezione di irricevibilità deve essere respinta.

27      Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere, in tutto o in parte, prima della scadenza di un contratto di credito, agli obblighi che gli derivano da un tale contratto.

28      Orbene, a tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2014/17 non contiene alcuna prescrizione relativa alle modalità, alle condizioni e alle conseguenze giuridiche di un diritto di recesso straordinario del mutuatario. Al contrario, come risulta dal considerando 21 di tale direttiva, quest’ultima non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, la formazione e l’efficacia dei contratti, nella misura in cui gli aspetti del diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla direttiva 2014/17.

29      Inoltre, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, letto alla luce del considerando 7 di quest’ultima, gli Stati membri sono liberi, ai fini della tutela dei consumatori, di adottare disposizioni più rigorose, soprattutto in ordine alla struttura e agli operatori del mercato, alle categorie dei prodotti disponibili e alle procedure per la concessione del credito.

30      Tuttavia, nell’adottare tali disposizioni più rigorose, gli Stati membri devono provvedere a che l’effetto utile della direttiva 2014/17, e più in particolare dell’articolo 25 di tale direttiva, tenuto conto del suo oggetto, sia garantito (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, Rust-Hackner e a., da C‑355/18 a C‑357/18 e C‑479/18, EU:C:2019:1123, punti 55 e 62).

31      Orbene, a tal riguardo, come risulta dal considerando 66 della direttiva 2014/17, l’articolo 25 di quest’ultima ha lo scopo di consentire ai consumatori di liberarsi dai loro obblighi prima della data concordata prevista nel contratto di credito affinché essi possano trarre il massimo vantaggio dal mercato unico, in particolare confrontando le offerte al fine di trovare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Inoltre, dai considerando 5 e 6 di detta direttiva risulta che, tra gli obiettivi di quest’ultima, vi è anche quello di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

32      In tali circostanze, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle sue conclusioni, l’articolo 25 della direttiva 2014/17 riconosce al consumatore un diritto di rimborso anticipato senza determinare le modalità di esercizio di tale diritto. Se, di conseguenza, spetta al diritto nazionale determinare tali modalità, sarebbe, allora, contrario all’obiettivo di detta direttiva considerare che la tutela che essa garantisce al consumatore dipenda dalla scelta eventualmente operata da quest’ultimo per l’una o l’altra di tali modalità, compreso esercitare il suo diritto al recesso dal contratto di credito, conformemente al diritto nazionale, prima del rimborso anticipato.

33      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 25 della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche quando il consumatore adempie anticipatamente ai suoi obblighi dopo aver risolto il suo contratto di credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

 Sulla prima questione

34      Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito, al quale il creditore ha diritto in forza di tale disposizione, tenga conto del mancato guadagno subito dal creditore direttamente a causa di tale rimborso anticipato e, in particolare, della perdita degli interessi contrattuali che dovevano ancora maturare sul mutuo.

35      Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto), C‑515/18, EU:C:2019:893, punto 23].

36      A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, gli Stati membri possono prevedere il diritto del creditore ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito, ma senza imporre una sanzione penale al consumatore e limitatamente alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono disporre che l’indennizzo non superi un determinato livello o che sia consentito soltanto per un certo periodo.

37      In primo luogo, per quanto riguarda la nozione di «eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato», occorre rilevare che, sebbene la nozione di «costi» non rinvii a un contenuto univoco, l’analisi del contesto in cui si inserisce la disposizione che la menziona, dal canto suo, fornisce indicazioni utili ai fini della sua interpretazione.

38      Anzitutto, occorre rilevare che l’articolo 25, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2014/17 fissa il limite massimo dell’indennizzo che può essere versato al creditore in caso di rimborso anticipato nella perdita economica sofferta da quest’ultimo. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, un siffatto massimale tende a indicare che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere che l’eventuale perdita economica connessa agli interessi che il creditore non percepirà a causa del rimborso anticipato possa essere presa in considerazione nell’ambito del calcolo di tale indennizzo.

