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Document 62018CC0435

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 29 luglio 2019.
Otis Gesellschaft m.b.H. e a. contro Land Oberösterreich e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un’intesa – Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall’intesa – Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell’acquisto dei beni oggetto dell’intesa.
Causa C-435/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:651

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 29 luglio 2019 ( 1 )

Causa C‑435/18

Otis Gesellschaft m.b.H. e a.

contro

Land Oberösterreich e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) (Austria)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Concorrenza – Diritto in materia di intese – Applicazione privata – Azione per il risarcimento del danno da parte di un ente creditizio statale – Mutuo agevolato per la promozione dell’edilizia residenziale – Intesa relativa agli ascensori – Aumento dei costi di costruzione per effetto dell’intesa – Domanda di risarcimento del danno finanziario»

Sommario

 

I. Introduzione

 

II. Contesto normativo

 

III. Fatti e controversia nella causa principale

 

A. L’intesa relativa agli ascensori

 

B. L’azione per il risarcimento del danno del Land Oberösterreich

 

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

 

V. Valutazione

 

A. Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

 

1. Sulla competenza della Corte di giustizia a rispondere alle questioni pregiudiziali relative al periodo anteriore all’adesione dell’Austria all’Unione europea

 

2. Sulla rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della decisione

 

B. Analisi nel merito della questione pregiudiziale

 

1. Il diritto dei enti creditizi statali al risarcimento del danno derivante da un’intesa: una problematica attinente al diritto dell’Unione

 

a) La linea di demarcazione tra il diritto dell’Unione e il diritto degli Stati membri nell’ambito del risarcimento dei danni antitrust

 

b) Il «nesso di causalità» tra determinazione da parte del diritto dell’Unione e attuazione da parte degli Stati membri

 

2. Sul diritto degli enti creditizi statali al risarcimento dei danni derivanti da un’intesa

 

a) Sull’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE

 

1) Sull’incompatibilità con l’articolo 101 TFUE di una limitazione categorica del diritto al risarcimento del danno

 

2) Sulla natura particolare del Land Oberösterreich in quanto ente creditizio statale

 

3) Sulle disposizioni della direttiva 2014/104

 

4) Conclusione intermedia

 

b) Sull’effettività e risarcibilità del danno subito dal Land Oberösterreich

 

1) Sulla risarcibilità del danno finanziario fatto valere dal Land Oberösterreich nel procedimento principale

 

2) Sul danno causato alla collettività dall’insufficiente attuazione della promozione dell’edilizia abitativa

 

3) Conclusione intermedia

 

c) Sul nesso sufficientemente diretto tra infrazione e danno

 

1) Sul nesso effettivo tra il prezzo degli ascensori e l’

 

2) Sulla prevedibilità del danno subito dal Land Oberösterreich per i partecipanti all’intesa relativa agli ascensori

 

3) Conclusione intermedia

 

VI. Conclusione

I. Introduzione

1.

Il diritto dell’Unione consente che un ente creditizio statale, che abbia subito danni per aver erogato mutui a tasso agevolato di entità più elevata di quanto sarebbe avvenuto in assenza di un accordo anticoncorrenziale, possa richiedere il risarcimento del danno alle imprese aderenti all’accordo stesso?

2.

Con tale questione, il presente procedimento pregiudiziale offre alla Corte di giustizia l’occasione di precisare ulteriormente i requisiti del diritto dell’Unione riguardo all’applicabilità da parte di soggetti privati del diritto europeo della concorrenza. Essa si colloca nel contesto dell’intesa relativa agli ascensori, su cui la Corte di giustizia ha già avuto più volte modo di pronunciarsi ( 2 ).

3.

Il Land Oberösterreich ha subito gli effetti di tale intesa per aver concesso mutui a tasso agevolato – cosiddetti mutui agevolati – per la realizzazione di progetti di edilizia residenziale popolare. In conseguenza del prezzo gonfiato degli ascensori installati negli edifici residenziali sovvenzionati, conseguente all’accordo, le somme mutuate sono risultate sensibilmente maggiori di quanto sarebbe avvenuto nel caso di una formazione dei prezzi in libera concorrenza. Nel procedimento principale, il Land chiede il risarcimento del danno che ne è derivato.

4.

I giudici investiti della controversia nel procedimento principale non concordano sulla questione se il diritto austriaco riconosca o meno il risarcimento del danno nel caso di danni indiretti di tal genere. Ad avviso del giudice del rinvio – l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) – la questione va risolta in senso negativo, poiché l’obiettivo di tutela perseguito dal divieto di intese non contemplerebbe soggetti non operanti sul versante dell’offerta o della domanda sul relativo mercato.

5.

La Corte è chiamata ad esaminare se tale individuazione restrittiva della cerchia degli aventi diritto al risarcimento del danno sia conforme ai principi del diritto europeo della concorrenza. In limine, tuttavia, è importante acclarare se la questione del diritto al risarcimento del danno del Land Oberösterreich debba essere risolta facendo riferimento all’ordinamento austriaco – alla luce dei principi di equivalenza ed effettività – o piuttosto, direttamente, sulla base del diritto dell’Unione.

II. Contesto normativo

6.

Il giudice del rinvio chiede di interpretare gli articoli 85 del Trattato CE, 81 CE e 101 TFUE. Considerato che tali disposizioni presentano, sostanzialmente, lo stesso contenuto, si farà riferimento unicamente all’articolo 101 TFUE, attualmente in vigore ( 3 ).

7.

