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Document 62018CJ0548

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2019.
BGL BNP Paribas SA contro TeamBank AG Nürnberg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Saarländisches Oberlandesgericht.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 14 – Cessione di crediti – Opponibilità ai terzi.
Causa C-548/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:848

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 ottobre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 14 – Cessione di crediti – Opponibilità ai terzi»

Nella causa C‑548/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Saarländisches Oberlandesgericht (tribunale superiore del Land della Saar, Germania), con decisione dell’8 agosto 2018, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2018, nel procedimento

BGL BNP Paribas SA

contro

TeamBank AG Nürnberg,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, C. Toader (relatrice), L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la TeamBank AG Nürnberg, da C. Hecken, Rechtsanwältin;

per il governo tedesco, da M. Hellmann, U. Bartl e T. Henze, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la BGL BNP Paribas SA (in prosieguo: la «BNP»), istituto bancario con sede in Lussemburgo, e la TeamBank AG Nürnberg (in prosieguo: la «TeamBank»), istituto bancario con sede in Germania, in merito allo svincolo di una somma di denaro depositata, presso un tribunale tedesco, dall’amministratore fiduciario di un debitore di questi due istituti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Convenzione di Roma

3

Rubricato «Cessione del credito», l’articolo 12 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), disponeva quanto segue:

«1.   Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.

2.   La legge che regola il credito ceduto determina la [cedibilità] di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore».

Regolamento Roma I

4

Il regolamento Roma I ha sostituito la Convenzione di Roma. Il considerando 38 di tale regolamento così recita:

«Nel contesto della cessione di crediti, il termine “rapporti” dovrebbe indicare chiaramente che l’articolo 14, paragrafo 1, si applica anche agli aspetti di una cessione inerenti alla proprietà tra cedente e cessionario in ordinamenti giuridici in cui tali aspetti sono trattati separatamente dagli aspetti inerenti al diritto in materia di obbligazioni. Tuttavia, il termine “rapporti” non dovrebbe essere inteso come riferito a eventuali rapporti esistenti tra cedente e cessionario. In particolare, non dovrebbe comprendere questioni preliminari per quanto concerne una cessione di crediti o una surrogazione contrattuale. Esso dovrebbe limitarsi strettamente agli aspetti che sono direttamente pertinenti per la cessione di crediti o la surrogazione convenzionale in questione».

5

Ai sensi dell’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato «Cessione di credito e surrogazione convenzionale»:

«1.   I rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato nell’ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto (“il debitore”) sono disciplinati dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.

2.   La legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

3.   Il concetto di cessione nel presente articolo include i trasferimenti definitivi di crediti, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti».

6

L’articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Entro il 17 giugno 2010, la Commissione [europea] presenta al Parlamento europeo, al Consiglio [dell’Unione europea] e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell’efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un’altra persona. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento e da una valutazione dell’impatto delle disposizioni da introdurre».

Regolamento (UE) n. 1215/2012

7

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), «[o]ltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente».

Normativa tedesca

Il BGB

8

L’articolo 398 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB») dispone quanto segue:

«Un credito, mediante contratto con un terzo, può essere trasferito dal creditore a quest’ultimo (cessione). Con la conclusione del contratto il nuovo creditore subentra nella posizione del cedente».

9

Ai sensi dell’articolo 812 del BGB, paragrafo 1, «[c]hi mediante la prestazione di altri o comunque a spese di altri consegue qualcosa senza ragione giuridica è obbligato a restituirla».

L’EGBGB

10

L’articolo 33 dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al codice civile; in prosieguo: l’«EGBGB»), nella versione applicabile fino all’entrata in vigore, il 17 dicembre 2009, dell’articolo 1 del Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 (legge di adeguamento delle norme del diritto internazionale privato al regolamento [Roma I]), del 25 giugno 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 1574), così disponeva:

«1.   In caso di cessione di un credito, le obbligazioni tra il vecchio e il nuovo creditore sono disciplinate dalla legge che si applica al contratto che li vincola.

2.   La legge che disciplina il credito trasferito ne determina la trasferibilità, i rapporti tra il nuovo creditore e il debitore, le condizioni alle quali il trasferimento può essere opposto al debitore e l’effetto liberatorio della prestazione del debitore».

11

L’articolo 33 dell’EGBGB è stato soppresso dalla legge di adeguamento delle norme del diritto internazionale privato al regolamento Roma I.

