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Document 62019CA0025

    Causa C-25/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Corporis sp. z o.o. / Gefion Insurance A/S (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Rappresentanza di un’impresa di assicurazione non vita – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Notificazione o comunicazione degli atti – Ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Non applicabilità)

    GU C 137 del 27.4.2020, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 137/22


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Corporis sp. z o.o. / Gefion Insurance A/S

    (Causa C-25/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2009/138/CE - Rappresentanza di un’impresa di assicurazione non vita - Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale - Notificazione o comunicazione degli atti - Ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Non applicabilità)

    (2020/C 137/29)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Okręgowy w Poznaniu

    Parti

    Ricorrente: Corporis sp. z o.o.

    Convenuta: Gefion Insurance A/S

    Dispositivo

    L’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), letto in combinato disposto con l’articolo 151 della medesima direttiva e con il considerando 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un’impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante include altresì la legittimazione di tale rappresentante a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale.


    (1)  GU C 164 del 13.5.2019.


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