I fatti oggetto della presente controversia sono avvenuti prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104/UE sul risarcimento dei danni antitrust ( 4 ), e l’azione in primo grado del Land Oberösterreich è stata anch’essa promossa prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104 ( 5 ). La direttiva 2014/104 non è pertanto applicabile ratione temporis al presente procedimento, senza che sia necessario chiarire se le disposizioni di diritto austriaco eventualmente pertinenti presentino natura sostanziale o procedurale. Ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2014/104, infatti, le disposizioni sostanziali recanti trasposizione di tale direttiva sono soggette ad un divieto generale di retroattività, mentre tutte le altre disposizioni nazionali di attuazione della direttiva stessa – dunque anche le disposizioni procedurali – sono applicabili a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della direttiva, ma solo per azioni a loro volta promosse successivamente all’entrata in vigore della direttiva medesima ( 6 ).

8.

Come giustamente sottolineato dal governo italiano, la direttiva 2014/104 può quindi essere presa in considerazione nel presente procedimento, se del caso, solo nella misura in cui essa riflette i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno antitrust ( 7 ).

III. Fatti e controversia nella causa principale

A. L’intesa relativa agli ascensori

9.

In più Stati membri dell’Unione europea ha operato, nel corso di un lungo periodo di tempo, la cosiddetta «intesa relativa agli ascensori», nel cui ambito importanti produttori europei di ascensori e scale mobili – segnatamente, la Kone, la Otis, la Schindler e la ThyssenKrupp – hanno concluso accordi anticoncorrenziali. Nel 2003, la Commissione europea è venuta a conoscenza di tale intesa e, nel 2007, ha inflitto ammende per le manovre dell’intesa relativa agli ascensori sui mercati belga, tedesco, olandese e lussemburghese ( 8 ).

10.

In Austria, la Bundeswettbewerbsbehörde (Autorità federale garante della concorrenza, Austria) e il Kartellgericht (Tribunale competente in materia di intese) hanno proceduto nei confronti dell’intesa relativa agli ascensori. Le ammende inflitte nel 2007 dal Kartellgericht (Giudice competente in materia di intese) ( 9 ) sono state confermate nel 2008 dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) in qualità di Kartellobergericht (organo giurisdizionale superiore competente in materia di intese) ( 10 ). La ThyssenKrupp, avendo optato per il ravvedimento operoso, si è costituita come testimone.

11.

Stando agli accertamenti effettuati nell’ambito del procedimento austriaco antitrust, fra i partecipanti all’intesa è esistito, dagli anni ’80 fino all’inizio del 2004, un accordo, via via sempre riconfermato, inteso alla ripartizione del mercato degli ascensori e delle scale mobili ed eseguito su larga scala, ancorché non del tutto completo. Il coordinamento è stato interrotto non prima della fine del 2005. L’intesa mirava a garantire all’impresa di volta in volta favorita un prezzo più elevato rispetto a quello conseguibile in condizioni di concorrenza. Per effetto dell’intesa, che ha controllato almeno un terzo del volume di mercato, sono stati falsati la concorrenza ed il probabile andamento dei prezzi in condizioni di concorrenza ( 11 ).

B. L’azione per il risarcimento del danno del Land Oberösterreich

12.

Durante il periodo interessato dall’intesa relativa agli ascensori, il Land Oberösterreich concedeva una serie di incentivi per la realizzazione di progetti edilizi sulla base delle normativa a sostegno dell’edilizia residenziale popolare. Si tratta, in primo luogo, di sovvenzioni dirette in cui il beneficiario ottiene una parte dei costi di costruzione sotto forma di sovvenzione a fondo perduto; in secondo luogo, di sovvenzioni annuali in cui il Land rimborsa al beneficiario una parte delle rate del mutuo e, in terzo luogo, di mutui agevolati, ossia mutui concessi a condizioni preferenziali che consentono ai beneficiari di ottenere finanziamenti esterni a tassi di interesse più favorevoli di quelli di mercato ( 12 ).

13.

Tali sovvenzioni ammontavano ciascuna a una determinata percentuale dei costi totali di costruzione. Poiché questi costi di costruzione erano superiori a quelli che sarebbero risultati senza l’intesa relativa agli ascensori, e ciò per effetto dei prezzi gonfiati degli ascensori, il Land Oberösterreich ( 13 ) chiede ora il risarcimento del danno ai produttori di ascensori partecipanti a tale intesa, ovvero alla Otis, alla Schindler, alla Kone e alla ThyssenKrupp.

14.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda soltanto le domande del Land Oberösterreich fondate su mutui agevolati concessi, per effetto dell’intesa, per somme superiori.

15.

Queste domande di risarcimento del danno del Land Oberösterreich attengono al danno finanziario, così determinato: per effetto del prezzo gonfiato degli ascensori installati negli edifici residenziali sovvenzionati, i mutui a tasso agevolato sono stati concessi per somme superiori rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza dell’intesa. Se la differenza tra l’importo versato ai beneficiari della sovvenzione e il minore importo inferiore che sarebbe stato loro corrisposto in assenza dei sovraccosti causati dall’intesa fosse stata investita al tasso d’interesse medio dei mutui federali, l’importo degli interessi ottenuto dal Land sarebbe stato significativamente più elevato rispetto a quello ottenuto in virtù degli interessi a tasso agevolato versati dai beneficiari della sovvenzione. Il danno per il quale il Land chiede il risarcimento nel procedimento principale corrisponde, quindi alla differenza tra gli interessi versati dai beneficiari e gli interessi che sarebbero conseguiti se le maggiori somme sovvenzionate per effetto dell’intesa fossero state investite al tasso d’interesse medio dei mutui federali.

16.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso del Land Oberösterreich affermando che il Land, in quanto ente finanziatore, non sarebbe un operatore di mercato nel settore degli ascensori e delle scale mobili. Il danno rivendicato sarebbe, dunque, meramente indiretto e, in quanto tale, non risarcibile ( 14 ).

17.

