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Document 62019CC0884

Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate l'8 luglio 2021.
Commissione europea e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH contro Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.
Impugnazione – Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Diniego – Nozione di “distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema a economia pianificata”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino – Vantaggi fiscali.
Cause riunite C-884/19 P e C-888/19 P.

Court reports – general ; Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:562

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate l’8 luglio 2021 ( 1 )

Cause riunite C‑884/19 P e C‑888/19 P

Commissione europea

contro

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (C‑884/19 P)

e

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

contro

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd,

Commissione europea (C‑888/19 P)

«Impugnazione – Rinvio – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Nozione di “distorsione di rilievo dei costi di produzione e della situazione finanziaria delle imprese” – Regimi fiscali preferenziali»

1.

Qualora in un procedimento antidumping un produttore-esportatore proveniente da un paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) chieda di beneficiare del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il «TEM»), qual è la portata da attribuire alla condizione secondo cui esso deve dimostrare che la sua situazione finanziaria non sia soggetta a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato? Più in particolare, come devono essere trattate dalla Commissione misure quali regimi fiscali privilegiati che danno luogo a distorsioni della situazione finanziaria dell’impresa, le quali non sono tuttavia specificamente relative alla produzione e alla vendita del prodotto simile?

2.

Questa è, in sostanza, la questione fondamentale che si pone nelle presenti cause riunite che vertono su due impugnazioni con cui, rispettivamente, la Commissione europea e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (in prosieguo: «GMB») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione, in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ). Con la sentenza impugnata, adottata su rinvio a seguito della sentenza della Corte del 28 febbraio 2018, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2018:132, in prosieguo: la «sentenza Commissione/Xinyi»), il Tribunale, ha nuovamente annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: il «regolamento controverso») ( 3 ).

I. Contesto normativo

3.

All’epoca dei fatti all’origine della controversia, le disposizioni che disciplinavano l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea figuravano nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

4.

L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, rubricato «Determinazione del dumping» prescriveva quanto segue:

«a)

Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato (…), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi[,] compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. (…)

b)

Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, (…), nonché da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’[OMC] alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

c)

La domanda di cui alla lettera b) deve (…) contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:

le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;

le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;

le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e

le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato. (…)».

II. Fatti e regolamento controverso

5.

I fatti sono esposti ai punti da 1 a 14 della sentenza impugnata, ai quali rinvio per maggiori dettagli. Ai fini del presente procedimento, mi limito a ricordare che, il 28 febbraio 2013, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.

6.

Il 21 maggio 2013 Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (in prosieguo: la «Xinyi»), – società stabilita in Cina che produce ed esporta verso l’Unione europea vetro solare – ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, affinché il valore normale fosse calcolato, nei suoi confronti, a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento e non secondo il metodo cosiddetto «del paese di riferimento», contemplato dalle norme di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del suddetto regolamento.

7.

Con lettere del 22 agosto 2013 e del 13 settembre 2013, la Commissione ha informato la Xinyi che, nonostante le osservazioni da questa presentate, non avrebbe dato seguito a tale richiesta, in quanto considerava che essa non soddisfacesse il criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

8.

Risulta dal fascicolo che la Commissione ha respinto la domanda della Xinyi considerando che questa non fosse riuscita a dimostrare che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non fossero soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base. Più specificamente, secondo la Commissione, Xinyi aveva beneficiato di diversi vantaggi fiscali a titolo d’imposta sul reddito. Da un lato, essa aveva beneficiato del programma «2 Free 3 Half», che consentiva alle società a capitale straniero di beneficiare di un’esenzione fiscale totale (0%) per due anni e, nei tre anni successivi, di un’aliquota d’imposta del 12,5% anziché dell’aliquota normale del 25%. Dall’altro, essa aveva beneficiato del regime fiscale delle imprese ad alta tecnologia, in applicazione del quale la società è assoggettata ad un’aliquota ridotta del 15% anziché del 25%.

9.

Il 13 maggio 2014, la Commissione ha adottato il regolamento controverso, in cui ha confermato che le richieste di concessione del TEM, e segnatamente quella presentata da Xinyi, dovevano essere respinte e ha istituito un dazio antidumping definitivo del 36,1% sulle importazioni di determinati prodotti di vetro solare fabbricati dalla Xinyi. Al considerando 33 del regolamento controverso, la Commissione ha in particolare respinto l’argomento con cui Xinyi aveva fatto valere che i vantaggi derivanti dai regimi fiscali preferenziali e dalle sovvenzioni non avevano rappresentato una quota significativa del suo fatturato. In tale considerando la Commissione ha specificamente considerato che «questo argomento, insieme ad altri, era già stato trattato nella lettera inviata dalla Commissione all’esportatore, datata 13 settembre 2013, nella quale la Commissione aveva informato la parte in merito all’accertamento ai fini della [concessione del TEM]. In particolare è stato sottolineato che il vantaggio assoluto ottenuto durante il [periodo d’inchiesta] è per sua stessa natura irrilevante per valutare se la distorsione sia “significativa”».

III. I procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte e la sentenza impugnata

10.

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2014, Xinyi ha chiesto l’annullamento del regolamento controverso, deducendo quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Nel primo motivo di ricorso, il quale si suddivideva in due capi, Xinyi ha dedotto una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

11.

Con sentenza del 16 marzo 2016 ( 5 ), il Tribunale ha accolto la prima parte del primo motivo in cui Xinyi aveva fatto valere che la Commissione era incorsa in un errore manifesto di valutazione considerando che i vantaggi fiscali di cui essa aveva beneficiato costituissero distorsioni «derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

12.

A seguito di impugnazione proposta dalla Commissione avverso tale sentenza, la Corte, con la sentenza Commissione/Xinyi, ha annullato la succitata sentenza giudicando che il Tribunale avesse commesso diversi errori di diritto nell’interpretazione della condizione relativa all’esistenza di una distorsione «derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato». La Corte ha pertanto rinviato la causa al Tribunale e ha riservato le spese.

13.

A seguito del rinvio effettuato con la sentenza Commissione/Xinyi, il Tribunale ha ripreso il procedimento e il 24 settembre 2019 ha pronunciato la sentenza impugnata.

IV. La sentenza impugnata

14.

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato il secondo capo del primo motivo di ricorso, con cui Xinyi aveva fatto valere che la Commissione aveva erroneamente considerato che le distorsioni derivanti dai regimi fiscali preferenziali in causa fossero di rilievo in relazione ai suoi costi di produzione e alla sua situazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

15.

Dopo aver ricordato i principi giurisprudenziali sul funzionamento dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il Tribunale ha, in primo luogo, ai punti da 55 a 61 della sentenza impugnata, interpretato la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, di tale regolamento.

16.

Esso ha considerato che risultasse dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento che i criteri alla luce dei quali è esaminata la fondatezza di una domanda di concessione del TEM, ivi inclusi pertanto i criteri previsti dalla lettera c), terzo trattino di tale disposizione, mirano ad accertare la prevalenza delle condizioni di un’economia di mercato «relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile» ed esprimono la volontà del legislatore dell’Unione di verificare che il produttore-esportatore che presenta tale domanda agisca, per quanto concerne la produzione e la vendita del prodotto simile interessato, in conformità ai principi che consentono un calcolo del valore normale.

17.

