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Document 62019TN0885

    Causa T-885/19: Ricorso proposto il 25 dicembre 2019 – Aquind e a./Commissione

    GU C 68 del 2.3.2020, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 68/52


    Ricorso proposto il 25 dicembre 2019 – Aquind e a./Commissione

    (Causa T-885/19)

    (2020/C 68/61)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Aquind SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, Solicitors, e E. White, lawyer)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la misura contestata, vale a dire il regolamento delegato nella misura in cui rimuove AQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione;

    in alternativa, annullare il regolamento delegato nella sua interezza; e

    condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il regolamento delegato della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nella parte relativa all’elenco di progetti di interesse comune dell'Unione.

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente alla rimozione di ACQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione.

    In violazione dell’obbligo di motivazione, il regolamento delegato non contiene né fa rinvio ad alcuna motivazione per quanto riguarda la rimozione di ACQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione e alle ricorrenti non è stato indicato alcun motivo per tale rimozione.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione dei requisiti sostanziali e procedurali ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 (1) [il cosiddetto «regolamento TEN-E» (Trans-European Energy Networks; infrastrutture energetiche transeuropee)] ed in particolare dell’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo.

    La creazione dell’elenco di progetti di interesse comune dell'Unione ai fini del regolamento delegato non è avvenuta in conformità ai requisiti di cui al regolamento TEN-E.

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia.

    La rimozione di ACQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione e la mancanza di qualsiasi motivazione per siffatta rimozione violano gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia riguardanti la creazione di condizioni stabili, eque e trasparenti ed il riconoscimento di un trattamento giusto ed equo agli investimenti.

    4.

    Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    In violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la rimozione di AQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione non è avvenuta in modo imparziale e le ricorrenti non hanno avuto il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione del regolamento delegato.

    5.

    Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento.

    In violazione del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento, AQUIND Interconnector è stata trattata in modo diverso ed iniquo rispetto a progetti di interesse comune (PCI) equiparabili che erano stati proposti, in assenza di un giustificato motivo per una siffatta disparità di trattamento.

    6.

    Sesto motivo, vertente su una violazione del principio di diritto dell’Unione della proporzionalità.

    In quanto PCI esistente in fase di sviluppo, la mera rimozione di AQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione senza procedere ad un’approfondita comparazione di progetti equiparabili e senza dare alle ricorrenti l’opportunità di porre rimedio a eventuali problemi appare sproporzionata.

    7.

    Settimo motivo, vertente su una violazione dei principi di diritto dell’Unione della certezza del diritto e delle legittime aspettative.

    La misura contestata viola le legittime aspettative delle ricorrenti circa il fatto che esse avrebbero avuto diritto ad essere incluse nell’elenco dell’Unione e circa il fatto che il procedimento di redazione dell’elenco di progetti di interesse comune dell'Unione sarebbe stato condotto nel rispetto degli obiettivi e degli obblighi del regolamento TEN-E nonché degli altri requisiti di legge applicabili.


    (1)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013 L 115, pag. 39).


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