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Document 62021TN0748

    Causa T-748/21: Ricorso proposto il 25 novembre 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a. / Commissione

    GU C 84 del 21.2.2022, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 84 del 21.2.2022, p. 15–15 (GA)

    21.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 84/41


    Ricorso proposto il 25 novembre 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a. / Commissione

    (Causa T-748/21)

    (2022/C 84/58)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd (Hangzhou, Cina), Dingheng New Materials Co., Ltd (Rayong, Thailandia), Thai Ding Li New Materials Co., Ltd (Rayong) (rappresentanti: G. Coppo e G. Pregno, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 (1) della Commissione, del 14 settembre 2021, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (GU 2021, L 325, del 15 settembre 2021), nella parte in cui riguarda la Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd., la Dingheng New Materials Co., Ltd., e la Thai Ding Li New Materials Co. Ltd; e,

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato è viziato in diritto, in quanto pone fine a un’inchiesta avviata — attraverso il regolamento di avvio — senza che la Commissione abbia soddisfatto l’onere probatorio richiesto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base (prima parte del primo motivo di ricorso). In realtà, la Commissione si sarebbe ciecamente basata sul contenuto della domanda, che sarebbe peraltro incompleto e considerevolmente errato in quanto basato su informazioni inattendibili che la Commissione non avrebbe verificato o integrato. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la Commissione non avrebbe risposto adeguatamente ai loro commenti riguardanti l’illegittimità dell’avvio dell’inchiesta (seconda parte del primo motivo di ricorso).

    2.

    Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha fornito una motivazione adeguata in ordine all’esistenza degli elementi concreti elencati all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e in particolare in ordine al requisito relativo all’indebolimento degli effetti riparatori dei dazi, in violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base.


    (1)  GU 2021, L 325, pag. 6.


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