Il Tribunale ha rilevato che, in tale contesto, la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base fa riferimento ai costi di produzione e alla situazione finanziaria dell’impresa alla luce di parametri connessi direttamente con i metodi di calcolo del valore normale enunciati all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base, ossia, le svalutazioni degli attivi, le passività di altro genere, il commercio di scambio e i pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti. Il Tribunale ha considerato che, pur essendo tale elenco indicativo, come dimostrato dall’utilizzo dell’avverbio «anche» ( 6 ), l’uso di tale termine non consentisse alla Commissione di respingere una richiesta di concessione del TEM sul fondamento di circostanze che, anche se si riferiscono alla situazione finanziaria dell’impresa in senso lato, non implicano automaticamente una distorsione «di rilievo» di uno o di più fattori che determinano gli elementi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile di cui trattasi. A fondamento di tale considerazione il Tribunale si è riferito per analogia, alla sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471; in prosieguo: la sentenza «Consiglio/Zhejiang Xinan»).

18.

Il Tribunale ne ha dedotto che, nel caso di misure che riguardino la situazione finanziaria dell’impresa in generale, spetti alla Commissione valutare, alla luce degli elementi prodotti durante il procedimento amministrativo, se dette misure siano effettivamente all’origine di una distorsione di rilievo di tale situazione in relazione alla produzione o alla vendita del prodotto simile. In effetti secondo il Tribunale, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base si riferisce a distorsioni effettive e non solo potenziali dei costi di produzione e della situazione finanziaria. Dall’altro, il carattere «di rilievo» della distorsione in questione deve essere valutato in rapporto alla finalità di detta disposizione, la quale mirerebbe a garantire che gli elementi relativi ai costi di produzione e alla situazione finanziaria dell’impresa non siano distorti a tal punto che l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base possa dar luogo a risultati artificiosi, che rimettano in discussione gli obiettivi di un’inchiesta antidumping.

19.

Sulla base di tale interpretazione, il Tribunale ha, in secondo luogo, ai punti da 62 a 73 della sentenza impugnata, applicato la disposizione in questione al caso di specie. Il Tribunale ha, in particolare, considerato che, riferendosi, nelle lettere del 22 agosto 2013 e del 13 settembre 2013 all’«impatto d’insieme» della misura di cui trattasi, consistente nella possibilità di «attirare capitali ad aliquote ridotte», per fondare il rigetto della domanda di concessione del TEM di Xinyi, la Commissione avesse addotto motivi relativi alla situazione finanziaria dell’impresa da un punto di vista eminentemente astratto, senza alcun legame con elementi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile interessato. Secondo il Tribunale, da un lato, un regime di tassazione sulle società concerne il trattamento fiscale degli utili realizzati nel corso di un determinato esercizio non ha né lo scopo né l’effetto di influenzare l’importo o l’aliquota stessi di tali utili, o di altri elementi, in quanto componenti del valore normale che la Commissione è tenuta a calcolare ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Dall’altro, la mera possibilità che un regime fiscale preferenziale attiri investitori verso il capitale di un’impresa non sarebbe sufficiente per ritenere che la situazione finanziaria di quest’ultima sia effettivamente oggetto di una distorsione di rilievo.

20.

Il Tribunale ha poi ritenuto che il fatturato di un’impresa sia un indicatore rilevante della sua potenza economica e finanziaria a partire dal quale essa realizza i propri utili e che, pertanto, avendo affermato che le distorsioni di cui trattasi rappresentavano l’1,14% del suo fatturato, Xinyi avesse effettivamente presentato un elemento, in linea di principio, affidabile e rilevante relativo all’impatto d’insieme della misura fiscale esaminata sulla sua situazione finanziaria. In tali circostanze, secondo il Tribunale, spettava alla Commissione, quantomeno, chiarire il nesso tra la scelta di investire nel capitale della ricorrente, se del caso motivata da un regime fiscale vantaggioso, da un lato, e la distorsione della situazione finanziaria di quest’ultima, dall’altro, non in modo generale e teorico, ma alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

21.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha concluso che i motivi su cui la Commissione si era fondata per respingere la richiesta di concessione del TEM della ricorrente erano viziati da un errore manifesto di valutazione ed ha pertanto accolto la seconda parte del primo motivo di ricorso annullando il regolamento impugnato.

V. Conclusioni delle parti

22.

Con le loro impugnazioni ( 7 ), sia la Commissione, sia GMB chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata; di respingere, come non fondata, la seconda parte del primo motivo del ricorso di primo grado; di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché possa statuire sui restanti motivi del ricorso di primo grado e di riservare le spese del presente procedimento e dei precedenti gradi di giudizio ad esso collegati.

23.

In entrambe le cause Xinyi chiede alla Corte di respingere le impugnazioni e di condannare la Commissione e GMB alle spese.

VI. Analisi delle impugnazioni

24.

A sostegno delle loro impugnazioni, la Commissione e GMB sollevano ciascuna tre motivi d’impugnazione, i quali coincidono in molti punti. Nei loro primi motivi, la Commissione e GMB censurano l’interpretazione effettuata dal Tribunale, dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base. Nei loro secondi motivi, la Commissione e GMB fanno valere errori di diritto nell’applicazione di tale disposizione al caso di specie, mentre nei loro terzi motivi, esse fanno valere irregolarità procedurali.

A.   Sui motivi relativi ad errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base

1. Argomenti delle parti

25.

Con il loro primi motivi di impugnazione, diretti a contestare i punti da 55 a 61 della sentenza impugnata, la Commissione e GMB, censurano l’interpretazione effettuata dal Tribunale delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base ( 8 ). Esse sostengono, in sostanza, che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che tali disposizioni presuppongono che una domanda di concessione del TEM possa essere respinta solo ove l’applicazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base possa dar luogo a risultati artificiosi, ciò che equivarrebbe a dire che la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare l’effetto preciso sui prezzi e sui costi del produttore-esportatore in questione della distorsione constatata relativamente alla sua situazione finanziaria.

26.

In primo luogo, la Commissione sostiene che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2, del regolamento di base sono irrilevanti per l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) e lettera c), terzo trattino dello stesso regolamento. Risulterebbe dalla giurisprudenza che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base riflette un approccio proprio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, cosicché non sarebbe possibile stabilire una corrispondenza tra le norme contenute in tale disposizione e l’articolo 2 dell’«Accordo antidumping» dell’OMC ( 9 ) il quale sarebbe stato trasposto, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, nell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Solo per il criterio di cui alla prima parte del primo trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base il legislatore dell’Unione avrebbe richiesto la dimostrazione di un’incidenza concreta sui prezzi e sui costi, ossia sugli elementi rilevanti ai fini dell’analisi ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 del regolamento di base.

27.

In secondo luogo, la Commissione e GMB considerano che la connessione effettuata dal Tribunale tra l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base e gli elementi da considerare nel calcolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, dello stesso regolamento sia erronea. Da un lato, tale norma non specificherebbe alcun obbligo di collegare le distorsioni constatate riguardo alla situazione finanziaria del produttore-esportatore in causa, con nessun elemento relativo alla produzione o alla vendita del prodotto simile in questione. Dall’altro lato, l’elenco indicato nel suddetto terzo trattino avrebbe natura meramente indicativa e tre dei quattro fattori menzionati in tale disposizione non sarebbero neanche menzionati ai paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 2 del regolamento di base.

