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Document 62019CB0399

    Causa C-399/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA e a. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica – Costi amministrativi dell’autorità di regolamentazione nazionale che possono essere coperti da un diritto – Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi)

    GU C 287 del 31.8.2020, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/18


    Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA e a.

    (Causa C-399/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica - Costi amministrativi dell’autorità di regolamentazione nazionale che possono essere coperti da un diritto - Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi)

    (2020/C 287/26)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

    Convenute: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, Postepay SpA, già PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

    Nei confronti di: Telecom Italia SpA, Fastweb SpA, Wind Tre SpA, Sky Italia SpA, Vodafone Omnitel BV, Vodafone Italia SpA

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che i costi che possono essere coperti da un diritto imposto in forza di tale disposizione alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica sono unicamente quelli relativi alle tre categorie di attività dell’autorità nazionale di regolamentazione menzionate in tale disposizione, comprese le funzioni relative alla regolazione, alla vigilanza, alla composizione delle controversie e sanzionatorie, senza limitarsi ai costi sostenuti per l’attività di regolazione ex ante del mercato.

    2)

    L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall’altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi.


    (1)  GU C 312 del 16. 9. 2019.


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