Normativa lussemburghese

12

Ai sensi dell’articolo 1690, paragrafo 1, del code civil (codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale, «in assenza di notifica al debitore, la cessione di un credito non è opponibile ai terzi».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

La TeamBank e una cittadina lussemburghese, domiciliata in Germania e dipendente pubblico in Lussemburgo (in prosieguo: la «debitrice»), concludevano, il 29 marzo 2011, un contratto di mutuo, disciplinato dal diritto tedesco e garantito dalla cessione della parte pignorabile dei crediti salariali attuali e futuri, e in particolare dei diritti pensionistici, vantati dalla debitrice nei confronti del suo datore di lavoro lussemburghese. Il suddetto datore di lavoro non veniva informato di tale cessione.

14

Il 15 giugno 2011, la debitrice stipulava un altro contratto di mutuo, con la BNP. Questo secondo contratto prevedeva la cessione degli stessi crediti della debitrice nei confronti del suo datore di lavoro lussemburghese. Con lettera raccomandata del 20 settembre 2012, la BNP informava quest’ultimo di tale trasferimento, conformemente al diritto lussemburghese applicabile ai contratti di mutuo.

15

Con decisione dell’Amtsgericht Saarbrücken (tribunale circoscrizionale di Saarbrücken, Germania) del 5 febbraio 2014, veniva aperta una procedura di insolvenza nei confronti della debitrice. In tale contesto, l’amministratore fiduciario nominato riceveva dal datore di lavoro lussemburghese della debitrice una parte dello stipendio di quest’ultima, per un importo di EUR 13901,64, e depositava tale importo presso l’Amtsgericht Merzig (tribunale circoscrizionale di Merzig, Germania). L’amministratore fiduciario giustificava tale consegna con l’incertezza sull’identità del creditore dell’importo, in considerazione del fatto che ciascuna delle due parti nel procedimento principale rivendicava diritti privilegiati relativi, per la TeamBank, ad un credito di EUR 71091,54 e, per la BNP, ad un credito di EUR 31942,95.

16

La TeamBank e la BNP proponevano, rispettivamente, un’azione e una domanda riconvenzionale dinanzi al Landgericht Saarbrücken (tribunale regionale di Saarbrücken, Germania) perché fosse svincolato (a proprio favore) l’intero importo di EUR 13901,64. Detto tribunale accoglieva il ricorso della TeamBank e respingeva la domanda riconvenzionale della BNP.

17

La BNP ha interposto appello contro la decisione del Landgericht Saarbrücken (tribunale regionale di Saarbrücken) dinanzi al giudice remittente, facendo valere che la cessione alla TeamBank, pur essendo avvenuta prima della cessione a proprio favore, non era stata notificata al datore di lavoro lussemburghese e che, siccome secondo la legge lussemburghese, applicabile a tale prima cessione, la notifica costituirebbe una condizione per la validità delle cessioni di crediti, la prima cessione non avrebbe alcun effetto giuridico. Solo il secondo trasferimento, effettuato a favore della BNP, sarebbe stato debitamente notificato, cosicché solo la BNP potrebbe chiedere lo svincolo dell’intero importo di EUR 13901,64.

18

Dopo aver stabilito la propria competenza internazionale sulla base dell’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012, il giudice remittente rileva che le parti nel procedimento principale fondano le loro domande sulle disposizioni dell’articolo 812, paragrafo 1, del BGB, che riguardano l’arricchimento senza causa.

19

In particolare, detto tribunale si domanda se il regolamento Roma I possa essere interpretato nel senso di determinare la legge applicabile per quanto riguarda l’opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple, al fine di determinare il titolare del credito.

20

A tale proposito il giudice remittente indica che, sul punto, la dottrina tedesca è divisa. Secondo alcuni autori, la norma risultante dall’articolo 14, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento sarebbe esaustiva e riguarderebbe anche l’efficacia della cessione di un credito nei confronti di terzi. Per altri, il vuoto legislativo sarebbe intenzionale.

21

Il medesimo giudice rileva inoltre che l’applicazione delle norme di conflitto di leggi tedesche è resa difficile dall’abrogazione dell’articolo 33 dell’EGBGB da parte della legge di adeguamento delle norme del diritto internazionale privato al regolamento Roma I.

22

In tali circostanze, il Saarländisches Oberlandesgericht (tribunale superiore del Land della Saar, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 14 del regolamento [Roma I] sia applicabile all’opponibilità ai terzi nel caso di cessioni multiple.

2)

Qualora occorra rispondere in senso affermativo alla prima questione, quale legge sia applicabile, in tal caso, all’opponibilità ai terzi.