28.

In terzo luogo, la Commissione e GMB sostengono che le conclusioni della Corte nella sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan riguardo alla disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino del regolamento di base, su cui si è fondato il Tribunale, non sarebbero applicabili alla disposizione di cui al terzo trattino.

29.

In quarto luogo, la Commissione e GMB sostengono che l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base adottata dal Tribunale priverebbe il termine «situazione finanziaria» di significato proprio e quindi di effetto utile. Tale interpretazione riconoscerebbe l’esistenza di una distorsione della situazione finanziaria solo se la Commissione prova che, allo stesso tempo, tale distorsione distorce anche i costi di produzione. Ciò sarebbe contrario all’intenzione del legislatore di prevedere due alternative nella disposizione in questione.

30.

In quinto luogo, la Commissione sostiene che l’erroneità della connessione creata dal Tribunale tra i paragrafi da 1 a 6 e il paragrafo 7 dell’articolo 2, del regolamento di base sarebbe altresì confermata, da un punto di vista sistematico, dalla circostanza che i due ultimi trattini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), hanno natura macro-economica e non hanno nessuna relazione con detti paragrafi da 1 a 6. GMB sostiene che la struttura stessa delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) del regolamento di base indica che non vi è bisogno di un esame volto a constatare una relazione tra la situazione finanziaria e la produzione e la vendita del prodotto simile in questione. Tale struttura indicherebbe che la situazione finanziaria è già considerata nel regolamento di base come fattore che ha un impatto sulla produzione e sulla vendita del prodotto simile.

31.

Nel secondo capo del suo primo motivo, GMB sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, ai punti 68, 69 e 72 della sentenza impugnata, invertendo l’onere della prova dal produttore-esportatore che domanda di beneficiare del TEM alla Commissione. Risulterebbe però in modo inequivoco dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento, nonché dalla giurisprudenza, che spetta al primo provare che le condizioni dell’economia di mercato prevalgono relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

32.

Xinyi contesta gli argomenti sollevati dalla Commissione e GMB e ritiene che l’interpretazione effettuata dal Tribunale dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base sia accurata, in linea con la volontà del legislatore dell’Unione e con la giurisprudenza della Corte.

33.

In primo luogo, l’argomento della Commissione secondo cui i termini «relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile» di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, si riferirebbero unicamente alla prima parte del primo trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di tale regolamento sarebbe incompatibile con la formulazione stessa dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, di detto regolamento, da cui risulterebbe che il criterio di concessione del TEM ivi previsto concerne anch’esso i costi di produzione del prodotto simile. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di spiegare quale sarebbe la finalità degli altri quattro criteri di concessione del TEM, se non quella di consentire l’uso dei costi e dei prezzi di vendita interni in Cina durante il periodo dell’inchiesta, nel caso in cui tali costi e prezzi di vendita siano idonei a calcolare il valore normale. La Commissione procederebbe ad un’interpretazione di tali altri criteri priva di collegamento con la finalità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base.

34.

In secondo luogo, Xinyi fa valere che il Tribunale ha potuto correttamente applicare in via analogica la sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan. Infatti, tanto in quel caso, quanto nella presente causa, le istituzioni dell’Unione avrebbero rifiutato di esaminare le prove fornite a sostegno di una domanda di concessione del TEM per giustificarne automaticamente il rigetto. Il Tribunale non avrebbe tentato di trasporre nell’analisi del terzo criterio di concessione del TEM considerazioni espresse dalla Corte in merito al primo criterio di concessione del TEM, ma si sarebbe limitato a stabilire un parallelismo tra due situazioni simili. Inoltre, proprio come nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe sempre, anche nell’analisi della condizione di cui al terzo trattino di tale disposizione, valutare l’incidenza della distorsione sui prezzi o sui costi del produttore, non potendo accontentarsi di una valutazione astratta. Le altre sentenze citate dalla Commissione a sostegno della sua tesi non sarebbero determinanti.

35.

In terzo luogo, quanto all’argomento della Commissione relativo all’effetto utile dei termini «situazione finanziaria», Xinyi fa valere che, se una distorsione di rilievo della situazione finanziaria di una società incide sui suoi prezzi piuttosto che sui suoi costi, l’interpretazione fornita dal Tribunale non priverebbe tali termini del loro effetto utile.

36.

In quarto luogo, Xinyi respinge anche l’interpretazione sistematica con riferimento al quarto e al quinto trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Secondo Xinyi, da un lato, sarebbe evidente che la circostanza, rilevante nell’ambito del quarto trattino, per cui una società non è sottoposta ad una procedura fallimentare falsa i suoi costi e i suoi prezzi. Dall’altro, allo stesso modo, l’eventuale utile, rilevante nell’ambito del quinto trattino, di un tasso di cambio più vantaggioso del tasso di mercato al momento dell’acquisto o della vendita di valute estere avrebbe ripercussioni, rispettivamente, sui costi e sui prezzi della società.

2. Valutazione

a) Osservazioni preliminari

37.

Nel quadro dei loro primi motivi di impugnazione la Commissione e GMB contestano l’interpretazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata della disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

38.

Al riguardo, occorre ricordare, a titolo preliminare, che tramite l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il legislatore dell’Unione ha inteso adottare un regime speciale che fissa norme dettagliate in materia di calcolo del valore normale relativamente alle importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ( 10 ).

39.

In virtù dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme di cui ai paragrafi da 1 a 6 del medesimo articolo, il valore normale è determinato, in linea di principio, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. Detta disposizione mira così ad evitare che vengano presi in considerazione i prezzi e i costi vigenti in paesi non retti da un’economia di mercato, nella misura in cui in questi ultimi tali parametri non sono la risultante normale delle forze che si esercitano sul mercato ( 11 ).

40.

Tuttavia, in virtù della lettera b) del citato articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni provenienti in particolare dalla Cina, il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del medesimo articolo qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui alla successiva lettera c) del citato articolo 2, paragrafo 7, sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile di cui trattasi ( 12 ).

41.

Spetta al Consiglio e alla Commissione valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri enunciati al citato articolo 2, paragrafo 7, lettera c), sono soddisfatti in vista del riconoscimento a favore di detto produttore del beneficio del TEM, ed al giudice dell’Unione verificare che tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto ( 13 ).

42.

La Corte ha inoltre riconosciuto che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base hanno carattere di eccezione e devono quindi essere interpretate restrittivamente, ciò che non può, tuttavia, consentire alle istituzioni dell’Unione di interpretarle e di applicarle in modo incompatibile con la loro formulazione e la loro finalità ( 14 ).

43.

Nel caso di specie, è pacifico che la domanda di Xinyi di beneficiare del TEM è stata respinta unicamente a motivo del fatto che tale società non aveva dimostrato di soddisfare il criterio enunciato all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, allorché la Commissione aveva considerato soddisfatti tutti gli altri quattro criteri ( 15 ).

44.

In virtù della suddetta disposizione, il produttore interessato deve presentare prove sufficienti, atte a dimostrare che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non sono soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in particolare relativamente alle svalutazioni del patrimonio, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti ( 16 ).

45.

