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Document 62021CA0620

Causa C-620/21, MOMTRADE RUSE: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — MOMTRADE RUSE OOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, effettuate da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale – Prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore – Valutazione della natura delle prestazioni e della condizione di organismo riconosciuto come avente carattere sociale – Determinazione del diritto nazionale pertinente – Nozione di «Stato membro interessato»]

GU C 223 del 26.6.2023, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/2


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — MOMTRADE RUSE OOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-620/21 (1), MOMTRADE RUSE)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) - Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, effettuate da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale - Prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore - Valutazione della natura delle prestazioni e della condizione di organismo riconosciuto come avente carattere sociale - Determinazione del diritto nazionale pertinente - Nozione di «Stato membro interessato»)

(2023/C 223/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MOMTRADE RUSE OOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

1)

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008,

deve essere interpretato nel senso che:

da un lato, le prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica possono essere esentate ai sensi di tale disposizione e, dall’altro, è irrilevante al riguardo che detto prestatore si sia avvalso di una società stabilita in tale altro Stato membro per contattare i propri clienti.

2)

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora una società fornisca prestazioni di servizi sociali a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui tale società ha fissato la sede della propria attività economica, la natura di tali prestazioni e le caratteristiche di tale società al fine di stabilire se dette prestazioni rientrino nella nozione di «prestazioni di servizi (…) strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale (…) effettuate da (…) [un organismo riconosciuto] dallo Stato membro interessato come avent[e] carattere sociale», ai sensi di tale disposizione, devono essere esaminate conformemente al diritto, che recepisce la direttiva 2006/112, come modificata, dello Stato membro in cui detta società ha fissato la sede della propria attività economica.

3)

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8,

deve essere interpretato nel senso che:

la circostanza che una società che effettua prestazioni di servizi sociali sia iscritta presso un ente di diritto pubblico dello Stato membro di imposizione come prestatore di servizi sociali conformemente alla normativa di tale Stato membro è sufficiente per ritenere che tale società rientri nella nozione di «[organismo riconosciuto] dallo Stato membro interessato come avent[e] carattere sociale», ai sensi di tale disposizione, soltanto qualora una siffatta iscrizione sia soggetta alla previa verifica, da parte delle autorità nazionali competenti, del carattere sociale di tale società ai fini di detta disposizione.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


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