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Document 62019TA0338
Case T-338/19: Judgment of the General Court of 23 September 2020 — UE v Commission (Civil service — Temporary members of staff — Health problems alleged to have been caused by working conditions — Request for recognition of an occupational disease — Article 73 of the Staff Regulations — Right to be heard — Article 41 of the Charter of Fundamental Rights — Obligation for the person concerned to be heard before the original decision)
Causa T-338/19: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — UE / Commissione («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Problemi di salute asseritamente connessi alle condizioni di lavoro – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articolo 73 dello Statuto – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Obbligo di ascoltare l’interessato prima della decisione iniziale»)
Causa T-338/19: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — UE / Commissione («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Problemi di salute asseritamente connessi alle condizioni di lavoro – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articolo 73 dello Statuto – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Obbligo di ascoltare l’interessato prima della decisione iniziale»)
GU C 390 del 16.11.2020, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 390/31 |
Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — UE / Commissione
(Causa T-338/19) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Problemi di salute asseritamente connessi alle condizioni di lavoro - Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia - Articolo 73 dello Statuto - Diritto di essere ascoltato - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Obbligo di ascoltare l’interessato prima della decisione iniziale»)
(2020/C 390/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: UE (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Vernier, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 1o agosto 2018, con la quale la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento di una malattia professionale, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è stata respinta in quanto irricevibile.
Dispositivo
1) |
La decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea, del 1o agosto 2018, che ha respinto in quanto irricevibile la domanda di UE diretta al riconoscimento di una malattia professionale ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata. |
2) |
La Commissione è condannata alle spese. |