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Document 62020CJ0532
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 24 February 2022.#Alstom Transport SA v Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA and Others.#Reference for a preliminary ruling – Directive 92/13/EEC – Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors – Article 1(1) and (3) – Access to review procedures – Article 2c – Time limits for applying for review – Calculation – Review of a decision allowing a tenderer to participate.#Case C-532/20.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 24 febbraio 2022.
Alstom Transport SA contro Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA e a.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2 quater – Termini per la proposizione del ricorso – Calcolo – Ricorso avverso una decisione di ammissione di un offerente.
Causa C-532/20.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 24 febbraio 2022.
Alstom Transport SA contro Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA e a.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2 quater – Termini per la proposizione del ricorso – Calcolo – Ricorso avverso una decisione di ammissione di un offerente.
Causa C-532/20.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:128
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
24 febbraio 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2 quater – Termini per la proposizione del ricorso – Calcolo – Ricorso avverso una decisione di ammissione di un offerente»
Nella causa C‑532/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 12 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre 2020, nel procedimento
Alstom Transport SA
contro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA,
Strabag AG – Sucursala Bucureşti,
Swietelsky AG Linz – Sucursala Bucureşti,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Alstom Transport SA, da O. Gavrilă, C. Ciolan e I. Nedelcu, avocați; |
– |
per la Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, da I. Pintea; |
– |
per la Strabag AG – Sucursala Bucureşti, da S. Neagu, A. Viespe, Ş. Dinu e L. Savin, avocați; |
– |
per la Commissione europea, da G. Wils, P. Ondrůšek e L. Nicolae, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 2 quater, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU 1992, L 76, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 92/13»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Alstom Transport SA e, dall’altro, la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA (in prosieguo: la «CFR»), la Strabag AG – Sucursala Bucureşti (in prosieguo: la «Strabag») e la Swietelsky AG Linz – Sucursala București in merito al calcolo del termine per la proposizione di un ricorso avverso una decisione adottata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione relativa a un appalto pubblico di lavori. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, della direttiva 92/13 prevede quanto segue: «1. (...) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243)] o dalla direttiva 2014/23/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione], le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali di recepimento. (...) 3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione». |
4 |
Ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 92/13: «(...) La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da:
(...)». |
5 |
L’articolo 2 quater della direttiva 92/13 così dispone: «Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/25/UE o 2014/23/UE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è almeno di dieci giorni civili a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi». |
Diritto rumeno
6 |
L’articolo 2, paragrafo 1, della Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (legge n. 101/2016 che disciplina i mezzi di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, di appalti settoriali e di concessione di lavori e di concessione di servizi, nonché l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale per la risoluzione delle controversie) è così formulato: «Qualsiasi persona che ritenga che uno dei suoi diritti o interessi legittimi sia stato leso dall’atto di un’amministrazione aggiudicatrice o da una mancata pronuncia su una domanda entro il termine previsto dalla legge può chiedere l’annullamento dell’atto, l’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di emettere un atto o di adottare misure correttive o ancora il riconoscimento del diritto asserito o del legittimo interesse [dinanzi al Consiliu Național de Soluționare a Contestaților (Consiglio nazionale per la risoluzione delle controversie) o a un organo giurisdizionale,] conformemente alle disposizioni della presente legge». |
7 |
L’articolo 3 di tale legge così dispone: «1. Ai sensi della presente legge si intende per: (...)