39      Inoltre, la possibilità per gli Stati membri, sancita all’articolo 25, paragrafo 3, terza frase, della direttiva 2014/17, di prevedere che al creditore sia consentito un siffatto indennizzo solo per un certo periodo sarebbe priva di senso se il calcolo dell’indennizzo potesse prendere in considerazione unicamente i costi amministrativi supplementari sostenuti dal creditore a causa del rimborso anticipato, dato che tali costi amministrativi maturano una sola volta e non si protraggono nel tempo.

40      Infine, il riferimento operato all’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17 agli «eventuali» costi dimostra che il legislatore dell’Unione non ha limitato l’autorizzazione concessa agli Stati membri ad istituire un regime di indennizzo ai soli costi di gestione amministrativa del rimborso anticipato effettivamente sostenuti dal creditore, ma che tale regime può anche coprire il mancato guadagno la cui entità non è ancora stabilita al momento del rimborso anticipato del credito.

41      In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dall’analisi del contesto dell’articolo 25 della direttiva 2014/17. Infatti, innanzitutto, dalla portata dell’obbligo di informazione del creditore risulta che il legislatore dell’Unione è partito dal principio che il diritto all’indennizzo del creditore, lasciato alla discrezionalità degli Stati membri, può includere il mancato guadagno di quest’ultimo.

42      Così, da un lato, l’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/17 prevede l’obbligo, per il creditore, di fornire al consumatore le informazioni necessarie perché possa valutare l’opzione del rimborso anticipato del suo prestito. Ne consegue che non è escluso che, nel caso di un tale rimborso, il consumatore abbia nei confronti del mutuante altri obblighi che quello di rimborsargli il saldo del mutuo. Allo stesso modo, il fatto che tale disposizione faccia riferimento alle «ipotesi utilizzate» dal creditore dimostra che, in caso di rimborso anticipato, il calcolo dell’indennizzo dovuto al creditore non si limita alla sola ipotesi del pagamento, da parte del consumatore, dei costi di gestione amministrativa di un siffatto rimborso effettivamente sostenuti dal creditore.

43      Occorre tuttavia ricordare che, conformemente all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all’allegato II, parte A, di tale direttiva. La sezione 9 di tale modello di PIES, intitolata «Estinzione anticipata», precisa le informazioni da fornire al consumatore a tale titolo, nell’ipotesi in cui un siffatto rimborso imponga al consumatore il pagamento di «penali».

44      Orbene, l’allegato II, parte B, sezione 9, di tale direttiva precisa le istruzioni destinate a completare il PIES per quanto riguarda più in particolare l’estinzione anticipato. Da tali istruzioni risulta che l’importo dell’indennizzo può dipendere da diversi fattori, tra i quali «l’importo già rimborsato o il tasso di interesse vigente al momento dell’estinzione anticipata». Tali elementi dimostrano che la nozione di «indennizzo» può coprire costi diversi dai costi amministrativi supplementari sostenuti dal creditore a causa del rimborso anticipato, dato che tali costi non dovrebbero normalmente dipendere dal «tasso di interesse vigente». Inoltre, conformemente a tale allegato II, parte B, sezione 9, il creditore è tenuto a richiamare l’attenzione del consumatore, nella sezione del PIES relativa alle penali per l’estinzione, su «su eventuali penali o altri costi derivanti dall’estinzione anticipata a indennizzo del creditore medesimo», il che tende a sua volta a dimostrare che la nozione di «costi» in caso di rimborso anticipato può coprire costi diversi da tali costi amministrativi supplementari.