Il giudice di appello annullava la decisione di primo grado ( 15 ). A suo avviso, il divieto di fissazione dei prezzi tutela anche gli interessi economici di coloro che sostengono oneri finanziari supplementari per effetto dell’accordo di fissazione dei prezzi. Inoltre, il Land Oberösterreich, mediante la concessione di sovvenzioni, contribuirebbe a rendere possibile la realizzazione di progetti edilizi e stimolerebbe la domanda per l’offerta dei membri dell’intesa. Pertanto, anche il Land rientrerebbe nell’ambito di tutela delle norme in materia di concorrenza che sanciscono divieti.

18.

Avverso detta decisione i produttori di ascensori ricorrevano dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), giudice del rinvio. Quest’ultimo condivide la posizione accolta dal giudice di primo grado sull’applicazione del diritto nazionale, secondo cui il risarcimento del danno patrimoniale presupporrebbe la violazione di una norma di tutela che protegge i membri di una determinata cerchia di soggetti dalla lesione di beni giuridici. Il Land Oberösterreich non avrebbe peraltro subito alcun danno in qualità di soggetto operante sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato interessato dall’accordo sui prezzi. Pertanto, tale danno non presenterebbe più, ai sensi della normativa austriaca, un nesso sufficiente con l’obiettivo perseguito dal divieto di intese, ovvero quello di preservare la concorrenza sul mercato interessato da un’intesa.

19.

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di danni antitrust, in particolare della decisione Kone ( 16 ) e delle mie conclusioni nella causa suddetta ( 17 ), l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) nutre però dubbi sulla compatibilità di questa soluzione con il diritto dell’Unione.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

20.

Con ordinanza del 17 maggio 2018 ( 18 ), l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), giudice del rinvio, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 85 del Trattato CE, 81 CE e 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, al fine di perseguire la piena efficacia di tali disposizioni e l’effetto utile del divieto dalle stesse sancito, debba essere consentito di esigere dai partecipanti a un’intesa il risarcimento del danno subito anche ai soggetti non operanti sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato rilevante di prodotto e geografico oggetto di un’intesa, bensì nella veste di enti erogatori di mutui a condizioni agevolate, nel quadro delle disposizioni legislative vigenti, ad acquirenti dei prodotti offerti sul mercato oggetto dell’intesa, tenuto conto che per tali enti il danno consiste nel fatto che l’entità dei mutui concessi è risultata più elevata in percentuale sui costi del prodotto di quanto sarebbe stata in assenza dell’intesa, con la conseguenza che le corrispondenti somme non hanno potuto essere investiti in modo remunerativo».

21.

Alla fase scritta del procedimento pregiudiziale hanno preso parte, da un lato, il Land Oberösterreich e, dall’altro, Kone, Otis, Schindler e ThyssenKrupp nonché la Repubblica italiana e la Commissione europea. Ad eccezione dell’Italia, le stesse parti nonché la Repubblica d’Austria hanno partecipato all’udienza di discussione del 16 maggio 2019.

V. Valutazione

A. Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

1.   Sulla competenza della Corte di giustizia a rispondere alle questioni pregiudiziali relative al periodo anteriore all’adesione dell’Austria all’Unione europea

22.

La circostanza che una parte dei fatti oggetto della controversia abbia avuto luogo prima dell’adesione dell’Austria all’Unione europea, avvenuta il 1o gennaio 1995 ( 19 ), non è stata esaminata dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema). Nelle proprie osservazioni scritte, il Land Oberösterreich si sofferma invece dettagliatamente sulla questione della competenza della Corte di giustizia a interpretare le norme nazionali che disciplinavano il divieto di intese anteriormente all’adesione dell’Austria all’Unione europea.

23.

Secondo il Land Oberösterreich, la Corte di giustizia è competente a interpretare tali norme nazionali, in quanto esse riproducevano le disposizioni che hanno preceduto l’articolo 101 TFUE e sono servite ad adeguare il diritto nazionale della concorrenza al diritto della concorrenza delle Comunità europee. Ciò varrebbe, a fortiori, per il periodo successivo all’entrata in vigore, il 1o gennaio 1994, dell’accordo SEE, cui l’Austria aveva aderito e che ha anch’esso ampiamente recepito la normativa comunitaria relativa al divieto di intese.

24.

In tale contesto, il Land Oberösterreich si richiama alla giurisprudenza secondo la quale, anche qualora i fatti del procedimento principale non ricadano nella sfera di applicazione diretta del diritto dell’Unione, la Corte di giustizia è competente a interpretare le norme di diritto dell’Unione quando tali norme siano state dichiarate applicabili dal diritto nazionale a fattispecie puramente nazionali o quando il legislatore nazionale abbia inteso armonizzare la normativa nazionale applicabile con il diritto dell’Unione ( 20 ).

25.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal Land Oberösterreich, in tali sentenze la Corte di giustizia non si è dichiarata competente a interpretare norme nazionali che facevano riferimento o riproducevano norme di diritto dell’Unione, poiché, l’interpretazione delle norme giuridiche nazionali spetta esclusivamente ai giudici degli Stati membri ( 21 ). Al contrario, nelle sentenze richiamate dal Land, la Corte di giustizia si è dichiarata competente a interpretare unicamente norme del diritto dell’Unione in casi in cui esse non erano direttamente applicabili, ma il diritto nazionale faceva riferimento o si era conformato ad esse.

26.