Emerge dalla formulazione di tale disposizione che essa impone due condizioni cumulative relative, l’una, all’esistenza di una distorsione di rilievo dei costi di produzione e della situazione finanziaria dell’impresa interessata e, l’altra, al fatto che tale distorsione risulti derivare dal precedente sistema ad economia non di mercato ( 17 ).

46.

La sentenza impugnata riguarda unicamente la prima delle due condizioni citate. La determinazione della portata della seconda di tali condizioni è stata, infatti, già oggetto della succitata sentenza Commissione/Xinyi ( 18 ), in cui la Corte ha chiarito la portata della nozione di distorsione «derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato».

b) Sull’interpretazione della prima condizione prevista dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base

47.

È nel contesto descritto nella precedente sezione che occorre analizzare i primi motivi d’impugnazione sollevati dalla Commissione e da GMB, con cui esse censurano l’interpretazione effettuata dal Tribunale della prima delle due condizioni cumulative previste dalla disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, ricordata al precedente paragrafo 44.

48.

Al riguardo, nella sentenza impugnata il Tribunale parte dalla premessa secondo cui, siccome la lettera b) dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base dispone che, per poter concedere il TEM, la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore richiedente deve essere dimostrata «relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile», allora i criteri previsti nei cinque trattini di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo, alla luce dei quali la Commissione deve valutare le domande di TEM, devono riguardare «la produzione e la vendita del prodotto simile» ( 19 ).

49.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, la condizione di cui al terzo trattino, e specificamente l’esistenza di distorsioni di rilievo della situazione finanziaria dell’impresa che richiede di beneficiare del TEM, deve riguardare specificamente la produzione e la vendita del prodotto simile. Ne consegue che nel caso di misure incidenti sulla situazione finanziaria dell’impresa in via generale – e quindi non specifiche alla produzione e alla vendita del prodotto simile – la Commissione sarebbe tenuta a valutare, alla luce degli elementi prodotti durante il procedimento amministrativo, se dette misure diano effettivamente o meno luogo ad una distorsione concernente la produzione e la vendita del prodotto simile ( 20 ).

50.

Il Tribunale fonda, tra l’altro, la suddetta interpretazione restrittiva di tale criterio basandosi su una «connessione diretta» che esisterebbe, sia dal punto di vista letterale, sia dal punto di vista finalistico, tra tale criterio e il calcolo del valore normale di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base ( 21 ).

51.

Occorre pertanto verificare, alla luce degli argomenti sollevati dalla Commissione e da GMB, se tale interpretazione della disposizione in questione è corretta.

52.

A tale proposito osservo, preliminarmente, che poiché l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base esprime l’intenzione del legislatore dell’Unione di adottare un approccio specifico all’ordinamento dell’Unione e non di dare esecuzione ad obblighi particolari che comporta l’accordo antidumping ( 22 ), è solo alla luce del diritto dell’Unione che occorre interpretare detta disposizione.

53.

In tali circostanze, risulta da giurisprudenza costante che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tenere conto della lettera della stessa, nonché del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 23 ).

54.

Per quanto riguarda, l’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, occorre innanzitutto rilevare che risulta dal testo stesso della diposizione che la prima delle due condizioni cumulative, menzionate al precedente paragrafo 45, prevede due situazioni alternative che possono portare ad un rigetto di una domanda di concessione del TEM: l’esistenza di una distorsione di rilievo, da un lato, dei costi di produzione dell’impresa interessata e, dall’altro, della sua situazione finanziaria.

55.

Al riguardo, secondo giurisprudenza costante, qualora una norma di diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione ( 24 ), e ciò nella sua integralità. Ne consegue che la disposizione in causa deve essere interpretata in un senso che attribuisce ad entrambe le alternative un effetto utile.

56.

Deriva da quanto precede che alla nozione di «distorsione di rilievo della situazione finanziaria», quale prevista dalla disposizione in questione, deve essere riconosciuta una propria autonomia, definita nel contesto e alla luce dell’obiettivo della norma. La sua determinazione non può pertanto essere subordinata alla prima opzione prevista da detta disposizione ossia, l’esistenza di una distorsione di rilievo dei costi di produzione. Di conseguenza, la constatazione dell’esistenza di una distorsione di rilievo della situazione finanziaria dell’impresa richiedente il TEM derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato è sufficiente, in quanto tale, per rigettare tale richiesta.

57.

Sempre dal punto di vista letterale, occorre rilevare che il termine «situazione finanziaria» non è accompagnato da alcuna specificazione che ne restringa in qualche modo la portata. In tali circostanze, occorre pertanto a mio avviso attribuire a tale termine una portata ampia, che comprenda nell’ambito di applicazione della disposizione, nei limiti indicati più nel dettaglio nei paragrafi che seguono, qualunque fattore significativamente distorsivo della situazione finanziaria dell’impresa, che derivi dal precedente sistema ad economia non di mercato.

58.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata ritengo, invece, che dalla lettera della disposizione in questione non risulti alcuna connessione diretta tra l’esistenza di una distorsione di rilievo della situazione finanziaria e il calcolo del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Più in particolare, l’esistenza di una tale connessione diretta non si può, a mio avviso, desumere dai parametri indicati nella seconda parte del terzo trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Al riguardo rilevo che non è controverso che tale lista abbia carattere meramente indicativo e che, quindi, gli elementi ivi indicati siano dei semplici esempi di fattori che possono dar luogo a distorsioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma. Niente indica invece che tale elencazione esemplificativa sia diretta a creare una connessione tra la disposizione di cui al terzo trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e il calcolo del valore normale di cui ai paragrafi da 1 a 6, dello stesso articolo.

59.

L’assenza di connessione diretta tra l’analisi da effettuare ai sensi del paragrafo 7 e quella da effettuare ai sensi dei paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 del regolamento di base – nel senso che, come sembra suggerire il Tribunale la prima deve essere effettuata necessariamente alla luce della seconda ( 25 ) – appare del resto confermata da un punto di vista sistematico.

60.

In effetti, mentre le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base presentano un nesso con le metodologie di calcolo del valore normale previste nell’articolo 2 dell’accordo antidumping, ciò non vale per l’articolo 2, paragrafo 7, dello stesso regolamento. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti paragrafi 38 e 52, mediante tale paragrafo 7 il legislatore dell’Unione ha inteso adottare un regime speciale, specifico al diritto dell’Unione per il calcolo del valore normale relativamente alle importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato, regime che non è inteso a dare esecuzione a obblighi particolari derivanti dall’accordo antidumping.

61.

In tale regime speciale, la regola è che, ai sensi della lettera a), del suddetto paragrafo 7, in caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato il valore normale è calcolato in base al sistema del «paese di riferimento». A titolo di eccezione, ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, il legislatore dell’Unione ha inteso offrire la possibilità, in particolare ai produttori cinesi, di essere riconosciuti come soggetti che operano nelle condizioni di un’economia di mercato e, pertanto, di ottenere il valore normale sulla base dei loro prezzi e costi reali, secondo un’analisi caso per caso esclusivamente a condizione che essi dimostrino di soddisfare le cinque condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che possano pertanto essere considerati come operanti in condizioni di economia di mercato. In caso contrario il metodo del paese di riferimento si applica «automaticamente» ( 26 ).

62.

