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Document 62018CN0501
Case C-501/18: Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) lodged on 30 July 2018 — BT v Balgarska narodna banka
Causa C-501/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 30 luglio 2018 — BT / Balgarska narodna banka
Causa C-501/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 30 luglio 2018 — BT / Balgarska narodna banka
GU C 364 del 8.10.2018, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 364/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 30 luglio 2018 — BT / Balgarska narodna banka
(Causa C-501/18)
(2018/C 364/05)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: BT
Resistente: Balgarska narodna banka
Questioni pregiudiziali
1) |
Se dai principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione discenda che un giudice nazionale è tenuto a qualificare d’ufficio una domanda come azione fondata sull’inadempimento, da parte di uno Stato membro, di un obbligo derivante dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), qualora la domanda abbia ad oggetto la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione, che siano stati causati da un’autorità di uno Stato membro, e:
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2) |
Se dal considerando 27 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), discenda che la raccomandazione formulata in base all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, nella quale è stata accertata una violazione del diritto dell’Unione da parte della banca centrale di uno Stato membro, in relazione ai termini per il pagamento dei depositi garantiti in favore dei depositanti presso l’ente creditizio interessato, in circostanze come quelle del procedimento principale:
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3) |
Se dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 ottobre 2004, Paul e altri (C-222/02, EU:C:2004:606, punti 38, 39, 43 e da 49 a 51), del 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punti 42 e 51), del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (C-237/98 P, EU:C:2000:321, punto 19), e del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (5/71, EU:C:1971:116, punto 11), anche in considerazione dello stato attuale del diritto dell’Unione rilevante per il procedimento principale, discenda che:
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4) |
Se dall’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1, punto 3, i) e con l’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 94/19, nonché dalle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2016, Vervloet e altri (C-76/15, EU:C:2016:975, punti da 82 a 84), discenda che l’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva comprenda depositanti,
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5) |
Se dalle disposizioni di tale direttiva o da altre disposizioni del diritto dell’Unione discenda che il giudice nazionale non può considerare una siffatta clausola del contratto di deposito e non può valutare la domanda di un depositante per il versamento di interessi a causa del pagamento tardivo di depositi nell’importo garantito ai sensi di tale contratto, alla luce delle condizioni della responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione e sulla base dell’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 94/19. |
(1) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).
(2) Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5).
(3) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).