Tale competenza, tuttavia, sussiste soltanto se i fatti in questione, sebbene non direttamente disciplinati dal diritto dell’Unione, si sono verificati in un momento nel quale lo Stato membro interessato aveva già aderito all’Unione europea. La Corte di giustizia ha, infatti, dichiarato di non essere competente a risolvere le questioni pregiudiziali laddove i fatti di cui alla causa principale risalgano a un’epoca anteriore all’adesione di uno Stato all’Unione europea. La Corte di giustizia è competente a interpretare le norme del diritto dell’Unione soltanto per quanto attiene alla loro applicazione in un nuovo Stato membro, a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione europea ( 22 ). Ciò vale anche nel caso in cui le disposizioni nazionali applicabili ai fatti in questione prima dell’adesione all’Unione europea dello Stato membro interessato fossero già in linea con le corrispondenti disposizioni del diritto dell’Unione. Anche in tal caso, infatti, l’applicazione e l’interpretazione delle norme nazionali pertinenti anteriormente all’adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea era di esclusiva competenza delle autorità e dei giudici nazionali ( 23 ).

27.

Poiché le disposizioni di diritto sostanziale non possono, in linea di principio, essere applicate retroattivamente, il divieto di intese ai sensi del diritto dell’Unione, con riguardo a un’intesa che abbia operato sotto forma di infrazione continuata tanto anteriormente quanto successivamente alla data di adesione di uno Stato all’Unione europea, può essere applicato solo per sanzionare le eventuali conseguenze anticoncorrenziali dell’intesa stessa nel periodo successivo alla relativa data di adesione. Il divieto di intese ai sensi del diritto dell’Unione non trova, invece, alcuna applicazione a un’intesa di tal genere, qualora essa abbia avuto o avrebbe potuto avere effetti nel territorio di tale Stato membro soltanto nel periodo anteriore all’adesione di tale Stato membro all’Unione europea ( 24 ).

28.

Come sopra illustrato, le manovre dell’intesa austriaca relativa agli ascensori, oggetto del procedimento principale, si sono verificate sia prima che dopo l’adesione dell’Austria all’Unione europea ( 25 ). Tuttavia, per quanto riguarda la competenza della Corte di giustizia a rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, non è necessario stabilire in qual misura le domande di risarcimento del danno del Land Oberösterreich, oggetto del procedimento principale, siano basate su effetti dell’intesa relativa agli ascensori sviluppatisi anteriormente o successivamente all’adesione dell’Austria all’Unione europea ( 26 ).

29.

Considerato che, in ogni caso, i fatti oggetto della presente controversia si sono verificati quantomeno in parte successivamente all’adesione dell’Austria all’Unione europea e quindi nella vigenza del diritto dell’Unione, è pacifico che la Corte di giustizia sia competente, nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale, a risolvere la questione posta dal giudice del rinvio sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e delle disposizioni che l’hanno preceduto.

30.

Se, nell’ambito di tale interpretazione, la Corte dovesse concludere che l’articolo 101 TFUE e le disposizioni che l’hanno preceduto impongono di riconoscere al Land Oberösterreich il diritto di chiedere il risarcimento del danno ai partecipanti all’intesa relativa agli ascensori, spetterebbe al giudice del rinvio decidere se le norme nazionali in vigore anteriormente all’adesione dell’Austria all’Unione europea debbano essere interpretate conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e, pertanto, se esse attribuiscano al Land il diritto al risarcimento del danno anche per i danni subiti durante il periodo anteriore all’adesione dell’Austria all’Unione europea.

2.   Sulla rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della decisione

31.

Nelle proprie memorie, i produttori di ascensori e la Commissione hanno messo in dubbio la possibilità di risarcire un danno finanziario del genere fatto valere dal Land Oberösterreich. In risposta a un’interrogazione scritta della Corte di giustizia in merito all’eventualità che il Land non potesse far parimenti valere il risarcimento del danno derivante dal fatto di aver dovuto alimentarsi, al fine di poter far fronte ai propri obblighi giuridici, prendendo a mutuo sui mercati finanziari più denaro di quanto sarebbe stato necessario in assenza di un’intesa, diverse parti del procedimento hanno sostenuto all’udienza che tale giustificazione del danno subito non sarebbe stata dedotta in tempo utile nel procedimento principale e non avrebbe più potuto essere dedotta successivamente, nell’attuale fase del procedimento.

32.

Di conseguenza, non vi sarebbe alcun danno nel procedimento principale, di cui debba essere valutata la risarcibilità. La questione sollevata dall’Oberster Gerichtshof non sarebbe quindi rilevante ai fini della decisione della causa nel procedimento principale e sarebbe pertanto ipotetica, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile.

33.

Tale ragionamento non presenta alcuna possibilità di accoglimento Esso non tiene conto della linea di demarcazione tra la ricevibilità e la valutazione sostanziale della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

34.

A tal proposito, nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Oberster Gerichtshof, la cui questione, secondo la giurisprudenza, si presume rilevante ai fini della decisione ( 27 ), non esprime dubbi né sull’esistenza di un danno a carico del Land Oberösterreich, né sul fatto che tale danno sia imputabile all’intesa relativa agli ascensori. L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) s’interroga, piuttosto, sul nesso sufficiente tra il danno e l’obiettivo perseguito dal divieto di intese e sulla sua conseguente risarcibilità.

35.

Tale questione, nonché la questione sollevata dai produttori di ascensori e dalla Commissione circa l’effettività e la risarcibilità del danno subito dal Land Oberösterreich per effetto dell’intesa relativa agli ascensori, assume rilievo nel valutare se sussistano o meno le condizioni per affermare una responsabilità dei partecipanti all’intesa. Tali questioni devono essere pertanto affrontate nell’ambito dell’esame nel merito della questione pregiudiziale sollevata e non nel contesto dell’esame della rilevanza ai fini della decisione e, quindi, della ricevibilità della questione pregiudiziale medesima.

B. Analisi nel merito della questione pregiudiziale

36.

Con la sua questione, il giudice nazionale chiede se l’articolo 101 TFUE e le precedenti disposizioni legittimino un ente creditizio statale, che non sia operante sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato interessato da un’intesa, a chiedere il risarcimento del danno subito per non aver potuto investire in altro modo remunerativo le maggiori somme mutuate a tasso agevolato per effetto dell’intesa.