Consegue da quanto precede che l’applicabilità del regime speciale previsto dal suddetto paragrafo 7 non presuppone in alcun modo, come considerato invece dal Tribunale, un’analisi a livello dell’impresa che porti a concludere che l’applicazione delle regole di cui ai paragrafi da 1 a 6 darebbe luogo a risultati artificiosi. Far dipendere l’applicazione del regime speciale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base da un’analisi degli eventuali risultati derivanti dall’applicazione del regime generale è a mio avviso manifestamente contrario alla sistematica delle disposizioni in causa ( 27 ).

63.

Sempre da un punto di vista sistematico, occorre tuttavia, rilevare che, come osservato dal Tribunale, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base prevede che il produttore-esportatore che richiede il TEM debba dimostrare la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato «relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile».

64.

Tuttavia, ciò non comporta, a mio avviso, necessariamente che per poter rientrare nell’ambito di applicazione delle condizioni previste nei cinque trattini di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo, alla luce dei quali la Commissione deve valutare le domande di TEM, una misura che sia suscettibile di alterare i parametri propri di un’economia di mercato deve riguardare specificamente «la produzione e la vendita del prodotto simile».

65.

Per ciò che riguarda, più in particolare, la seconda alternativa della prima condizione prevista dal terzo trattino della disposizione in questione, ritengo che non si possa desumere dalla disposizione di cui alla lettera b) menzionata al paragrafo 63, che tale condizione deve essere interpretata restrittivamente nel senso che solo le distorsioni di rilievo della situazione finanziaria che riguardino specificamente la «produzione e la vendita del prodotto simile» possono giustificare il rigetto della domanda di TEM e che pertanto in caso di misure che distorcono significativamente la situazione finanziaria dell’impresa che richiede il TEM derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, ma che non sono specifiche al prodotto simile, la Commissione sarebbe tenuta a provare il nesso esistente tra la misura stessa e «la produzione e la vendita del prodotto simile».

66.

Una lettura talmente restrittiva della disposizione del suddetto terzo trattino, risulta a mio avviso contraria non solo alla sua lettera, la quale non prevede in alcun modo una tale distinzione tra le misure incidenti sulla situazione finanziaria dell’impresa in questione, ma è contraria anche alla sistematica e alla finalità della disposizione, nonché alla ripartizione dell’onere della prova prevista dallo stesso articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

67.

In effetti, da un punto di vista sistematico, come evidenziato a giusto titolo dalla Commissione e come del resto ammesso da Xinyi stessa, le condizioni previste al quarto e al quinto trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base – riguardanti rispettivamente l’assoggettamento a leggi in materia fallimentare e di proprietà, e le conversioni dei tassi di cambio – concernono parametri che, per definizione, non hanno alcuna relazione diretta con la «produzione e la vendita del prodotto simile». Tali condizioni si riferiscono ad alterazioni dei parametri propri di un’economia di mercato che indirettamente sono suscettibili di distorcere i costi e i prezzi di un’impresa. Appare pacifico che, in presenza di misure che alterino tali parametri la Commissione non è tenuta a provare l’esistenza di un nesso tra tali misure e la produzione e la vendita del prodotto simile.

68.

Un approccio analogo deve a mio avviso essere applicato per misure derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato che provochino distorsioni di rilievo della situazione finanziaria dell’impresa richiedente il TEM, quali regimi fiscali privilegiati. In assenza di prova contraria, che deve essere fornita dall’impresa interessata, la Commissione può presumere che misure di tal tipo siano suscettibili di distorcere i costi e i prezzi dell’impresa e quindi indirettamente anche la «produzione e la vendita del prodotto simile».

69.

Tale interpretazione non restrittiva della norma in questione è conforme agli obiettivi generali del regime speciale istituito all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il quale come rilevato ai precedenti paragrafi 39 e 40 mira ad evitare che vengano presi in considerazione i prezzi e i costi vigenti in paesi non retti da un’economia di mercato, nella misura in cui in questi ultimi tali parametri non sono la risultante normale delle forze che si esercitano sul mercato, e ciò indipendentemente dal carattere diretto o indiretto delle conseguenze esercitate dalle misure che danno luogo ad alterazioni dei parametri propri di un’economia di mercato sui prezzi e sui costi del prodotto simile.

70.

Detta interpretazione non restrittiva è altresì conforme alla finalità specifica della condizione prevista dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base, la quale distinguendo esplicitamente tra distorsioni dei costi di produzione e distorsioni della «situazione finanziaria», considerata in generale senza ulteriori specificazioni, intende ricomprendere nel suo ambito di applicazione non solo alterazioni dirette dei costi di produzione, ma anche altre distorsioni, anche di carattere indiretto e non necessariamente limitate ai costi di produzione, che abbiano un’incidenza sulla situazione finanziaria di un’impresa richiedente il beneficio del TEM.

71.

Inoltre, ritengo che, come fatto valere da GMB nel secondo capo del suo primo motivo d’impugnazione, l’interpretazione restrittiva effettuata dal Tribunale della condizione prevista dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base, secondo cui in caso di distorsioni di rilievo della situazione finanziaria dell’impresa che richiede il TEM derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, ma che non riguardano in modo specifico il prodotto simile, la Commissione sarebbe tenuta a provare il nesso esistente tra la misura stessa e la produzione e la vendita del prodotto simile, è contraria alla ripartizione dell’onere della prova quale prevista dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) dello stesso regolamento, letto alla luce della giurisprudenza.

72.

Risulta, infatti, da giurisprudenza costante che l’onere della prova incombe al produttore che desidera valersi del TEM in virtù dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e che a tale scopo, la domanda presentata da detto produttore deve contenere prove sufficienti, come specificate nel paragrafo 7, lettera c), dello stesso articolo, del fatto che esso opera in condizioni di un’economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell’Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status ( 28 ).

73.

Ne consegue che, a mio avviso, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 60 della sentenza impugnata, nel caso di misure che provocano distorsioni di rilievo della situazione finanziaria dell’impresa che richiede il TEM derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato che non riguardano in modo specifico il prodotto simile, la Commissione non è tenuta a provare l’esistenza di un nesso tra la misura stessa e la produzione e la vendita del prodotto simile, ma spetta, invece, all’impresa richiedente provare che, nonostante tali misure distorsive, essa opera in condizioni di un’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

74.

Infine, ritengo che le considerazioni che precedono non sono rimesse in alcun modo in discussione dalla sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan, cui il Tribunale si è riferito, per analogia, per fondare la sua interpretazione restrittiva della disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base. In effetti, da un lato, tale sentenza concerne l’interpretazione della condizione di cui al primo trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Tale disposizione, già in ragione solamente del suo tenore letterale, presuppone esplicitamente un’ingerenza effettiva sui prezzi, sui costi e sui fattori produttivi ( 29 ). In virtù del tenore letterale della disposizione di cui al terzo trattino, la quale si riferisce alla «situazione finanziaria» in generale, dubito che, come considerato dal Tribunale ai punti da 59 a 61 della sentenza impugnata, le considerazioni effettuate dalla Corte ai punti da 78 a 82 della sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan per interpretare la condizione prevista dal primo trattino, siano automaticamente applicabili per interpretare la condizione di cui a detto terzo trattino ( 30 ).

75.

