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Document 62020TA0104

    Causa T-104/20: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ramazani Shadary/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità»)

    GU C 452 del 8.11.2021, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 452/28


    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — Ramazani Shadary/Consiglio

    (Causa T-104/20) (1)

    («Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Persistenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Eccezione di illegittimità»)

    (2021/C 452/31)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e S. Lejeune, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Emmanuel Ramazani Shadary è condannato alle spese.


    (1)  GU C 129 del 20.4.2020.


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