37.

Le parti del presente procedimento non concordano sul criterio da applicare per rispondere a tale questione. Mentre il Land Oberösterreich ritiene che la questione sollevata debba essere risolta direttamente sulla base del diritto dell’Unione, i produttori di ascensori e la Commissione sostengono che la risposta alla questione sollevata dev’essere riservata al diritto nazionale, con riferimento ai soli principi di equivalenza e di effettività.

38.

Come sottolineato dall’avvocato generale Wahl nelle proprie conclusioni nella causa Skanska, la differenza tra una valutazione basata sui principi di equivalenza e di effettività, da un lato, e una valutazione basata direttamente sull’articolo 101 TFUE, dall’altro, è fondamentale per tracciare la linea di demarcazione tra le questioni disciplinate, rispettivamente, dal diritto dell’Unione e dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri ( 28 ).

39.

Occorre quindi chiarire, innanzitutto, quale criterio – interpretazione diretta del diritto dell’Unione o piuttosto valutazione del diritto nazionale alla luce dei requisiti di equivalenza e di effettività – debba essere applicato per risolvere la questione pregiudiziale (v. qui di seguito, punto 1). In un secondo momento, la questione sollevata sarà quindi discussa sulla base del criterio stabilito (v. infra, punto 2).

1.   Il diritto dei enti creditizi statali al risarcimento del danno derivante da un’intesa: una problematica attinente al diritto dell’Unione

40.

L’applicazione privata del divieto d’intese ai sensi del diritto dell’Unione mediante azioni di risarcimento del danno dinanzi ai giudici degli Stati membri è il secondo pilastro del diritto europeo in materia di intese, unitamente all’applicazione pubblica da parte delle autorità antitrust. In linea con tale principio, la Corte ha già dichiarato che il diritto di ogni singolo di chiedere il risarcimento dei danni causati dalle violazioni del divieto di intese ai sensi del diritto dell’Unione deriva direttamente dall’articolo 101 del TFUE. Ciò significa che chiunque può chiedere il risarcimento di un danno subito ove sussista un nesso di causalità tra tale danno e una violazione del diritto della concorrenza, senza subordinare in alcun modo la sussistenza di tale diritto all’ordinamento nazionale degli Stati membri ( 29 ).

41.

Tuttavia, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto al risarcimento del danno, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati ( 30 ). La direttiva 2014/104 conferma tale ripartizione delle competenze ( 31 ).

42.

In ogni caso di applicazione, si ripropone peraltro il quesito di quali questioni riguardanti un’azione di risarcimento danni siano in concreto disciplinate dal diritto dell’Unione e quali questioni relative a tale tipo di azione debbano essere invece disciplinate dal diritto interno degli Stati membri ( 32 ).

43.

La Corte di giustizia ha già tracciato, nella propria precedente giurisprudenza, la linea di demarcazione tra il diritto dell’Unione e il diritto degli Stati membri nell’ambito del risarcimento dei danni antitrust (a). Nel caso di specie, si tratta di inquadrare la competenza normativa per le varie componenti del concetto di «nesso di causalità» sulla base di questa linea di demarcazione (b).

a)   La linea di demarcazione tra il diritto dell’Unione e il diritto degli Stati membri nell’ambito del risarcimento dei danni antitrust

44.

Come ho già avuto modo di osservare nelle mie conclusioni nella causa Kone, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nell’ambito del risarcimento dei danni antitrust avviene lungo una linea di demarcazione tra diritto sostanziale e applicazione processuale: la questione dell’esistenza di diritti risarcitori (ossia, la questione se debba essere riconosciuto il risarcimento del danno) dev’essere risolta in base al diritto dell’Unione. Per contro, i dettagli dell’applicazione e le modalità della concreta attuazione di tali diritti (ossia la questione di come debba essere accordato il risarcimento del danno), vale a dire, in particolare, competenze, procedimento, termini e produzione della prova, devono essere disciplinati dal diritto nazionale ( 33 ).

45.

Come sottolineato dall’avvocato generale Wahl nelle proprie conclusioni nella causa Skanska, devono essere dettate dal diritto nazionale soltanto le norme per l’applicazione del diritto di chiedere il risarcimento, mentre le condizioni costitutive del diritto di chiedere il risarcimento, e quindi il fondamento stesso di tale diritto, sono stabiliti direttamente dall’articolo 101 TFUE ( 34 ).

46.

La Corte di giustizia lo ha confermato nella sentenza Skanska, dichiarando che la questione della determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione ( 35 ). Ciò è in linea con precedenti sentenze in cui la Corte di giustizia ha affermato che non solo la cerchia dei soggetti legittimati ad esigere dai partecipanti all’intesa il risarcimento del danno per violazione del divieto di intese («chiunque») ( 36 ), ma anche i tipi di danni che i partecipanti all’intesa sono eventualmente tenuti a risarcire [sia il danno emergente (damnum emergens) che il lucro cessante (lucrum cessans) oltre agli interessi], sono determinati dal diritto dell’Unione ( 37 ).

b)   Il «nesso di causalità» tra determinazione da parte del diritto dell’Unione e attuazione da parte degli Stati membri

47.

Da un punto di vista giuridico, la questione qui esaminata, vertente sulla risarcibilità del danno subito dal Land Oberösterreich, così come, nella causa Kone, la questione della risarcibilità dei danni riconducibili ai prezzi guida, rappresenta un problema di causalità ( 38 ): si pone la questione se, fra l’intesa relativa agli ascensori e il danno, subito dal Land Oberösterreich per effetto delle maggiori somme concesse con mutui agevolati in conseguenza dei prezzi gonfiati degli ascensori, sussista un nesso sufficientemente diretto, ovvero se si sia in presenza di danni troppo remoti, il cui risarcimento non possa essere ragionevolmente imputato ai partecipanti all’intesa.