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), punto i), si considera che una persona ha o ha avuto un interesse connesso a una procedura di aggiudicazione di un appalto se non è già stata definitivamente esclusa da tale procedura. L’esclusione è definitiva qualora sia stata notificata al candidato/offerente interessato e se è stata ritenuta legittima dal Consiliu [Național de Soluționare a Contestațiilor (Consiglio nazionale per la risoluzione delle controversie)] o da un organo giurisdizionale oppure se non può più essere oggetto di ricorso». |
8 |
Ai sensi dell’articolo 8 di detta legge: «1. Il soggetto che si ritenga leso da un atto dell’amministrazione aggiudicatrice può adire il Consiliu [Național de Soluționare a Contestațiilor (Consiglio nazionale per la risoluzione delle controversie)] ai fini dell’annullamento di tale atto, dell’imposizione all’amministrazione aggiudicatrice dell’obbligo di adottare un atto o misure correttive nonché del riconoscimento dell’asserito diritto o del legittimo interesse, entro i termini seguenti:
|
9 |
L’articolo 49, paragrafo 1, della medesima legge prevede quanto segue: «Ai fini di una decisione in via giudiziale sul ricorso, la persona che si ritenga lesa può rivolgersi al tribunale competente, conformemente alle disposizioni della presente legge». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 |
La CFR ha pubblicato un bando di gara nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto settoriale relativa a un appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la riabilitazione di una linea ferroviaria. |
11 |
Il 13 marzo 2018 l’offerta presentata dal consorzio RailWorks, il cui leader è la Alstom Transport, è stata dichiarata ammissibile, ma il 5 luglio 2018 è stata esclusa dalla CFR in ragione di considerazioni legate alla capacità di realizzazione dell’oggetto dell’appalto da parte di RailWorks. |
12 |
Con sentenza del 19 ottobre 2018 il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha respinto il ricorso della Alstom Transport avverso la decisione della CFR che escludeva l’offerta di RailWorks e designava come aggiudicatario dell’appalto il consorzio BraSig. Con sentenza del 20 dicembre 2018 la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), ha accolto l’impugnazione proposta dalla Alstom Transport avverso detta sentenza e ha annullato tale decisione. Esso ha altresì dichiarato che l’offerta di RailWorks era ammissibile e che la CFR era tenuta a rivalutare l’offerta di BraSig tenendo conto delle critiche mosse nei suoi confronti da RailWorks. |
13 |
Il 12 febbraio 2019 a seguito della nuova valutazione disposta dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest), l’offerta di RailWorks è stata dichiarata ammissibile e, con lettera del 19 giugno 2019, la Alstom Transport è stata designata aggiudicataria dell’appalto in questione. |
14 |
Il 5 luglio 2019 la Alstom Transport ha proposto un nuovo ricorso dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) diretto, in particolare, all’annullamento della decisione della CFR che dichiarava l’offerta di BraSig ammissibile e conforme, nonché a quello della relazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto e di tutti gli atti relativi alle modalità di valutazione di tale offerta. Inoltre, la Alstom Transport ha chiesto a tale giudice di obbligare la CFR ad escludere detta offerta, per il motivo che BraSig avrebbe tentato di influenzare ripetutamente i membri del comitato di valutazione della CFR al fine di sfavorire l’offerta della RailWorks. |
15 |
Con sentenza dell’8 agosto 2019 il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha respinto tale ricorso in quanto tardivo. A tal riguardo, detto giudice ha ritenuto che il termine di dieci giorni previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 101/2016 iniziasse a decorrere non già dalla data in cui la Alstom Transport era venuta a conoscenza della relazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, bensì a decorrere da quella in cui le era stato comunicato l’esito di tale procedura. |
16 |
La Alstom Transport ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest), giudice del rinvio. A sostegno della sua impugnazione ha indicato che, con la lettera del 19 giugno 2019 relativa all’esito della procedura di aggiudicazione dell’appalto, menzionata al punto 13 della presente sentenza, era stata informata solamente della valutazione della propria offerta e che in essa non emergeva alcuna informazione relativa alle modalità di valutazione dell’offerta presentata da BraSig. La Alstom Transport ha fatto valere di essere venuta a conoscenza della relazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto e, implicitamente, di tali modalità di valutazione, solo il 25 giugno 2019, data in cui ha avuto accesso al fascicolo relativo alla gara dopo averne fatto domanda il 20 giugno 2019. Di conseguenza, a suo avviso, il termine di dieci giorni di cui al punto precedente della presente sentenza iniziava a decorrere dal 25 giugno 2019. |
17 |
In tale contesto, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 1, paragrafo 1, comma 3, l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 quater della direttiva [92/13] debbano essere interpretati nel senso che il termine per la proposizione del ricorso, da parte dell’offerente designato vincitore nell’ambito della procedura di aggiudicazione, avverso la decisione dell’ente aggiudicatore che dichiara ammissibile l’offerta presentata dall’offerente classificato in una posizione inferiore nella graduatoria di gara debba essere calcolato in relazione alla data in cui sorge l’interesse dell’offerente designato vincitore, a seguito della presentazione da parte dell’offerente non vincitore di un ricorso contro il risultato della procedura d’appalto». |
Sulla questione pregiudiziale
18 |
In via preliminare, è giocoforza rilevare che dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che il giudice del rinvio interroga la Corte non già sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 92/13, ma su quella dell’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, di tale direttiva. |
