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Document 62021TN0005

    Causa T-5/21: Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA

    GU C 88 del 15.3.2021, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 88/34


    Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA

    (Causa T-5/21)

    (2021/C 88/46)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Parti

    Ricorrente: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Gebruers, avvocato)

    Convenuto: Agenzia europea dell’ambiente

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di annullamento della decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), quale comunicata al ricorrente con messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2020, vertente sul rifiuto di sottoporre questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») sulla corretta interpretazione del punto C, quinto trattino, dell’allegato III alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (in prosieguo: la «direttiva sulla qualità dell’aria»);

    annullare la decisione impugnata;

    rinviare il fascicolo all’AEA affinché sottoponga alla Corte le necessarie questioni sulla corretta interpretazione della suddetta disposizione come richiesto dal ricorrente;

    condannare l’AEA alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo: violazione dell’articolo 23 della direttiva sulla qualità dell’aria e dell’allegato III, punto C, di tale direttiva, violazione dell’articolo 267 TFUE, violazione degli articoli 1 e 9 della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»), violazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus, e violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, laddove l’AEA rifiuta di sottoporre alla Corte le necessarie questioni sulla corretta interpretazione della direttiva sulla qualità dell’aria.

    In base alle norme giuridiche summenzionate, l’AEA era tenuta a sottoporre questioni alla Corte. La condotta dell’AEA, e dunque la decisione impugnata, sono in contrasto con gli articoli 1 e 9 della convenzione di Aarhus. Ai sensi dell’articolo 1 di tale convenzione, a livello comunitario deve essere garantito l’accesso alla giustizia.

    L’AEA ha precisamente lo scopo di fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo sulla base delle quali possano essere adottate le misure necessarie per la protezione dell’ambiente. Ciò significa, altresì, che l’AEA deve poter fornire pareri corretti e giuridicamente vincolanti sulla prescrizione della distanza massima dal bordo come disciplinata nel punto C, quinto trattino, dell’allegato III alla direttiva sulla qualità dell’aria, cosa che non è possibile, nel caso di specie, senza porre le necessarie questioni alla Corte.

    2.

    Secondo motivo: violazione degli articoli 47 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e violazione dell’articolo 191 TFUE, laddove l’AEA ostacola il diritto a un ricorso effettivo entro un termine ragionevole dinanzi a un giudice indipendente e imparziale.

    3.

    Terzo motivo: violazione dell’articolo 267 TFUE, laddove l’AEA, sostituendosi alla Corte, ritiene che le questioni sollevate dal ricorrente non richiedano manifestamente risposta.


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