48.

I produttori di ascensori e la Commissione ritengono che la questione dell’esistenza di un «nesso di causalità» tra infrazione e danno non debba essere risolta direttamente sulla base del diritto dell’Unione, bensì sulla base del diritto nazionale in combinato disposto con i principi di equivalenza e di effettività.

49.

Le parti del procedimento fondano tale posizione su quanto affermato dalla Corte di giustizia nella causa Manfredi, secondo cui «spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio [del] diritto [al risarcimento del danno], comprese quelle relative all’applicazione della nozione dinesso di causalità”» ( 39 ). Tale affermazione è stata ora ripresa nel considerando 11 della direttiva 2014/104 che, peraltro, non tratta ulteriormente della nozione del nesso di causalità tra violazione e danno. Invece, il considerando 11 suggerisce che gli Stati membri dovrebbero poter mantenere altre condizioni per il risarcimento del danno eventualmente esistenti nel loro diritto nazionale, quali l’imputabilità, l’adeguatezza o la colpa, nella misura in cui siano conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai principi di efficacia e di equivalenza e alle disposizioni di tale direttiva.

50.

Da un esame più attento emerge, tuttavia, che la nozione giuridica di «nesso di causalità» tra l’evento dannoso e il danno è un istituto giuridico che si articola su più livelli. Pertanto, l’esame del nesso di causalità non consiste solamente nello stabilire se un determinato danno sia, concretamente, imputabile ad un determinato evento. Al contrario, l’esame del nesso di causalità può comprendere anche elementi normativi intrinseci riguardanti la questione del fatto se esista un nesso sufficiente tra il danno fatto valere e la norma giuridica violata ( 40 ).

51.

Tale aspetto normativo della causalità è illustrato, nella specie, nella discussione tra le parti del procedimento circa l’esistenza, nel caso del Land Oberösterreich, del «nesso di antigiuridicità» tra l’infrazione e il danno subito, richiesto in base al diritto austriaco ai fini del diritto al risarcimento del danno. Secondo il diritto austriaco, tale nesso sussiste soltanto laddove la norma giuridica violata dall’autore del danno abbia anche lo scopo, in particolare, di tutelare gli interessi della parte lesa. Ad avviso del giudice del rinvio, ciò non si verificherebbe nella specie, in base al diritto austriaco. Ciò in quanto, sebbene l’ambito di applicazione ratione personae della tutela relativa al divieto di intese si estenda ai soggetti operanti sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato interessato da un’intesa, essa non si estende agli enti creditizi pubblici i quali, tramite incentivi finanziari, consentono a determinati gruppi di acquirenti di acquistare più facilmente il prodotto interessato dall’intesa. A tali enti creditizi non dovrebbe essere quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, in base al diritto austriaco, poiché il loro danno non presenterebbe più un nesso sufficiente con l’obiettivo perseguito dal divieto di intese, ovvero quello di tutelare la concorrenza sul mercato oggetto di un’intesa.

52.

Questa stessa discussione è sufficiente a dimostrare che la questione qui esaminata rappresenta un aspetto della verifica del nesso di causalità che non riguarda, ad esempio, le modalità procedurali di attuazione, ma piuttosto le condizioni sostanziali costitutive del diritto al risarcimento dei danni antitrust. Si tratta, infatti, di stabilire se l’articolo 101 TFUE conferisca, anche a un soggetto non operante sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato interessato da un’intesa, il diritto al risarcimento del danno causato dall’intesa stessa. Ciò riguarda la questione della portata della tutela dell’articolo 101 TFUE e, quindi, dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione cui si deve rispondere solo sulla base del diritto dell’Unione.

53.

Sarebbe, infatti, inopportuno lasciare la risposta a questa domanda sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, come suggerito dalla Commissione, agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per poi, a propria volta, valutare le risposte da essi fornite alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione.

54.

Secondo costante giurisprudenza della Corte, infatti, dalle esigenze tanto di uniforme applicazione del diritto dell’Unione, quanto del principio d’uguaglianza, discende che una disposizione di diritto dell’Unione la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione europea, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in questione ( 41 ). Ciò significa, nel presente contesto, che le figure dogmatiche del diritto nazionale volte a limitare la responsabilità illimitata, quale la dottrina del bene giuridico tutelato dalla norma o dell’adeguatezza del rapporto di causalità tra infrazione e danno, non possono essere decisive per determinare la portata dell’articolo 101 TFUE.

55.

Piuttosto, il divieto di fissare i prezzi dev’essere interpretato in modo uniforme in tutta l’Unione europea come una norma che fonda un diritto al risarcimento del danno, al fine di rendere pienamente efficace l’articolo 101 TFUE. Questa disposizione persegue l’obiettivo fondamentale del diritto europeo della concorrenza, consistente nell’istituzione di un contesto normativo il più possibile uniforme per tutte le imprese operanti sul mercato interno («level playing field»). Tale obiettivo potrebbe risultare compromesso qualora i criteri giuridici sulla scorta dei quali i giudici nazionali valutano la responsabilità civile dei partecipanti ad un’intesa ai sensi dell’articolo 101 TFUE per determinati tipi di danni e nei confronti di determinati soggetti differissero in maniera sostanziale da uno Stato membro all’altro ( 42 ).

56.

Conformemente alla linea di demarcazione tra diritto sostanziale ed attuazione processuale, le «modalità (…) relative all’applicazione della nozione di “nesso di causalità”», la cui determinazione, secondo quando affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Manfredi e in base al considerando 11 della direttiva 2014/104, è riservata all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, riguardano soltanto le modalità di accertamento concreto del nesso di causalità tra l’evento dannoso e il danno nel caso specifico. Ciò è in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia, nella sentenza Manfredi, annoverando le «modalità (…) relative all’applicazione della nozione di “nesso di causalità”» tra le «modalità di esercizio [del] diritto [al risarcimento del danno]». Si tratta dell’attuazione di diritti risarcitori, e non dell’esistenza di tali diritti.

