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Document 62020TN0456

    Causa T-456/20: Ricorso proposto il 16 luglio 2020 — LA/Commissione

    GU C 287 del 31.8.2020, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/43


    Ricorso proposto il 16 luglio 2020 — LA/Commissione

    (Causa T-456/20)

    (2020/C 287/63)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: LA (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare i seguenti provvedimenti:

    Provvedimento in data 20 giugno 2019, con il quale la ricorrente non è stata inclusa nella lista dei candidati ammessi alla fase successiva presso l’Assessment Center del concorso EPSO/AD/371/19;

    Provvedimento in data 24 settembre 2019, con il quale è stata rispinta la richiesta di riesame;

    Provvedimento in data 6 aprile 2020 con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell’art. 90, II, dello Statuto.

    Si richiede altresì che la Commissione venga condannata alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di apprezzamento.

    Si fa valere a questo riguardo la violazione del bando del concorso (art. 5, I, allegato III allo statuto), in quanto la Commissione esaminatrice non ha tenuto conto delle qualità professionali in palese contrasto con le prescrizioni del bando di concorso e con le funzioni assegnate ai vincitori.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza.

    Si fa valere a questo riguardo che la Commissione esaminatrice durante la fase del Talent Screener non si è attenuta ai criteri di valutazione previsti dal bando e pertanto non è stata assicurata la parità di trattamento tra i candidati.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali).

    La ricorrente lamenta su questo punto la sostanziale assenza di motivazione delle decisioni impugnate, con conseguente impatto sul suo diritto di difesa e sull’uguaglianza delle parti nel processo.

    4.

    Quarto motivo, basato su una eccezione di illegittimità del bando di concorso ai sensi dell’art. 277 TFUE.

    Si fa valere a questo riguardo che, in contrasto con l’art. 1, lett. e) dell’allegato III allo Statuto, il quale riserva all’APN la determinazione della natura degli esami, il tipo di esami ed ancora come saranno valutati, nella presente procedura la determinazione dei «weighting factors» è stata stabilita dalla Commissione esaminatrice, laddove era competenza dell’APN, ai sensi della menzionata disposizione.


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