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Document 62019CA0371

    Causa C-371/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 – Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Articoli 9 e 10 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 20 – Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione – Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete – Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta – Principio della neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Ricevibilità]

    GU C 28 del 25.1.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 28/6


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

    (Causa C-371/19) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 - Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro - Direttiva 2008/9/CE - Modalità di rimborso dell’IVA - Articoli 9 e 10 - Articolo 15, paragrafo 1 - Articolo 20 - Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione - Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete - Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta - Principio della neutralità fiscale - Principio di proporzionalità - Ricevibilità)

    (2021/C 28/08)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Jokubauskaitė e R. Pethke, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: S. Eisenberg e J. Möller, agent)

    Dispositivo

    1)

    Respingendo le richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) presentate prima del 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo del rimborso, ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti d’importazione richiesti dalla normativa dello Stato membro di rimborso in forza dell’articolo 10 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, senza previamente invitare i richiedenti a integrare le proprie richieste di rimborso mediante presentazione, ove necessario oltre tale data, delle suddette copie o a fornire adeguate informazioni tali da rendere possibile il trattamento di dette richieste, la Repubblica federale di Germania, violando il principio della neutralità dell’IVA nonché l’effetto utile del diritto al rimborso dell’IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché dell’articolo 5 della direttiva 2008/9.

    2)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    3)

    La Repubblica federale di Germania sopporta, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della Commissione europea.

    4)

    La Commissione europea sopporta un terzo delle proprie spese.


    (1)  GU C 213 del 24.6.2019.


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