57.

Le modalità per accertare, in concreto, un nesso causale tra l’evento dannoso e il danno nel caso specifico riguardano, ad esempio, la questione relativa agli accertamenti peritali, alla loro natura o il livello di prove scientifiche richiesti al fine di dimostrare che il dolore subito dalla vittima di un incidente o di una malattia in conseguenza di determinate condizioni di lavoro (ad esempio, il fatto di essere esposti a sostanze nocive) sia effettivamente attribuibile ad un determinato incidente o a determinate condizioni di lavoro e non a condizioni preesistenti. Analogamente, si tratta delle modalità specifiche di attuazione di diritti risarcitori, del tipo di prova che è richiesta, ad esempio, a un committente che intenda dimostrare che il danno a un edificio sia stato effettivamente causato da un difetto di costruzione e non da agenti atmosferici esterni alla sfera di influenza dell’impresa edile.

58.

Applicando tali criteri al procedimento principale, le modalità di accertamento concreto di un nesso di causalità tra l’intesa relativa agli ascensori e il danno patrimoniale fatto valere dal Land Oberösterreich possono riguardare, ad esempio, le modalità di produzione delle prove richieste per dimostrare che l’incentivo finanziario sia stato effettivamente concesso nelle somme indicate, che i presunti sovraccosti siano stati effettivamente dovuti dai costi degli ascensori installati negli edifici sovvenzionati o che il tasso d’interesse medio dei mutui federali nel periodo in questione fosse effettivamente quello su cui il Land ha calcolato il danno subito.

59.

Questi aspetti costituiscono, infatti, le modalità procedurali di attuazione del diritto al risarcimento del danno antitrust sancito dal diritto dell’Unione, la cui regolamentazione è di competenza del diritto nazionale, che dev’essere poi valutato alla luce dei principi di equivalenza e di effettività. La questione se un danno come quello subito dal Land Oberösterreich presenti un nesso sufficientemente diretto con l’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE e delle disposizioni che l’hanno preceduto riguarda, invece, come già sottolineato, le condizioni sostanziali del diritto al risarcimento dei danni antitrust previsto dal diritto dell’Unione e dev’essere quindi risolta direttamente sulla base del diritto dell’Unione.

60.

In ultima analisi, si tratta della questione dell’individuazione dei soggetti legittimati, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, a chiedere il risarcimento del danno e, quindi, delle condizioni del diritto al risarcimento dei danni antitrust ai sensi del diritto dell’Unione. Come la questione controversa nella causa Skanska, la questione di chi sia tenuto a risarcire i danni derivanti da un’intesa sulla base dell’articolo 101 TFUE attiene al diritto dell’Unione ( 43 ).

61.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Kone nel presente procedimento, dalla sentenza della Corte di giustizia nella precedente causa Kone è possibile trarre diverse conclusioni. In tale sentenza, la Corte ha ribadito, anzitutto, il principio generale secondo cui le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un’intesa, comprese quelle relative all’applicazione della nozione di «nesso di causalità», sono di competenza degli ordinamenti giuridici nazionali dei vari Stati membri, sempreché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ( 44 ). Come precisato dall’avvocato generale Wahl nelle proprie conclusioni nella causa Skanska, la Corte ha successivamente esaminato la questione se la responsabilità civile per danni dei membri di un’intesa si estenda parimenti ai prezzi guida, facendo peraltro esclusivo riferimento alla piena efficacia dell’articolo 101 TFUE ( 45 ).

62.

Alla luce dei suesposti rilievi, il successivo esame della questione pregiudiziale sollevata nel presente procedimento dev’essere quindi effettuato direttamente sulla base dell’articolo 101 TFUE e non sulla base dei principi di equivalenza e di effettività.

2.   Sul diritto degli enti creditizi statali al risarcimento dei danni derivanti da un’intesa

63.

Il giudice nazionale chiede se, ai sensi dell’articolo 101 TFUE e delle disposizioni che l’hanno preceduto, un ente creditizio statale, che non sia operante sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato interessato da un’intesa, sia legittimato a chiedere il risarcimento del danno subito per non aver potuto investire in altro modo remunerativo le maggiori somme mutuate a condizioni agevolate per effetto dell’intesa ( 46 ).

64.

Il Land Oberösterreich sostiene, al riguardo, che già dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kone ( 47 ) risulterebbe incompatibile con l’articolo 101 TFUE escludere, in termini categorici, per motivi giuridici, e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie, la responsabilità dei partecipanti ad un’intesa per un determinato tipo di danni.

65.

I produttori di ascensori e la Commissione affermano, invece, che oggetto della tutela di cui all’articolo 101 TFUE sarebbe la concorrenza e che, pertanto, solo gli operatori del mercato de quo potrebbero chiedere, sulla base di tale disposizione, il risarcimento dei danni subiti nell’ambito di un’attività concorrenziale. La sentenza Kone avrebbe avuto ad oggetto soltanto tali danni. Il danno fatto valere dal Land Oberösterreich, invece, non presenterebbe più un nesso sufficiente con l’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE e non sarebbe, dunque, risarcibile.

66.

Nella sentenza nella causa Kone, la Corte ha esaminato non solo se l’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE osti ad una esclusione in termini categorici della responsabilità dei partecipanti all’intesa per determinati danni, ma se sussista parimenti un nesso sufficientemente diretto tra i danni riconducibili ai prezzi guida e un’intesa che abbia consentito di mantenere artificiosamente elevato il prezzo di determinati prodotti ( 48 ).