19 |
Pertanto, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13 debbano essere interpretati nel senso che il termine entro il quale l’aggiudicatario di un appalto può proporre ricorso avverso una decisione dell’ente aggiudicatore che dichiara ammissibile l’offerta di un offerente escluso può essere calcolato prendendo come punto di riferimento la data di ricezione di tale decisione da parte di tale aggiudicatario, anche se, a tale data, da un lato, detto offerente non aveva o non aveva ancora presentato ricorso contro l’esito della procedura di aggiudicazione di tale appalto e, dall’altro, l’aggiudicatario dell’appalto non aveva ricevuto le informazioni pertinenti relative alle modalità di valutazione dell’offerta di detto offerente. |
20 |
Poiché l’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 89/665/CEE, del Consiglio 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/23, sono analoghi, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché all’articolo 2 quater della direttiva 92/13, la giurisprudenza relativa a tali disposizioni della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, è altresì pertinente ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi della direttiva 92/13. |
21 |
L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 92/13 impone agli Stati membri, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25 o della direttiva 2014/23, l’obbligo di garantire che le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile. Orbene, la fissazione di termini di ricorso a pena di decadenza consente di realizzare l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva, obbligando gli operatori a contestare entro termini brevi i provvedimenti preparatori o le decisioni intermedie adottati nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di un appalto (v., per analogia, ordinanza del 14 febbraio 2019, Cooperativa Animazione Valdocco, C‑54/18, EU:C:2019:118, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). |
22 |
La fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, all’esigenza di effettività derivante dalla direttiva 92/13, in quanto costituisce applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto e che essa è compatibile con il diritto fondamentale a un’effettiva tutela giurisdizionale (v., par analogia, ordinanza del 14 febbraio 2019, Cooperativa Animazione Valdocco, C‑54/18, EU:C:2019:118, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). |
23 |
Pertanto, conformemente all’articolo 2 quater della direttiva 92/13, quando uno Stato membro prevede termini per la proposizione di un ricorso avverso una decisione di un ente aggiudicatore adottata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/25 o della direttiva 2014/23, o in relazione a una siffatta procedura, i termini di ricorso avverso la suddetta decisione sono determinati in funzione delle modalità di comunicazione della decisione dell’ente aggiudicatore agli offerenti. |
24 |
Il termine deve quindi essere pari ad almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui tale decisione è inviata all’offerente o al candidato se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica. Nel caso in cui la spedizione avvenga con altri mezzi di comunicazione tale termine è pari ad almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui detta decisione è inviata all’offerente o al candidato, o ad almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della medesima decisione. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/13 che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi. |
25 |
Nel caso di specie, il diritto rumeno prevede che il termine di dieci giorni inizi a decorrere, per tutti gli offerenti, compreso l’aggiudicatario, a partire dal giorno successivo alla presa di conoscenza dell’atto dell’ente aggiudicatore. Pertanto, l’aggiudicatario che intenda contestare una decisione che dichiara ammissibile l’offerta di un offerente escluso deve proporre il proprio ricorso entro tale termine, indipendentemente, da un lato, dalla questione se o, eventualmente, quando tale offerente abbia proposto un ricorso avverso tale decisione e, dall’altro, dal fatto che tale aggiudicatario non disponga di alcuna informazione relativa alle modalità di valutazione dell’offerta di detto offerente. |
26 |
Se è vero che sia il giudice del rinvio, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, sia le parti nel procedimento principale e la Commissione europea, nelle loro rispettive osservazioni scritte, evocano la condizione dell’interesse ad agire, è giocoforza constatare che tale giudice ha scelto di limitare la sua questione pregiudiziale al solo problema del dies a quo del termine di ricorso. |
27 |
A tal riguardo, si deve rilevare che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13 impone agli Stati membri di garantire che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. |
28 |
Tale disposizione è applicabile, segnatamente, alla situazione di qualunque offerente che ritenga che un provvedimento di ammissione di un concorrente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico sia illegittimo e rischi di cagionargli un danno, in quanto simile rischio è sufficiente a giustificare un immediato interesse ad impugnare detto provvedimento, indipendentemente dal pregiudizio che può inoltre derivare dall’assegnazione dell’appalto ad un altro candidato (v., per analogia, ordinanza del 14 febbraio 2019, Cooperativa Animazione Valdocco, C‑54/18, EU:C:2019:118, punto 36). |
29 |
Infatti, la direttiva 92/13 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede che ogni ricorso avverso una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice debba essere proposto nel termine all’uopo previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di aggiudicazione invocata a sostegno di tale ricorso vada sollevata nel medesimo termine a pena di decadenza talché, scaduto tale termine, non sia più possibile impugnare detta decisione o eccepire la suddetta irregolarità, purché il termine in parola sia ragionevole (v., per analogia, ordinanza del 14 febbraio 2019, Cooperativa Animazione Valdocco, C‑54/18, EU:C:2019:118, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
