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Document 62021CA0651

Causa C-651/21, M. Ya. M. (Rinuncia di un coerede all’eredità): Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Procedimento avviato da M. Ya. M. [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 13 – Dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale – Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione nel registro di un altro Stato membro]

GU C 179 del 22.5.2023, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/6


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Procedimento avviato da M. Ya. M.

(Causa C-651/21 (1), M. Ya. M. (Rinuncia di un coerede all’eredità))

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Misure relative al diritto delle successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 13 - Dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale - Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione nel registro di un altro Stato membro)

(2023/C 179/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M. Ya. M.

Dispositivo

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius la cui residenza abituale era situata, al momento del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede chieda un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale competente di quest’ultimo Stato membro.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


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