This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CA0660
Case C-660/21, K.B. and F.S. (Raising ex officio of an infringement in criminal proceedings): Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 June 2023 (request for a preliminary ruling from the Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône — France) — Criminal proceedings against K.B., F.S. (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Judicial cooperation in criminal matters — Directive 2012/13/EU — Articles 3 and 4 — Obligation for the competent authorities to inform suspects and accused persons promptly of their right to remain silent — Article 8(2) — Right to invoke a breach of that obligation — National legislation prohibiting the trial court from raising such a breach of its own motion — Articles 47 and 48 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union)
Causa C-660/21, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale): Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône — Francia) — procedimento penale a carico di K.B., F.S. (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
Causa C-660/21, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale): Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône — Francia) — procedimento penale a carico di K.B., F.S. (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
GU C 278 del 7.8.2023, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 278/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône — Francia) — procedimento penale a carico di K.B., F.S.
[Causa C-660/21 (1), K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale)]
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Articoli 3 e 4 - Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio - Articolo 8, paragrafo 2 - Diritto di far valere la violazione di tale obbligo - Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio una siffatta violazione - Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(2023/C 278/07)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône
Parti nel procedimento penale principale
K.B., F.S.
Dispositivo
Gli articoli 3 e 4 nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano ad una normativa nazionale, la quale vieta al giudice di merito statuente in materia penale di rilevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento, la violazione dell’obbligo incombente alle autorità competenti, in virtù dei citati articoli 3 e 4, di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, qualora tali persone indagate o imputate non siano state private della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato conformemente all’articolo 3 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, e qualora esse abbiano avuto, così come, eventualmente, il loro avvocato, il diritto di accedere al loro fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole, ai sensi del menzionato articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13.