3)

Qualora occorra rispondere in senso negativo alla prima questione, se la disposizione di cui trattasi sia applicabile per analogia.

4)

Qualora occorra rispondere in senso affermativo alla terza questione, quale legge sia applicabile, in tal caso, all’opponibilità ai terzi».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue quattro questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice remittente domanda, in sostanza, se l’articolo 14 del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che esso designa, direttamente o per analogia, la legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple di un credito, l’una dopo l’altra, dallo stesso creditore a cessionari distinti.

24

Va constatato, anzitutto, che l’articolo 14 del regolamento Roma I ha sostituito l’articolo 12 della convenzione di Roma, il quale non riguardava l’opponibilità ai terzi della cessione di un credito (v., in tal senso, Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. Mario Giuliano, docente all’Università di Milano, e del prof. Paul Lagarde, docente all’Università di Parigi I [GU 1980, C 282, pag. 1]).

25

Dopodiché, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata).

26

La prima cosa è verificare se, secondo la formulazione dell’articolo 14 del regolamento Roma I, questo articolo designi, esplicitamente, la legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple.

27

Come si evince già dalla sua rubrica («Cessione di crediti»), l’articolo 14 del suddetto regolamento stabilisce norme di conflitto che disciplinano vari aspetti della cessione di crediti transfrontalieri.

28

Da un lato, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Roma I, i rapporti tra il cedente e il cessionario nell’ambito di una cessione di credito nei confronti del debitore sono disciplinati dalla legge che, in forza dello stesso regolamento, si applica al contratto che li vincola.

29

Dall’altro, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I stabilisce che la legge che disciplina il credito ceduto ne determina la cedibilità, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

30

Infine, in forza del successivo paragrafo 3, la nozione di «cessione» ai sensi di tale articolo 14 comprende i trasferimenti definitivi o a titolo di garanzia, nonché i pegni o altre garanzie sui crediti.

31

Ne risulta, pertanto, che la formulazione dell’articolo 14 del regolamento Roma I non fa riferimento all’opponibilità ai terzi della cessione di un credito.

32

Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 14 del regolamento Roma I, dal considerando 38 del medesimo regolamento si evince che le «questioni preliminari» alla cessione di un credito, come ad esempio una precedente cessione dello stesso credito nell’ambito di cessioni multiple, sebbene possano rappresentare un aspetto della cessione «inerente alla proprietà», non rientrano nella nozione di «rapporti» tra il cedente e il cessionario ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento. Il medesimo considerando precisa che il termine «rapporti» dovrebbe essere strettamente limitato agli aspetti che sono direttamente pertinenti per la cessione del credito in questione.

33

Per quanto riguarda la genesi dell’articolo 14 del regolamento Roma I, va osservato che, seppure l’articolo 13, paragrafo 3, della proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [COM(2005) 650 definitivo] prevedeva che l’opponibilità della cessione di un credito ai terzi fosse disciplinata dalla legge del paese in cui il cedente risiedesse abitualmente al momento della cessione o del trasferimento, tale proposta non è tuttavia stata accolta durante i negoziati in seno al Consiglio.

34

Dal canto suo, l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Roma I dispone che la Commissione presenti «una relazione sul problema dell’efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi» e, se del caso, «una proposta di modifica del [regolamento Roma I] e (…) una valutazione dell’impatto delle disposizioni da introdurre».

35

Tale relazione è stata presentata dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo [COM (2016) 626 final] il 29 settembre 2016; da essa risulta che mancano norme di conflitto di leggi uniformi che disciplinino l’opponibilità delle cessioni di crediti ai terzi e che è necessario che il legislatore dell’Unione le stabilisca.

36

Il 12 marzo 2018, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all’opponibilità delle cessioni di crediti [COM (2018) 96 final], da cui risulta che l’opponibilità della cessione di crediti ai terzi potrebbe essere disciplinata, in linea di principio, dalla legge del paese in cui il cedente ha la sua residenza abituale.

37

Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’assenza di norme di conflitto (di leggi) esplicitamente intese a disciplinare l’opponibilità delle cessioni di crediti ai terzi costituisce una scelta del legislatore dell’Unione.

38

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 14 del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che esso non designa, direttamente o per analogia, la legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple di un credito, l’una dopo l’altra, dallo stesso creditore a cessionari distinti.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che esso non designa, direttamente o per analogia, la legge applicabile in materia di opponibilità ai terzi della cessione di un credito in caso di cessioni multiple di un credito, l’una dopo l’altra, dallo stesso creditore a cessionari distinti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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