30 |
Ne consegue che un aggiudicatario può essere tenuto a rispettare un termine ai fini della proposizione di un ricorso avverso una decisione dell’ente aggiudicatore che ammette la partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di un offerente escluso, anche nell’ipotesi in cui tale decisione faccia parte della decisione che designa l’aggiudicatario in quanto tale e anche se, a tale data, tale offerente non abbia o non abbia ancora proposto ricorso avverso quest’ultima decisione. |
31 |
Non può tuttavia escludersi che, in particolari circostanze o in considerazione di talune delle loro modalità, l’applicazione delle norme nazionali di decadenza possa pregiudicare i diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., per analogia, ordinanza del 14 febbraio 2019, Cooperativa Animazione Valdocco, C‑54/18, EU:C:2019:118, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
32 |
A tal riguardo, occorre rammentare che ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere unicamente garantiti qualora i termini imposti per proporre tali ricorsi inizino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della presunta violazione di tali disposizioni (v., per analogia, ordinanza del 14 febbraio 2019, Cooperativa Animazione Valdocco, C‑54/18, EU:C:2019:118, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
33 |
A tal fine, conformemente all’articolo 2 quater della direttiva 92/13, la decisione dell’ente aggiudicatore comunicata agli offerenti deve essere accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. |
34 |
Tale relazione sintetica dei motivi pertinenti, che deve accompagnare sia le decisioni degli enti aggiudicatori notificate specificamente agli offerenti sia quelle pubblicate che non sono soggette ad una notifica specifica, mira a garantire che gli offerenti interessati abbiano o possano avere conoscenza di un’eventuale violazione delle norme applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti. |
35 |
Nel caso di specie, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, i motivi pertinenti della decisione dell’ente aggiudicatore recante ammissione della partecipazione di BraSig alla procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui al procedimento principale hanno potuto essere dedotti dalla relazione della procedura di aggiudicazione di appalto di cui ai punti da 14 a 16 della presente sentenza, la quale, in forza del diritto rumeno, deve essere resa accessibile agli offerenti interessati attraverso una consultazione in presenza. |
36 |
Tuttavia, una siffatta garanzia giuridica di accesso ai motivi delle decisioni di enti aggiudicatori non equivale a una comunicazione, al momento della pubblicazione o della notifica di tali decisioni, dei motivi pertinenti di queste ultime agli offerenti. |
37 |
Pertanto, in siffatte circostanze, in cui i motivi pertinenti di una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice non sono stati portati a conoscenza degli offerenti né mediante una pubblicazione né al momento della notifica di tale decisione, il termine entro il quale l’aggiudicatario può proporre ricorso avverso una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice che dichiara ammissibile l’offerta di un offerente escluso inizia a decorrere non già dalla data di ricezione di tale decisione, ma da quella dalla comunicazione, a tale aggiudicatario, dei motivi pertinenti di detta decisione, garantendo che detto aggiudicatario abbia avuto o abbia potuto avere conoscenza di eventuali violazioni del diritto dell’Unione che inficiano una siffatta violazione. |
38 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13, devono essere interpretati nel senso che il termine entro il quale l’aggiudicatario di un appalto può proporre ricorso avverso una decisione dell’ente aggiudicatore ‑ che dichiara ammissibile, nell’ambito della decisione di aggiudicazione di tale appalto, l’offerta di un offerente escluso ‑ può essere calcolato prendendo come punto di riferimento la data della ricezione di tale decisione di aggiudicazione da parte di tale aggiudicatario, anche se, a tale data, detto offerente non aveva o non aveva ancora proposto ricorso avverso quest’ultima. Se, invece, al momento della notifica o della pubblicazione di detta decisione, una relazione sintetica dei motivi pertinenti di quest’ultima, quali le informazioni relative alle modalità di valutazione di detta offerta, non è stata, conformemente a tale articolo 2 quater, portata a conoscenza di detto aggiudicatario, tale termine deve essere calcolato prendendo come punto di riferimento la comunicazione di una siffatta relazione al medesimo aggiudicatario. |
Sulle spese
39 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: |
L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che il termine entro il quale l’aggiudicatario di un appalto può proporre ricorso avverso una decisione dell’ente aggiudicatore ‑ che dichiara ammissibile, nell’ambito della decisione di aggiudicazione di tale appalto, l’offerta di un offerente escluso ‑ può essere calcolato prendendo come punto di riferimento la data della ricezione di tale decisione di aggiudicazione da parte di tale aggiudicatario, anche se, a tale data, detto offerente non aveva o non aveva ancora proposto ricorso avverso quest’ultima. Se, invece, al momento della notifica o della pubblicazione di detta decisione, una relazione sintetica dei motivi pertinenti di quest’ultima, quali le informazioni relative alle modalità di valutazione di detta offerta, non è stata, conformemente a tale articolo 2 quater, portata a conoscenza di detto aggiudicatario, tale termine deve essere calcolato prendendo come punto di riferimento la comunicazione di una siffatta relazione al medesimo aggiudicatario. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.