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Document 62019TA0338

Causa T-338/19: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — UE / Commissione («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Problemi di salute asseritamente connessi alle condizioni di lavoro – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articolo 73 dello Statuto – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Obbligo di ascoltare l’interessato prima della decisione iniziale»)

GU C 390 del 16.11.2020, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 390/31


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — UE / Commissione

(Causa T-338/19) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Problemi di salute asseritamente connessi alle condizioni di lavoro - Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia - Articolo 73 dello Statuto - Diritto di essere ascoltato - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Obbligo di ascoltare l’interessato prima della decisione iniziale»)

(2020/C 390/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UE (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 1o agosto 2018, con la quale la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento di una malattia professionale, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è stata respinta in quanto irricevibile.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea, del 1o agosto 2018, che ha respinto in quanto irricevibile la domanda di UE diretta al riconoscimento di una malattia professionale ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 263 del 5.8.2019.


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