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Document 62021TN0005
Case T-005/21: Action brought on 7 January 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt v EEA
Causa T-5/21: Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA
Causa T-5/21: Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA
GU C 88 del 15.3.2021, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 88/34 |
Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA
(Causa T-5/21)
(2021/C 88/46)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Gebruers, avvocato)
Convenuto: Agenzia europea dell’ambiente
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di annullamento della decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), quale comunicata al ricorrente con messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2020, vertente sul rifiuto di sottoporre questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») sulla corretta interpretazione del punto C, quinto trattino, dell’allegato III alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (in prosieguo: la «direttiva sulla qualità dell’aria»); |
— |
annullare la decisione impugnata; |
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rinviare il fascicolo all’AEA affinché sottoponga alla Corte le necessarie questioni sulla corretta interpretazione della suddetta disposizione come richiesto dal ricorrente; |
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condannare l’AEA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 23 della direttiva sulla qualità dell’aria e dell’allegato III, punto C, di tale direttiva, violazione dell’articolo 267 TFUE, violazione degli articoli 1 e 9 della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»), violazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus, e violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, laddove l’AEA rifiuta di sottoporre alla Corte le necessarie questioni sulla corretta interpretazione della direttiva sulla qualità dell’aria.
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2. |
Secondo motivo: violazione degli articoli 47 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e violazione dell’articolo 191 TFUE, laddove l’AEA ostacola il diritto a un ricorso effettivo entro un termine ragionevole dinanzi a un giudice indipendente e imparziale. |
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 267 TFUE, laddove l’AEA, sostituendosi alla Corte, ritiene che le questioni sollevate dal ricorrente non richiedano manifestamente risposta. |