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Document 62019TN0885
Case T-885/19: Action brought on 25 December 2019 – Aquind and Others v Commission
Causa T-885/19: Ricorso proposto il 25 dicembre 2019 – Aquind e a./Commissione
Causa T-885/19: Ricorso proposto il 25 dicembre 2019 – Aquind e a./Commissione
GU C 68 del 2.3.2020, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/52 |
Ricorso proposto il 25 dicembre 2019 – Aquind e a./Commissione
(Causa T-885/19)
(2020/C 68/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Aquind SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, Solicitors, e E. White, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la misura contestata, vale a dire il regolamento delegato nella misura in cui rimuove AQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione; |
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in alternativa, annullare il regolamento delegato nella sua interezza; e |
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condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il regolamento delegato della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nella parte relativa all’elenco di progetti di interesse comune dell'Unione.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente alla rimozione di ACQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione.
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei requisiti sostanziali e procedurali ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 (1) [il cosiddetto «regolamento TEN-E» (Trans-European Energy Networks; infrastrutture energetiche transeuropee)] ed in particolare dell’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo.
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3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia.
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4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento.
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6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione del principio di diritto dell’Unione della proporzionalità.
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7. |
Settimo motivo, vertente su una violazione dei principi di diritto dell’Unione della certezza del diritto e delle legittime aspettative.
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(1) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013 L 115, pag. 39).