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Document 62020TA0218
Case T-218/20: Judgment of the General Court of 10 November 2021 — Alkattan v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Syria — Freezing of funds — Obligation to state reasons — Rights of the defence — Right to a fair trial — Error of assessment — Determination of listing criteria)
Causa T-218/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Alkattan/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un equo processo – Errore di valutazione – Determinazione dei criteri di iscrizione»)
Causa T-218/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Alkattan/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un equo processo – Errore di valutazione – Determinazione dei criteri di iscrizione»)
GU C 11 del 10.1.2022, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/24 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Alkattan/Consiglio
(Causa T-218/20) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un equo processo - Errore di valutazione - Determinazione dei criteri di iscrizione»)
(2022/C 11/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Waseem Alkattan (Damasco, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Limonet e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio del 28 maggio 2020 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio del 28 maggio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio del 27 maggio 2021 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio del 27 maggio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito per effetto dei predetti atti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Waseem Alkattan è condannato alle spese. |