Dall’altro lato, occorre rilevare che nella sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan la Corte (e il Tribunale) avevano censurato la Commissione per aver completamente ignorato gli elementi forniti dall’impresa in questione senza valutare se tali elementi fossero sufficienti per dimostrare che essa soddisfaceva alla duplice condizione enunciata all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino del regolamento di base ( 31 ). Nella presente fattispecie, come risulta dai precedenti paragrafi 7 e 9, e più nel dettaglio dai punti da 63 a 65 della sentenza impugnata, la Commissione non ha invece ignorato gli elementi addotti da Xinyi, ma li ha valutati e li ha respinti.

76.

Risulta da tutte le considerazioni che precedono che, a mio avviso, l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base effettuata dal Tribunale ai punti da 55 a 61 della sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto e che quindi i primi motivi di impugnazione sollevati dalla Commissione e da GMB devono essere accolti. La constatazione che precede è sufficiente per annullare la sentenza impugnata. Ne consegue che è solo a titolo sussidiario che analizzerò, brevemente, gli altri motivi di impugnazione sollevati dalla Commissione e da GMB.

B.   Sui motivi relativi ad errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base

1. Argomenti delle parti

77.

Con i loro secondi motivi la Commissione e GMB sostengono che, in ogni caso, il Tribunale è incorso in vari errori di diritto ai punti da 62 a 73 della sentenza impugnata nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

78.

In primo luogo, secondo la Commissione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il costo del capitale di una società costituisce un fattore, come ad esempio il costo della manodopera, che ha un effetto diretto sui costi di produzione in quanto aumenta l’importo del margine operativo lordo (EBIDTA). In secondo luogo, secondo la Commissione, ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe rimesso in dubbio il carattere «di rilievo» della distorsione. Tuttavia, esso non avrebbe risposto ad argomenti della Commissione, non avrebbe fornito una motivazione sufficiente e avrebbe commesso errori nella qualificazione giuridica dei fatti. Da un lato, esso non avrebbe considerato gli argomenti relativi alla natura illimitata nel tempo degli sgravi fiscali di cui trattasi, nonché alla circostanza che i dazi sono imposti in prospettiva, per una durata di cinque anni prorogabile. Dall’altro, il Tribunale non avrebbe considerato i suoi argomenti relativi al diritto degli aiuti di Stato. In terzo luogo, sia la Commissione, sia GMB contestano al Tribunale di non aver rispettato il potere discrezionale di cui la Commissione gode in materia di difesa commerciale e di aver sostituito la propria valutazione a quella di tale Istituzione.

79.

Xinyi replica, anzitutto, che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, la questione del carattere di rilievo delle distorsioni non è stata esaminata in dettaglio nel regolamento controverso e nel corso dell’inchiesta. La Commissione avrebbe erroneamente ritenuto di poter respingere la sua domanda di concessione del TEM senza esaminare né rispondere alle prove e agli argomenti da essa dedotti, che avrebbero dimostrato che le distorsioni non erano rilevanti, in quanto le esenzioni fiscali di cui trattasi equivalevano appena all’1,34% dei suoi costi totali e all’1,14% del suo fatturato totale. Il Tribunale avrebbe quindi censurato la Commissione per non aver esaminato in modo appropriato le prove prodotte da Xinyi.

80.

Argomentando, dinanzi al Tribunale, che i vantaggi fiscali erano rilevanti, la Commissione avrebbe contraddetto la posizione tenuta nel corso dell’inchiesta, in cui essa non ha contestato la tesi di Xinyi secondo cui tali vantaggi non erano rilevanti né in valore assoluto né in valore relativo. Inoltre, nel corso dell’indagine, la Commissione avrebbe riconosciuto che tali vantaggi erano limitati nel tempo. Xinyi aggiunge che, nell’ambito dell’inchiesta anti-sovvenzioni parallela, la Commissione ha fissato ad un valore pari allo 0% il vantaggio conferito da ciascuno dei due regimi fiscali in questione, il che metterebbe in dubbio anche la presunta entità dei pretesi vantaggi. Inoltre, la motivazione fornita dal Tribunale nella sentenza impugnata sarebbe sufficiente. Peraltro, l’affermazione della Commissione secondo cui la possibilità per una società di beneficiare del TEM non può dipendere dai suoi risultati durante un anno determinato, sarebbe inesatta. La Commissione procederebbe, infatti, al riesame del TEM dei produttori esportatori cinesi in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, quando dispone di prove che giustificano un siffatto riesame. Infine, i riferimenti al diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato sarebbero irrilevanti.

2. Valutazione

81.

Come rilevato al precedente paragrafo 76 analizzerò solo ad abundantiam gli argomenti sollevati nei presenti motivi ( 32 ).

82.

Al riguardo, in primo luogo, risulta dai punti 66 e 67, nonché 68, 69 e 72 della sentenza impugnata che – applicando l’interpretazione a mio avviso erronea dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base da esso sviluppata precedentemente – nella presente fattispecie il Tribunale, ha fondamentalmente censurato la Commissione per essersi basata, per respingere la domanda di concessione del TEM di Xinyi, sul vantaggio finanziario conferito in generale dai regimi fiscali privilegiati in questione, senza identificare un legame con alcun elemento relativo alla produzione o alla vendita del prodotto simile considerato e, più specificamente, senza chiarire il nesso tra il vantaggio relativo alla possibilità di attirare capitali ad aliquote ridotte da essa identificato e la produzione o la vendita del prodotto simile.

83.

Consegue da ciò che, contrariamente a quanto sostenuto da Xinyi, il Tribunale ha censurato la Commissione per essere incorsa in un errore metodologico nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base e per non aver svolto un complemento di analisi per dimostrare l’esistenza di una connessione tra la pretesa distorsione causata dai regimi fiscali in causa e la produzione e la vendita del prodotto simile.

84.

In secondo luogo, concordo con l’argomento con cui la Commissione fa valere che il capitale costituisce uno dei fattori produttivi e che pertanto misure che incidono sul suo costo, offrendo ad esempio la possibilità di accedere a finanziamenti a costi più bassi in ragione di regimi fiscali preferenziali fondati su misure derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, possono senza dubbio dar luogo a una distorsione della situazione finanziaria che può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino. Ne consegue che il ragionamento del Tribunale ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, oltre ad essere fondato su un’interpretazione erronea della norma pertinente, è, a mio avviso, anche erroneo da questo punto di vista.

85.

In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non ritengo che il Tribunale ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata abbia rimesso in dubbio il carattere «di rilievo» della distorsione della situazione finanziaria derivante dai regimi fiscali preferenziali in causa. Tali punti sembrano piuttosto indicare che, secondo il Tribunale, il complemento di analisi menzionato al precedente paragrafo 83, che a suo avviso la Commissione avrebbe dovuto svolgere, era «a maggior ragione» necessario alla luce degli elementi presentati da Xinyi. Tali punti sembrerebbero quindi aver carattere rafforzativo del ragionamento sviluppato nei punti precedenti della sentenza impugnata.

86.

In quarto luogo, riguardo all’argomento della Commissione e di GMB secondo cui il Tribunale non avrebbe rispettato il potere discrezionale di cui la Commissione gode in materia di difesa commerciale, rinvio per un’analisi dettagliata del quadro giurisprudenziale alle mie recentissime conclusioni nella causa Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube ( 33 ). Al riguardo, poiché nell’analisi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che deve esaminare la Commissione gode di un ampio potere discrezionale ( 34 ), il controllo giurisdizionale in tale ambito è limitato.

