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Document 62020CJ0065

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 giugno 2021.
    VI contro KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 2 – Nozione di “prodotto difettoso” – Copia di un giornale stampato contenente un consiglio per la salute inesatto – Esclusione dall’ambito di applicazione.
    Causa C-65/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:471

     SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    10 giugno 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 2 – Nozione di “prodotto difettoso” – Copia di un giornale stampato contenente un consiglio per la salute inesatto – Esclusione dall’ambito di applicazione»

    Nella causa C‑65/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 21 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2020, nel procedimento

    VI

    contro

    KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice), M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

    avvocato generale: G. Hogan

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, da S. Korn, Rechtsanwalt;

    per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da A.C. Becker e G. Gattinara, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU 1999, L 141, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva 85/374»), letto alla luce dell’articolo 1 e dell’articolo 6 della stessa.

    2

    Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta tra VI, cittadina austriaca, e la KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, una società editrice con sede in Austria, in merito a una richiesta di risarcimento danni proposta da VI per lesioni personali derivanti dal fatto di aver seguito consigli inesatti sulla salute pubblicati in un giornale edito da tale società.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    I considerando secondo, terzo, quarto, nonché sesto e settimo della direttiva 85/374 così recitano:

    «considerando che solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un’adeguata soluzione del problema, specifico di un’epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna;

    considerando che la responsabilità si applica solo ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale; che pertanto occorre escludere da detta responsabilità i prodotti agricoli e i prodotti della caccia, salvo che siano stati sottoposti ad una trasformazione di carattere industriale che possa provocarne un difetto; che la responsabilità contemplata dalla presente direttiva vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione d’immobili o incorporate a beni immobili;

    considerando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi; (…)

    (...)

    considerando che per proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi; che questa sicurezza è valutata escludendo qualsiasi uso abusivo del prodotto che nella fattispecie fosse irragionevole;

    considerando che una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore implica che quest’ultimo possa esimersi dalla responsabilità se prova l’esistenza di alcuni fatti che lo liberano».

    4

    A termini dell’articolo 1 della direttiva medesima:

    «Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

    5

    Il successivo articolo 2 così dispone:

    «Ai fini della presente direttiva, per “prodotto” s’intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per “prodotto” si intende anche l’elettricità».

    6

    Il successivo articolo 3, paragrafo 1, prevede quanto segue:

    «Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, (…) marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».

    7

    Ai sensi del successivo articolo 6, paragrafo 1:

    «Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

    a)

    la presentazione del prodotto,

    b)

    l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,

    c)

    il momento della messa in circolazione del prodotto».

    Diritto austriaco

    8

    La Produkthaftungsgesetz (legge sulla responsabilità per danno da prodotti, BGBl. 99/1988), nel testo risultante dalla modifica pubblicata in BGBl. I, 98/2001 (in prosieguo: la «legge sulla responsabilità per danno da prodotti»), ha trasposto la direttiva 85/374 nell’ordinamento austriaco.

    9

    A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta legge:

    «Nel caso in cui il difetto di un prodotto causi la morte, lesioni o danni alla salute di una persona, ovvero provochi danni a beni materiali distinti dal prodotto, responsabile del risarcimento del danno è

    1) l’imprenditore che ha prodotto e immesso il prodotto in circolazione;

    (...)».

    10

    Il successivo articolo 3 così dispone:

    «Per produttore (…) si intende il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o di una parte componente, nonché chiunque, apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenti come produttore».

    11

    A termini del successivo articolo 4:

    «Per prodotto s’intende qualsiasi bene mobile materiale, anche se componente di un altro bene mobile materiale o incorporato in un bene immobile, ivi compresa l’energia».

    12

    Ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1:

    «Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, con particolare riguardo per:

    1.

    la presentazione del prodotto;

    2.

    l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;

    3.

    il momento della messa in circolazione del prodotto.

    (...)».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    13

    La KRONE – Verlag è proprietaria di media ed editrice di un’edizione regionale del quotidiano Kronen-Zeitung.

    14

    Il 31 dicembre 2016, essa pubblicava un articolo nella sezione «Austria», sotto il titolo «Hing’schaut und g’sund g’lebt» («Dai un’occhiata e resta in salute»), relativo ai benefici di un’applicazione di rafano grattugiato. L’articolo era firmato da una persona, membro di un ordine religioso, Kräuterpfarrer Benedikt, che, come esperto nel campo delle erbe medicinali, dà consigli gratuiti in una rubrica pubblicata quotidianamente dal giornale medesimo.

    15

    Il testo dell’articolo così recitava:

    «Lenire i dolori reumatici

    Le scaglie di rafano appena grattugiato possono aiutare a ridurre i dolori reumatici. Preparare le zone interessate frizionandole con olio vegetale viscoso o strutto prima di applicare le scaglie di rafano grattugiato comprimendole. Si può mantenere questa applicazione da due a cinque ore prima di rimuoverla. Questo trattamento ha un buon effetto drenante».

    16

    Il periodo da due a cinque ore indicato nell’articolo durante il quale la sostanza doveva essere applicata era, tuttavia, errato, essendo stato usato il termine «ore» in luogo di «minuti».

