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Document 62020TN0421

    Causa T-421/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

    GU C 287 del 31.8.2020, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/36


    Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

    (Causa T-421/20)

    (2020/C 287/55)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz; QC, e M. Maier, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT3» — Domanda di registrazione n. 14 738 264

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 nel procedimento R 1609/2019-4

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto il pubblico di riferimento non sarebbe stato specificatamente individuato;

    violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non si sarebbe tenuto conto delle prove relative alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento;

    mancata presa in considerazione degli altri elementi dei summenzionati impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5;

    mancata applicazione delle norme nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli altri elementi ai sensi della disciplina in materia di abuso di denominazione.


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