45      Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/48, che fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare il superamento del massimale di indennizzo previsto all’articolo 16, paragrafo 2, di detta direttiva, dispone che tali Stati possono prevedere il diritto, per il creditore, di pretendere eccezionalmente un indennizzo superiore a tale massimale se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi di quest’ultima disposizione. Ciò dimostra, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 54 e 55 delle sue conclusioni, che gli interessi che cessano di essere percepiti a partire dal rimborso anticipato possono essere indennizzabili e che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che la perdita economica sofferta dal creditore corrispondente agli interessi possa far parte degli eventuali costi che questi deve sostenere a causa di tale rimborso. Dalla formulazione dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 non emerge che il legislatore dell’Unione abbia inteso modificare tale situazione per quanto riguarda i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

46      In terzo luogo, un’interpretazione che escluda la possibilità per gli Stati membri di prevedere un indennizzo per il mancato guadagno del creditore in caso di rimborso anticipato sarebbe contraria alla finalità della direttiva 2014/17. Infatti, l’articolo 1 di tale direttiva prevede che quest’ultima si limiti a definire un quadro comune per disciplinare alcuni aspetti dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali conclusi e la penultima frase del considerando 66 di detta direttiva precisa che il calcolo dell’indennità deve essere effettuato in conformità alle norme nazionali in materia di indennizzo. Pertanto, dall’articolo 1 e dall’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, letti alla luce del considerando 66 di quest’ultima, risulta che il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri la scelta di determinare gli elementi di costo ammissibili, purché l’indennizzo determinato sia equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente sostenuti a causa del rimborso anticipato del credito, non costituisca una penalità e non ecceda la perdita economica sofferta dal creditore.

47      Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 47 e 51 delle sue conclusioni, gli obiettivi della direttiva 2014/17 non sono circoscritti alla volontà di offrire un livello elevato di protezione ai consumatori, ma comprendono anche la creazione di un mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali efficiente e concorrenziale. Pertanto, il legislatore nazionale, tenuto conto della possibilità che gli è lasciata di determinare gli elementi di costi ammissibili, può includere tra gli elementi dell’indennizzo il mancato guadagno subito dal creditore quando ritiene che ciò sia indispensabile per promuovere gli obiettivi della direttiva 2014/17 sul proprio mercato dei beni immobili residenziali. In particolare, come precisato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, in un sistema che non ammette i creditori a un indennizzo per la perdita degli interessi contrattuali che avrebbero dovuto essere loro versati, è facile immaginare che i creditori optino per strategie aventi effetti potenzialmente indesiderabili sugli obiettivi della direttiva 2014/17, come la limitazione della gamma dei prodotti di credito proposti o la percezione di interessi più elevati presso tutti i consumatori.

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale, tiene conto del mancato guadagno subito dal creditore direttamente a causa di tale rimborso anticipato, e in particolare della perdita economica sofferta dal creditore, eventualmente connessa agli interessi contrattuali residui che non saranno più percepiti, a condizione che si tratti di un indennizzo equo e obiettivo, che non sia imposta alcuna penale al consumatore e che l’indennizzo non superi tale perdita economica.

 Sulla seconda questione

49      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso contiene prescrizioni relative al calcolo del rendimento risultante dal reinvestimento, da parte del creditore, dei fondi derivanti da un credito ai consumatori relativo a un immobile residenziale rimborsato anticipatamente, da prendere in considerazione ai fini della determinazione del mancato guadagno, e, eventualmente, se, in forza di tali prescrizioni, la normativa nazionale debba tener conto del modo in cui il creditore utilizza effettivamente l’importo rimborsato anticipatamente e se, in caso affermativo, una normativa nazionale possa autorizzare il creditore a calcolare tale mancato guadagno prendendo in considerazione la differenza tra la perdita degli interessi contrattuali che dovevano maturare sul mutuo e il rendimento forfettario della somma rimborsata anticipatamente se essa fosse reinvestita in titoli sicuri sul mercato dei capitali a scadenza identica a quella del mutuo stesso.

50      In primo luogo, occorre ricordare che, come esposto al punto 46 della presente sentenza, il fatto che il considerando 66 della direttiva 2014/17 faccia espresso riferimento alle disposizioni nazionali in materia di indennizzo indica che l’articolo 25, paragrafo 3, prima e seconda frase, della direttiva 2014/17 si limita a prevedere che l’indennizzo sia equo e obiettivo, copra solo il danno diretto, non costituisca una sanzione per il consumatore e non superi la perdita economica sofferta dal creditore. Per il resto, tale direttiva non contiene nessun’altra indicazione concreta relativa al calcolo dell’eventuale indennizzo, sicché i dettagli di tale calcolo sono lasciati alla valutazione degli Stati membri.

