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Document 62019CA0077

    Causa C-77/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Kaplan International Colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri – Applicabilità ai gruppi IVA – Articolo 11 – Gruppo IVA]

    GU C 28 del 25.1.2021, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 28/3


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Kaplan International Colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

    (Causa C-77/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri - Applicabilità ai gruppi IVA - Articolo 11 - Gruppo IVA)

    (2021/C 28/03)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    First-tier Tribunal (Tax Chamber)

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Kaplan International Colleges UK Ltd

    Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

    Dispositivo

    L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone a un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest’ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L’esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell’associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo. nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone a un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest’ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L’esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell’associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo.


    (1)  GU C 131 dell’8.4.2019.


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