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Document 62020CA0498

    Causa C-498/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione proposta da un curatore contro un terzo nell’interesse dei creditori – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Articolo 8, punto 2 – Chiamata di terzo da parte di un rappresentante di interessi collettivi – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Ambito di applicazione – Norma generale]

    GU C 171 del 25.4.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 171 del 25.4.2022, p. 10–11 (GA)

    25.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 171/11


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

    (Causa C-498/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 2 - Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Azione proposta da un curatore contro un terzo nell’interesse dei creditori - Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso - Articolo 8, punto 2 - Chiamata di terzo da parte di un rappresentante di interessi collettivi - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Ambito di applicazione - Norma generale)

    (2022/C 171/14)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Midden-Nederland

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV

    Convenuta: BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

    con l’intervento di: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui è stabilita una società i cui debiti sono divenuti irrecuperabili, in quanto la società capogruppo di tale società ha violato il suo dovere di diligenza nei confronti dei creditori di quest’ultima, è competente a conoscere di un’azione collettiva per risarcimento danni rientrante nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, azione proposta dal curatore fallimentare di tale società, nell’ambito del suo compito legale di liquidazione della massa, per conto, ma non in nome, di tutti i creditori.

    2)

    La risposta alla prima questione pregiudiziale non è diversa se si tiene conto del fatto che, nel procedimento principale, una fondazione agisce per difendere gli interessi collettivi dei creditori e che l’azione proposta a tal fine non tiene conto delle circostanze individuali dei creditori.

    3)

    L’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde con ciò automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall’interveniente.

    4)

    L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un obbligo di risarcimento a titolo del dovere di diligenza della società capogruppo di una società dichiarata fallita è, in linea di principio, quella del paese in cui quest’ultima è stabilita, sebbene la preesistenza di una convenzione di finanziamento tra queste due società, convenzione che include una clausola di elezione del foro, sia una circostanza che può stabilire collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo.


    (1)  GU C 443 del 21.12.2020.


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