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Document 62021CN0661

    Causa C-661/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 4 novembre 2021 — Verbraeken J. en Zonen BV, PN

    GU C 84 del 21.2.2022, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 84 del 21.2.2022, p. 8–8 (GA)

    21.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 84/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 4 novembre 2021 — Verbraeken J. en Zonen BV, PN

    (Causa C-661/21)

    (2022/C 84/29)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hof van Cassatie

    Parti

    Ricorrenti: Verbraeken J. en Zonen BV, PN

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli articoli 3, paragrafo 1, lettera a), e 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, debbano essere interpretati nel senso che, dalla circostanza che un’impresa ottiene una licenza di trasporto su strada in uno Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009, e dunque deve disporre di una sede effettiva e stabile in detto Stato membro, discende che in tal modo è inconfutabilmente provato che la sua sede è stabilita in tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 del succitato regolamento n. 883/2004/CE, al fine della determinazione del sistema di sicurezza sociale applicabile, e se le autorità dello Stato membro di occupazione siano vincolate da tale constatazione.

    2)

    Se il giudice nazionale dello Stato membro di occupazione che accerta che la licenza di trasporto su strada di cui trattasi è stata ottenuta in modo fraudolento, possa non tenere conto della licenza in parola, oppure se, in forza della constatazione di frode, le autorità dello Stato membro di occupazione debbano prima chiedere la revoca di detta licenza alle autorità che l’hanno rilasciata.


    (1)  GU 2004, L 166, pag. 1.

    (2)  GU 2009, L 300, pag. 51.

    (3)  GU 2009, L 300, pag. . 72.


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