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Document 62020CN0290

    Causa C-290/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2020 — AS Latvijas Gāze / Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

    GU C 297 del 7.9.2020, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 297/34


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2020 — AS Latvijas Gāze / Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

    (Causa C-290/20)

    (2020/C 297/46)

    Lingua processuale: il lettone

    Giudice del rinvio

    Satversmes tiesa

    Parti

    Ricorrene: AS Latvijas Gāze

    Convenuti: Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 23 e l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo adottare una normativa in base alla quale, da un lato, ogni cliente finale possa scegliere il tipo di sistema — di trasporto o di distribuzione — al quale allacciarsi e, dall’altro, il gestore del sistema sia tenuto a consentire a detto cliente di allacciarsi al sistema di cui trattasi.

    2)

    Se l’articolo 23 della direttiva 2009/73/CE debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare una normativa ai sensi della quale sia permesso allacciarsi al sistema di trasporto di gas naturale esclusivamente ad un cliente finale non civile (vale a dire, esclusivamente ad un cliente industriale).

    3)

    Se l’articolo 23 della direttiva 2009/73/CE, in particolare la nozione di «nuovo cliente industriale», debba essere interpretato nel senso che tale articolo impone agli Stati membri l’obbligo di adottare una normativa ai sensi della quale sia consentito allacciarsi al sistema di trasporto di gas naturale esclusivamente ad un cliente finale non civile (vale a dire, esclusivamente ad un cliente industriale) che non fosse precedentemente allacciato al sistema di distribuzione.

    4)

    Se l’articolo 2, punto 3, e l’articolo 23 della direttiva 2009/73/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro secondo la quale il trasporto di gas naturale include il trasporto di gas naturale direttamente al sistema di fornitura di gas naturale del cliente finale.


    (1)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).


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