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Document 62021CA0338

Causa C-338/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento — Tratta di esseri umani): Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S.S., N.Z., S.S [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento – Termine di trasferimento – Interruzione del termine per effettuare il trasferimento – Direttiva 2004/81/CE – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Mezzi di ricorso]

GU C 179 del 22.5.2023, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 179/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S.S., N.Z., S.S

[Causa C-338/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento — Tratta di esseri umani)]

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Articolo 27 - Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo - Articolo 29 - Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento - Termine di trasferimento - Interruzione del termine per effettuare il trasferimento - Direttiva 2004/81/CE - Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti - Articolo 6 - Periodo di riflessione - Divieto di eseguire una misura di allontanamento - Mezzi di ricorso)

(2023/C 179/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Resistenti: S.S., N.Z., S.S

Dispositivo

L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo, ma che

esso osta a una normativa nazionale che prevede che una siffatta sospensione comporti la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo.


(1)  GU C 431 del 25.10.2021.


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