87.

Nel caso in esame, i punti da 66 a 73 della sentenza impugnata mostrano un grado di intervento piuttosto elevato da parte del Tribunale nell’analisi svolta dalla Commissione riguardo all’esistenza nella presente fattispecie di una distorsione della situazione finanziaria di rilievo. Un intervento di tal genere si concilia, a mio avviso, difficilmente con il sindacato giurisdizionale limitato prescritto dalla giurisprudenza in casi di tal genere. In effetti, mentre ai punti da 66 a 68 della sentenza impugnata il Tribunale sulla base della sua interpretazione – a mio avviso erronea – dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base, censura alla Commissione di essere incorsa in errori di diritto nella sua analisi, ai punti da 69 a 71, tuttavia, il Tribunale si spinge fino a valutare l’incidenza dei regimi fiscali in causa sulla capacità di attirare investitori alla luce del fatturato dell’impresa e del valore assoluto del beneficio derivante da tali regimi. Così facendo, il Tribunale a mio avviso, travalica i confini del sindacato giurisdizionale, limitato, sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione.

88.

Consegue da quanto precede che, a mio avviso, anche i secondi motivi sollevati dalla Commissione e da GMB devono essere accolti.

C.   Sui motivi relativi ai vizi procedurali

1. Argomenti delle parti

89.

Con i loro terzi motivi, la Commissione e GMB censurano il Tribunale per aver commesso irregolarità procedurali.

90.

La Commissione sostiene, anzitutto, che il Tribunale ha statuito ultra petita. A suo avviso, nel ricorso di primo grado, Xinyi non avrebbe sviluppato nessuno degli argomenti di diritto esposti ai punti da 55 a 61 della sentenza impugnata. Inoltre, ed in ogni caso, il Tribunale non avrebbe posto la Commissione in condizione di presentare la propria posizione su tali argomenti fondamentali. Così facendo, esso avrebbe violato il suo diritto ad un processo equo, che richiederebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio sugli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento.

91.

Anche GMB ritiene che il Tribunale abbia statuito ultra petita in quanto risulterebbe dal punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata che esso ha annullato integralmente il regolamento controverso, allorché Xinyi nel suo ricorso di primo grado, aveva chiesto l’annullamento di tale regolamento solo nella parte in cui la riguardava.

92.

Xinyi contesta tali argomenti. Quanto agli argomenti della Commissione, Xinyi sostiene di aver fatto valere, nel secondo capo del primo motivo di ricorso, che la Commissione non aveva constatato che sussistesse una distorsione «di rilievo» dal momento che l’incidenza finanziaria dei due regimi fiscali favorevoli in questione era inferiore all’1,5% dei costi di produzione o del fatturato durante il periodo dell’inchiesta. Xinyi avrebbe altresì fatto valere, al punto 29 della sua memoria di replica che occorreva fare riferimento alla sua situazione finanziaria nel corso del periodo dell’inchiesta, dal momento che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base si inserisce nel calcolo del dumping e che quest’ultimo riguarda le vendite e i costi del periodo dell’inchiesta. La Commissione avrebbe avuto la possibilità di rispondere nella controreplica in primo grado e in occasione delle due udienze tenutesi dinanzi al Tribunale. Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe solo convalidato l’approccio proposto da Xinyi. Quanto all’argomento di GMB, secondo Xinyi sarebbe evidente che il Tribunale intendeva annullare il regolamento controverso solo nei suoi confronti e che si tratterebbe di un errore materiale correggibile.

2. Valutazione

93.

Per ciò che riguarda, in primo luogo, il terzo motivo di GMB in cui questa fa valere che il Tribunale ha statuito ultra petita, rilevo che alla lettura del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, congiuntamente con il punto 74 della stessa, è manifesto che il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella sua integralità, allorché come risulta esplicitamente dal punto 31 della stessa sentenza, Xinyi aveva richiesto l’annullamento di tale regolamento solo nella misura in cui esso la riguardava. Il Tribunale ha quindi statuito ultra petita ( 35 ). Il terzo motivo di GMB deve pertanto, a mio avviso, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata nella misura in cui essa annulla il regolamento controverso erga omnes e non solo limitatamente a Xinyi.

94.

Per ciò che riguarda, in secondo luogo, la censura della Commissione secondo cui il Tribunale ha statuito ultra petita in quanto esso avrebbe proceduto ad un’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base che non era stata invocata in primo grado da Xinyi, ritengo che essa non debba essere accolta. In effetti risulta dalla giurisprudenza, che, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare il quadro della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee ( 36 ). La facoltà di procedere all’interpretazione della disposizione che deve applicare ai fatti di specie è inerente al ruolo del giudice e non può costituire una statuizione ultra petita.

95.

Per ciò che riguarda, in terzo luogo, la censura della Commissione relativa alla violazione del diritto ad un processo equo, risulta dalla giurisprudenza che, per soddisfare le condizioni connesse a tale diritto, occorre che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento ( 37 ). Nella presente fattispecie, il procedimento dinanzi al Tribunale riguardava la portata e l’applicazione in concreto della condizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base. Tali questioni erano oggetto del secondo capo del primo motivo di ricorso di Xinyi e su di esse la Commissione ha avuto modo di prendere posizione sia durante il primo, sia durante il secondo procedimento dinanzi al Tribunale ( 38 ). Ne consegue che anche tale censura della Commissione deve essere, a mio avviso, respinta e che, pertanto, il terzo motivo della Commissione deve esser respinto nella sua integralità.

96.

In conclusione, risulta da tutto quanto precede che, a mio avviso, i primi e i secondi motivi d’impugnazione sollevati dalla Commissione e da GMB, nonché il terzo motivo sollevato da GMB devono essere accolti e che, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata.

VII. Sul ricorso dinanzi al Tribunale.

97.

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

98.

Ritengo che ciò sia il caso per il secondo capo del primo motivo di ricorso sollevato da Xinyi dinanzi al Tribunale, riassunto ai punti 37 e 38 della sentenza impugnata. Al riguardo rilevo che risulta dal considerando 33 del regolamento controverso e dalle lettere della Commissione del 22 agosto 2013 e del 13 settembre 2013, riprese ai punti da 63 a 65 della sentenza impugnata, che la Commissione ha respinto la domanda di concessione del TEM di Xinyi in ragione dei vantaggi finanziari notevoli derivanti dall’effetto combinato dei regimi fiscali preferenziali menzionati al precedente paragrafo 8 i quali sono stati considerati capaci di influire sulla situazione finanziaria ed economica della società nel suo insieme, potendo perseguire l’obiettivo di attirare capitali a tassi ridotti. La Commissione ha altresì considerato che il vantaggio assoluto conferito durante il periodo d’inchiesta non è necessariamente un criterio decisivo per valutare il carattere di rilievo della distorsione, in quanto tale valutazione deve riguardare l’impatto d’insieme della misura sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa.

99.

Ritengo che tali considerazioni non siano viziate da alcun errore manifesto di valutazione. In effetti, risulta dall’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino delineata ai precedenti paragrafi 56, 57, 62, 65, da 68 a 70 e 73, che, come rilevato al paragrafo 84, misure quali regimi fiscali preferenziali, derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, che incidono sul costo del capitale, offrendo ad esempio la possibilità di accedere a finanziamenti a costi più bassi in ragione dei vantaggi fiscali che esse conferiscono, possono dar luogo a distorsioni di rilievo della situazione finanziaria dell’impresa che possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

100.

