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Document 62018TN0017

Causa T-17/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Delfant Hoylaerts /Commissione

GU C 104 del 19.3.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/44


Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Delfant Hoylaerts /Commissione

(Causa T-17/18)

(2018/C 104/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isabelle Delfant Hoylaerts (Montredon-des-Corbières, Francia) (rappresentante: E. Conquet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di rigetto della Commissione del 21 marzo 2017;

annullare la decisione implicita di rigetto della Commissione del 20 ottobre 2017;

condannare la Commissione a farsi carico delle spese inerenti all’istituto medico-educativo a partire dal 20 ottobre 2017;

condannare la Commissione a pagare alla sig.ra Delfant Hoylaerts EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale e finanziario;

condannare la Commissione alle spese e a pagare alla sig.ra Delfant Hoylaerts EUR 3 000 a titolo di spese irripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, le cui disposizioni sono recepite dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 20, nonché dalla guida relativa agli interventi della Commissione per i figli con disabilità del personale statutario.

A parere della ricorrente, la Commissione avrebbe violato le disposizioni sopra menzionate adottando la decisione di rifiutare di prendere in carico le spese inerenti a un istituto medico-educativo (in prosieguo: l’«IME») per suo figlio disabile. A tal proposito, essa ritiene che suddetta decisione si basi su un’incomprensione puramente amministrativa e che il fondamento giuridico su cui la Commissione si sarebbe basata non sussista.

Infine, la ricorrente sostiene che il comportamento abusivo della Commissione comporta gravi conseguenze, in quanto ella non sarebbe in grado di far fronte da sola alle spese dell’IME, nonostante il sostegno di tale istituto sia vitale per suo figlio. Pertanto, la sua situazione morale e finanziaria sarebbe aggravata dall’illecito della Commissione.


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