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Document 62018CN0442
Case C-442/18 P: Appeal brought on 5 July 2018 by the European Central Bank against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 26 April 2018 in Case T-251/15: Espírito Santo Financial (Portugal) v European Central Bank
Causa C-442/18 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2018 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-251/15: Espírito Santo Financial (Portugal) / Banca centrale europea
Causa C-442/18 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2018 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-251/15: Espírito Santo Financial (Portugal) / Banca centrale europea
GU C 445 del 10.12.2018, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/2 |
Impugnazione proposta il 5 luglio 2018 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-251/15: Espírito Santo Financial (Portugal) / Banca centrale europea
(Causa C-442/18 P)
(2018/C 445/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenti, H.-G. Kamman, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018, Espírito Santo Financial (Portugal) SGPS, SA / BCE, T-251/15, EU:T:2018:234; |
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respingere il ricorso anche per quanto riguarda il diniego della BCE di divulgare l’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014; |
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in subordine rispetto al punto precedente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ai fini della sentenza; |
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condannare la ricorrente in primo grado e resistente ai due terzi (2/3) delle spese, e la BCE a un terzo (1/3) delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo e unico motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 10.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «Statuto») e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 (1)
La BCE sostiene che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 10.4 dello Statuto e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258, nel ritenere nella sentenza impugnata, in particolare ai punti 55, da 75 a 81, nonché 124 e 161, che il potere discrezionale del Consiglio direttivo riguardo alla divulgazione dei suoi verbali «deve essere esercitato conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti nella decisione 2004/258» (punto 80), il che significa, nel caso di specie, che la BCE è obbligata a fornire una motivazione che spieghi in che modo la divulgazione delle informazioni contenute in verbali di riunioni del Consiglio direttivo che riportano le decisioni di tale organo arrechino concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE.
L’articolo 10.4 dello Statuto istituisce la presunzione secondo cui le informazioni diffuse nell’ambito delle riunioni del Consiglio direttivo devono restare riservate al fine di tutelare l’indipendenza e l’efficacia della BCE. Tale norma di diritto primario, che non può essere derogata dal diritto derivato, si applica anche alle parti dei verbali che riportano le decisioni del Consiglio direttivo. Tale norma è ribadita al primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258. Dal principio generale di riservatezza delle riunioni del Consiglio direttivo, che si estende alle decisioni, come stabilito all’articolo 10.4 dello Statuto, deriva che la BCE non è tenuta ad assoggettare la sua decisione di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni ai criteri sostanziali e procedurali stabiliti dalla decisione 2004/258. In particolare, essa non è tenuta a spiegare perché la divulgazione di tali verbali del Consiglio direttivo possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle riunioni del Consiglio direttivo.
(1) Decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42).