    17

    Il 31 dicembre 2016, la ricorrente nel procedimento principale, basandosi sul tempo di trattamento menzionato nell’articolo, applicava la sostanza de qua all’articolazione del proprio piede, per circa tre ore, rimuovendola solo a seguito della comparsa di forti dolori dovuti a una reazione tossica della pelle.

    18

    La ricorrente nel procedimento principale chiedeva la condanna della KRONE – Verlag a versarle la somma di EUR 4400 a titolo di risarcimento del danno per le lesioni personali subite oltre alla declaratoria della responsabilità della casa editrice medesima per tutte le conseguenze dannose, presenti e future, eventualmente derivanti dall’incidente del 31 dicembre 2016.

    19

    A seguito del rigetto della propria domanda nei primi due gradi di giudizio, la ricorrente nel procedimento principale proponeva ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio.

    20

    Il giudice a quo precisa che la controversia sottoposta a suo esame solleva la questione se un editore o il proprietario di un giornale possa essere ritenuto responsabile, ai sensi della direttiva 85/374, per le conseguenze dannose derivanti da informazioni inesatte contenute in un articolo di cui abbia autorizzato la pubblicazione.

    21

    Il giudice medesimo rileva che parte della dottrina limita in materia di mezzi d’informazione, l’applicazione della responsabilità per danno da prodotti difettosi ai danni causati dal mezzo in quanto tale, per esempio dalla copertina tossica di un libro o dall’inchiostro tossico. Secondo questo orientamento dottrinale, la responsabilità per prodotti difettosi dovrebbe essere circoscritta alla responsabilità derivante dalla pericolosità della cosa con esclusione del danno derivante da un’opera di consulenza, considerato che le prestazioni intellettuali non potrebbero essere qualificate come «prodotto», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 85/374. Un’interpretazione così ampia della nozione di «prodotto» produrrebbe l’effetto di far ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva de qua, che prevede la responsabilità oggettiva del produttore, qualsiasi formulazione scritta di una qualsivoglia idea. Le informazioni dovrebbero essere escluse dalla sfera di applicazione della direttiva, essendo arbitrario ricondurre la responsabilità per danno da prodotti difettosi al fatto che l’informazione sia stata catturata su un supporto fisico.

    22

    A parere del giudice del rinvio, un’altra parte della dottrina propende, invece, per estendere la portata di tale responsabilità ai casi in cui il danno derivi da una prestazione intellettuale viziata. Per «produttore» responsabile per i danni causati da un difetto del proprio prodotto occorrerebbe intendere l’editore, l’autore e il tipografo. Questa corrente dottrinale ritiene che la responsabilità degli autori di libri, dei proprietari di media o degli editori debba poter essere impegnata sulla base della direttiva 85/374 a causa del contenuto di un’opera a mezzo stampa, essendo quest’ultima stata acquistata proprio per il suo contenuto. Di conseguenza, le aspettative del consumatore nei confronti di tale prodotto non si limiterebbero all’opera stampata intesa come oggetto, bensì riguarderebbero parimenti il suo contenuto.

    23

    Alla luce di tali rilievi, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 6 della [direttiva 85/374], debba essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale prodotto (difettoso) la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute».

    Sulla questione pregiudiziale

    24

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della direttiva 85/374, letto alla luce degli articoli 1 e 6 della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che una copia di un giornale stampato che, trattando un argomento paramedico, fornisca consigli sanitari inesatti sull’uso di una pianta, la cui applicazione abbia causato danni alla salute di un lettore del giornale medesimo, costituisca un «prodotto difettoso» ai sensi di tali disposizioni.

    25

    Si deve ricordare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto in cui detta disposizione si colloca. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 9 ottobre 2019, BGL BNP Paribas, C‑548/18, EU:C:2019:848, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).

    26

    A termini dell’articolo 2 della direttiva 85/374, il termine «prodotto» indica qualsiasi cosa mobile, anche se incorporata in un’altra cosa mobile o in un immobile, e anche l’elettricità.

    27

    Dal tenore di detto articolo si evince che i servizi non possono rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.

    28

    L’economia della direttiva 85/374 conferma tale interpretazione del suo articolo 2. Al riguardo, si deve osservare che la nozione di «prodotto», ai sensi di detto articolo, è definita nel contesto generale della responsabilità del produttore per i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti.

    29

    Il regime di responsabilità definito dalla direttiva stessa, come si riflette nel suo terzo considerando, può trovare applicazione solo rispetto ai beni mobili che siano oggetto di produzione industriale o che siano utilizzati nella costruzione di edifici o incorporati in edifici.

    30

    La tutela dei consumatori esige, come dimostra il successivo quarto considerando, che tutti i partecipanti al processo di produzione siano ritenuti responsabili nel caso in cui il prodotto finito, la componente o la materia prima da essi fornita siano difettosi.

    31

    È in questo contesto che l’articolo 1 della direttiva 85/374, letto alla luce del secondo considerando, stabilisce il principio della responsabilità oggettiva del «produttore», definito al successivo articolo 3, come il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una componente, nonché qualsiasi persona che si presenti come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, per i danni causati da un difetto del prodotto stesso.