Al riguardo ricordo che, come rilevato al precedente paragrafo 72 l’onere della prova incombe al produttore che desidera valersi del TEM di provare che, nonostante tali regimi fiscali preferenziali, esso operava in condizioni di un’economia di mercato. A tal fine, Xinyi ha argomentato che detti regimi avevano un impatto finanziario pari a meno dell’1,5% dei costi di produzione o del fatturato, senza tuttavia spiegare perché tali elementi (ossia i costi di produzione o il fatturato) debbano costituire il quadro di riferimento dell’analisi, né perché l’esame degli effetti della distorsione causata da tali regimi fiscali debba essere limitato al periodo d’inchiesta, allorché la portata temporale dei vantaggi fiscali non lo è. Xinyi non ha, inoltre, fornito nessuna informazione riguardo all’impatto di tali misure sulla sua situazione finanziaria generale, né sull’incidenza di tali vantaggi fiscali sul suo costo di accesso al capitale. In tale contesto, il secondo capo del primo motivo deve, a mio avviso, essere respinto.

101.

Ritengo, invece, che lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire sui restanti motivi di ricorso che non sono stati analizzati dal Tribunale nella sentenza impugnata e per i quali non si può escludere che sia necessario un complemento di istruzione. In tali condizioni ritengo che la causa debba essere rinviata al Tribunale affinché questo possa decidere su tali restanti motivi di ricorso.

VIII. Sulle spese

102.

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Dato che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, la decisione sulle spese è riservata.

IX. Conclusione

103.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T‑586/14 RENV, EU:T:2019:668) è annullata;

il secondo capo del primo motivo di ricorso sollevato da Xinyi PV Products (Anhui) Holdings è respinto;

la causa è rinviata al Tribunale affinché si pronunci sui restanti motivi;

la decisione sulle spese è riservata.


( 1 ) Lingua originale: l’italiano.

( 2 ) T‑586/14 RENV, EU:T:2019:668.

( 3 ) GU 2014, L 142, pag. 1.

( 4 ) GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22; tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

( 5 ) Sentenza del 16 marzo 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T‑586/14, EU:T:2016:154).

( 6 ) «In particular», nella versione inglese, «notamment» nella versione francese, «insbesondere» nella versione tedesca, «particularmente» nella versione spagnola, «nomeadamente» nella versione portoghese e «in het bijzonder» nella versione neerlandese. Sembrerebbe esserci un’imprecisione nella traduzione italiana della diposizione in questione, in quanto, in tale versione il termine «anche» si riferisce solo al primo parametro previsto dalla disposizione in questione ossia «la svalutazione degli attivi» allorché nelle suindicate versioni linguistiche i termini summenzionati sono posti prima dell’elenco dei vari parametri ivi menzionati e specificano quindi inequivocabilmente il carattere meramente indicativo di tale elenco. Tale carattere indicativo non è comunque in alcun modo contestato.

( 7 ) Con decisione del presidente della Corte dell’11 marzo 2020, le cause C‑884/19 P e C‑888/18 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

( 8 ) La Commissione fa valere una violazione anche dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. Il primo motivo d’impugnazione presentato da GMB è diretto solo contro i punti 59, 60, 61 e 68, della sentenza impugnata.

( 9 ) Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103).

( 10 ) Sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 47). Per approfondimenti sull’introduzione nel regolamento di base della disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, v. paragrafi 53 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2017:938).

( 11 ) Sentenze Consiglio/Zhejiang Xinan, punto 66 e Commissione/Xinyi punto 64.

( 12 ) Sentenze Consiglio/Zhejiang Xinan, punto 67 e Commissione/Xinyi, punto 65. Riguardo alle motivazioni che hanno portato all’introduzione di tali disposizioni, con specifico riferimento alla Repubblica popolare cinese, v. anche rispettivamente i punti 68 e 69 e i punti 75 e 76 di tali sentenze.

( 13 ) Sentenze del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punto 32) e Consiglio/Zhejiang Xinan, punto 70.

( 14 ) V. sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan, punto 93.

( 15 ) V. sentenza Commissione/Xinyi, punto 68.

( 16 ) V. sentenza Commissione/Xinyi, punto 70.

( 17 ) V. sentenza Commissione/Xinyi punto 70.

( 18 ) V. paragrafi 13 e 14 supra.

( 19 ) V. punti 54 e 55 della sentenza impugnata.

( 20 ) V. punti 59 e 60 della sentenza impugnata, nonché l’applicazione di tale principio ai punti 67 e segg. della stessa sentenza.

( 21 ) V. rispettivamente, punto 59 prima frase e punto 61 ultima frase della sentenza impugnata.

( 22 ) V. sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 4850).

( 23 ) V., inter alia, sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) V., inter alia, sentenza del 21 marzo 2019, Falck Rettungsdienste e Falck (C‑465/17, EU:C:2019:234, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) V. punto 61, ultima frase, e anche punto 68 della sentenza impugnata.

( 26 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2017:938, paragrafo 63).

( 27 ) A tale riguardo rilevo altresì che il riferimento per analogia nel punto 61 della sentenza impugnata, al punto 82 della sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan, non appare pertinente per giustificare l’esistenza della connessione diretta tra i paragrafi da 1 a 6 e il paragrafo 7 dell’articolo 2, del regolamento di base.

( 28 ) V. sentenza del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punto 32).

( 29 ) V. sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan, punti 79 e 80.

( 30 ) Per un caso in cui la Corte ha considerato il riferimento alla sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan come privo di pertinenza, v. sentenza dell’11 settembre 2014, Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio (C‑602/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:2203, punto 56).

( 31 ) V. sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan, punti da 85 a 87.

( 32 ) Il secondo motivo di impugnazione della Commissione è, tra l’altro, sollevato solo a titolo sussidiario, nel caso in cui il primo non fosse accolto.

( 33 ) Conclusioni del 1o luglio 2021, (C‑891/19 P, EU:C:2021:533), paragrafi 29 e, per analogia, 160 e segg. e giurisprudenza citata.

( 34 ) V., con riferimento alla giurisprudenza di cui alla nota precedente, sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan, punto 86.

( 35 ) V., specificamente in materia di antidumping, sentenza del 15 febbraio 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 24 in fine e giurisprudenza citata).

( 36 ) V., da ultimo, sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 58 e giurisprudenza citata).

( 37 ) V. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 56).

( 38 ) Al riguardo si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2013:578, paragrafo 116 e giurisprudenza ivi citata) e quelle dell’avvocato generale Sharpston nella causa Deltafina/Commissione (C‑578/11 P, EU:C:2014:199, punti da 98 a 100). Per ciò che riguarda gli elementi di diritto sembrerebbe che la giurisprudenza menzionata alla nota precedente si applichi ove il giudice intenda sollevare d’ufficio nuovi elementi di diritto che hanno una portata decisiva sulla decisione finale, come un nuovo motivo rilevato d’ufficio (v. sentenza Commissione/Irlanda ivi citata) o la qualificazione d’ufficio di una clausola contrattuale come abusiva (v. sentenza del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, punti 3031).

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