51      Tale constatazione è confermata, da un lato, dall’articolo 25, paragrafo 3, prima e terza frase, della direttiva 2014/17, da cui risulta in particolare che gli Stati membri «possono prevedere» condizioni di indennizzo. Dall’altro lato, dalla sezione 9 del modello di PIES di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 2014/17 risulta che il creditore deve indicare l’importo o, se ciò non è possibile, il metodo di calcolo delle penali eventualmente dovute, il che presuppone la potenziale esistenza di più metodi ai fini del calcolo dell’indennizzo per rimborso anticipato.

52      In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la normativa nazionale debba tener conto del modo in cui il creditore utilizza effettivamente l’importo rimborsato anticipatamente, è già stato indicato, al punto 40 della presente sentenza, che il riferimento, all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, agli «eventuali» costi sostenuti dal creditore dimostra che il calcolo di questi ultimi non deve necessariamente basarsi sull’utilizzo effettivo dell’importo rimborsato anticipatamente e che il metodo di calcolo può prendere in considerazione anche il mancato guadagno del creditore, la cui entità non è ancora stabilita al momento del rimborso anticipato del credito. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 60 a 62 delle sue conclusioni, fintantoché sono rispettati i requisiti previsti all’articolo 25, paragrafo 3, prima e seconda frase, della direttiva 2014/17, il fatto di calcolare l’indennizzo secondo un metodo contenente un elemento ipotetico non è contrario alla direttiva 2014/17.

53      In terzo luogo, per quanto riguarda l’ammissibilità del metodo dell’«attivo-passivo», spetta al giudice del rinvio verificare se il calcolo del rendimento risultante dal reinvestimento dei fondi derivanti da un credito rimborsato anticipatamente sulla base di un reinvestimento forfettario in titoli sicuri sul mercato dei capitali a scadenza identica rispetti i requisiti previsti dall’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, vale a dire che si tratti di un indennizzo equo e obiettivo, che non sia imposta alcuna penale al consumatore e che l’indennizzo non superi la perdita economica sofferta dal creditore.

54      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale, gli Stati membri devono provvedere affinché il calcolo, da parte del creditore, del mancato guadagno in ragione del rendimento forfettario della somma rimborsata anticipatamente comporti che l’indennizzo sia equo e obiettivo, che tale indennizzo non superi la perdita economica sofferta dal creditore e che non sia imposta alcuna penale al consumatore. La direttiva 2014/17 non richiede che tale calcolo tenga conto del modo in cui il creditore utilizza effettivamente l’importo rimborsato anticipatamente.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 25 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,

deve essere interpretato nel senso che:

esso si applica anche quando il consumatore adempie anticipatamente ai suoi obblighi dopo aver risolto il suo contratto di credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

2)      L’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale, tiene conto del mancato guadagno subito dal creditore direttamente a causa di tale rimborso anticipato, e in particolare della perdita economica sofferta da tale creditore, eventualmente connessa agli interessi contrattuali residui che non saranno più percepiti, a condizione che si tratti di un indennizzo equo e obiettivo, che non sia imposta alcuna penale al consumatore e che l’indennizzo non superi tale perdita economica.

3)      L’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17

deve essere interpretato nel senso che:

in caso di rimborso anticipato di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale, gli Stati membri devono provvedere affinché il calcolo, da parte del creditore, del mancato guadagno in ragione del rendimento forfettario della somma rimborsata anticipatamente comporti che l’indennizzo sia equo e obiettivo, che tale indennizzo non superi la perdita economica sofferta dal creditore e che non sia imposta alcuna penale al consumatore. La direttiva 2014/17 non richiede che tale calcolo tenga conto del modo in cui il creditore utilizza effettivamente l’importo rimborsato anticipatamente.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.

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