    32

    Ne consegue che i servizi non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374. Tuttavia, per rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio, è necessario esaminare se un consiglio sanitario che, per sua natura, costituisce un servizio, sia in grado, laddove sia incorporato in un bene mobile materiale, in questo caso un giornale stampato, di conferire, per il fatto di essersi rivelato inesatto, un carattere difettoso al giornale stesso.

    33

    Un prodotto è difettoso, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva medesima, quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, della presentazione di tale prodotto, dell’uso al quale esso può essere destinato e del momento in cui è stato messo in circolazione. Conformemente al sesto considerando della stessa direttiva, tale valutazione va effettuata alla luce delle legittime aspettative del grande pubblico (sentenza del 5 marzo 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C‑503/13 e C‑504/13, EU:C:2015:148, punto 37).

    34

    La sicurezza che ci si può legittimamente attendere, conformemente a tale disposizione, dev’essere dunque valutata tenendo segnatamente conto della destinazione, delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, nonché delle peculiarità del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto in questione (sentenza del 5 marzo 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C‑503/13 e C‑504/13, EU:C:2015:148, punto 38).

    35

    Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle proprie conclusioni, la difettosità di un prodotto è determinata sulla base di alcuni elementi intrinseci al prodotto stesso e che riguardano, in particolare, la sua presentazione, il suo utilizzo e il momento in cui è stato messo in circolazione.

    36

    Nel caso di specie, si deve rilevare che il servizio in questione, vale a dire il consiglio inesatto, non riguarda il giornale stampato che ne costituisce il supporto. In particolare, questo servizio non riguarda la presentazione o l’uso del giornale stesso. Pertanto, tale servizio non costituisce uno degli elementi che sono intrinseci al giornale stampato e che consentono, di per sé, di valutare se quel prodotto sia difettoso.

    37

    Peraltro, l’assenza di disposizioni nella direttiva 85/374 in ordine alla possibilità che sorga una responsabilità per danni da prodotti difettosi causati da un servizio di cui il prodotto costituisca solo il supporto fisico, riflette l’intenzione del legislatore dell’Unione. Le delimitazioni dell’ambito di applicazione della direttiva de qua stabilite dal legislatore dell’Unione sono il risultato di un complesso processo di ponderazione compiuta, segnatamente, tra differenti interessi (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux, C‑495/10, EU:C:2011:869, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

    38

    Pertanto, la responsabilità dei prestatori di servizi e la responsabilità dei fabbricanti di prodotti finiti costituiscono due regimi di responsabilità distinti, in quanto l’attività dei prestatori di servizi non è assimilata a quella dei produttori, degli importatori e dei fornitori (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux, C‑495/10, EU:C:2011:869, punti 3233). Infatti, come risulta anche dalla proposta della Commissione, del 9 novembre 1990, di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi COM(90) 482 def. (GU 1991, C 12, pag. 8), tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei servizi, il regime di responsabilità del prestatore dovrebbe essere disciplinato separatamente.

    39

    Pertanto, un consiglio inesatto sulla salute pubblicato in un giornale stampato riguardante l’uso di un altro bene materiale esula dalla sfera di applicazione della direttiva 85/374 e non è idoneo a rendere il giornale stesso difettoso facendo così sorgere, sulla base della direttiva medesima, la responsabilità oggettiva del «produttore», sia esso l’editore o il tipografo del giornale o l’autore dell’articolo.

    40

    Se tali consigli dovessero ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374, ne deriverebbe la conseguenza non solo di negare la distinzione tracciata dal legislatore dell’Unione tra prodotti e servizi e l’esclusione di questi ultimi dall’ambito di applicazione della direttiva stessa, ma anche di rendere gli editori di giornali responsabili senza colpa, senza alcuna possibilità, o con una possibilità limitata, di esimersi da tale responsabilità. Orbene, una conseguenza del genere comprometterebbe l’obiettivo consistente nel garantire un’equa ripartizione dei rischi tra la vittima e il produttore, come ricordato nel settimo considerando della direttiva medesima.

    41

    Occorre inoltre precisare, come ha fatto la Commissione nelle proprie osservazioni scritte, che, sebbene la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi, prevista dalla direttiva 85/374, non sia applicabile a un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere considerati applicabili altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su elementi diversi, quale la garanzia per vizi occulti o la colpa (v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2002, González Sánchez, C‑183/00, EU:C:2002:255, punto 31).

    42

    Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2 della direttiva 85/374, letto alla luce dell’articolo 1 e dell’articolo 6 della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto difettoso» non comprende, ai sensi di tali disposizioni, la copia di un giornale stampato che, in un suo articolo relativo ad argomento paramedico, fornisca un consiglio sanitario errato sull’uso di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore del giornale stesso.

    Sulle spese

    43

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 2 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, letto alla luce dell’articolo 1 e dell’articolo 6 della direttiva medesima, come modificata dalla direttiva 1999/34, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto difettoso» non comprende, ai sensi di tali disposizioni, la copia di un giornale stampato che, in un suo articolo relativo ad argomento paramedico, fornisca un consiglio sanitario errato sull’uso di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore del giornale stesso.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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