67.

Ne consegue che la responsabilità dei partecipanti all’intesa per i danni dalla stessa causati è soggetta a condizioni analoghe a quelle della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’Unione e della responsabilità degli Stati membri nei confronti dei singoli per violazioni del diritto dell’Unione ( 49 ). Tali condizioni richiedono, essenzialmente, che la norma giuridica violata attribuisca diritti alla parte lesa, che vi sia stato un danno effettivo e che sussista un nesso sufficientemente diretto tra la condotta lesiva e il danno asserito ( 50 ).

68.

Dalla sentenza Kone risulta che spetta alla Corte di giustizia, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, esaminare in termini generali ed astratti, se tali condizioni siano soddisfatte in relazione al danno di cui trattasi nel procedimento principale. In tal caso, spetta poi al giudice nazionale del rinvio verificare la sussistenza delle condizioni medesime anche nella fattispecie concreta ( 51 ). Tale ripartizione dei compiti è coerente con il fatto che, sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale verificare se le condizioni per il risarcimento del danno sussistano nel singolo caso, la Corte è tuttavia competente a fornire indicazioni, in base agli atti della causa principale nonché alle osservazioni scritte ed orali sottopostele, in modo da consentire al giudice medesimo di risolvere la controversia sottoposta al suo esame ( 52 ).

69.

Trasponendo tali principi alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, ciò significa che occorre, anzitutto, esaminare se l’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE, come sostenuto dalla Commissione e dai produttori di ascensori, osti al risarcimento di danni legati alla concessione di sovvenzioni, come quelli fatti valere dal Land nel procedimento principale (a). Occorre poi esaminare l’affermazione di tali parti del procedimento, secondo cui il danno per il quale il Land chiede il risarcimento non costituirebbe un danno effettivo e risarcibile (b). Infine, si deve valutare se il danno subito dal Land presenti un nesso sufficientemente diretto con la violazione dell’articolo 101 TFUE e delle disposizioni che l’hanno preceduto da parte dei partecipanti all’intesa relativa agli ascensori (c).

a)   Sull’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE

70.

I produttori di ascensori e la Commissione ritengono che il Land Oberösterreich, nella sua qualità di ente creditizio statale, non sia contemplato dall’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE, in quanto non avrebbe agito in qualità di operatore di mercato.

71.

Sarebbe, da un lato, troppo restrittivo supporre che solo gli operatori del mercato del prodotto direttamente interessato da un’intesa – ovvero, nella specie in questo caso il mercato degli ascensori – possano richiedere il risarcimento del danno subito a causa dell’intesa relativa agli ascensori. Dall’altro lato, anche i fornitori e gli acquirenti diretti e indiretti sui mercati a monte o a valle di tale mercato – ad esempio, i soggetti che hanno fornito parti per il prodotto interessato dall’intesa o l’hanno acquistato come parte di un altro prodotto – sarebbero contemplati nell’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE.

72.

Tuttavia, affinché un danno sia risarcibile ai sensi dell’articolo 101 TFUE, esso dovrebbe verificarsi per effetto della partecipazione al mercato, vale a dire attraverso l’offerta o la domanda di prodotti o servizi. Ciò non sarebbe peraltro avvenuto nel caso del danno subito dal Land Oberösterreich, poiché il Land, in qualità di ente creditizio statale, avrebbe agito nell’ambito delle sue competenze politiche nel promuovere l’edilizia popolare e non a scopo di lucro. Il legislatore europeo avrebbe semplicemente inteso non considerare tali enti creditizi statali quali aventi diritto al risarcimento dei danni antitrust ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

73.

Pertanto, gli enti pubblici non sarebbero di per sé esclusi dall’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE, come emerge dalla direttiva 2014/104, che menziona anche le autorità come aventi diritto al risarcimento del danno ( 53 ), nonché dalla sentenza nella causa Otis, vertente su richieste di risarcimento del danno da parte della stessa Unione europea ( 54 ). Tuttavia, nell’ambito dei fatti su cui si basa tale sentenza, la Commissione non avrebbe in realtà agito nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi, bensì come acquirente sul mercato, con la conseguenza che i danni patrimoniali, in tal caso, sarebbero derivati da una partecipazione al mercato.

74.

Tale argomento intende negare al Land Oberösterreich il diritto al risarcimento del danno fatto valere nel procedimento principale, essenzialmente per il fatto che il Land avrebbe subito tale danno nell’ambito dell’esercizio di un’attività funzionale all’adempimento delle competenze politiche e priva di scopi lucrativi. Basandosi, dunque, sul presupposto che l’obiettivo dell’articolo 101 TFUE sia quello di tutelare la concorrenza, ne conseguirebbe, inoltre, che solo i soggetti operanti in concorrenza con altri sul versante dell’offerta o della domanda sarebbero tutelati dall’articolo 101 TFUE e che, pertanto, i danni, sulla base di tale disposizione, sarebbero risarcibili soltanto laddove essi siano insorti nell’ambito di un’attività concorrenziale.

75.

Tuttavia, tale conclusione dev’essere respinta senza che sia necessario esaminare se l’attività del Land Oberösterreich di cui al procedimento principale debba essere qualificata come partecipazione al mercato. Come giustamente sottolineato dal Land stesso, dalla precedente giurisprudenza della Corte di giustizia risulta già chiaramente che una limitazione categorica del diritto al risarcimento dei danni antitrust non è affatto compatibile con l’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE (1). Né la natura particolare del Land in quanto ente creditizio statale (2) né le disposizioni della direttiva 2014/104 (3) possono mettere in dubbio tale conclusione.

1) Sull’incompatibilità con l’articolo 101 TFUE di una limitazione categorica del diritto al risarcimento del danno

76.

Occorre parimenti rilevare che il principale obiettivo dell’articolo 101 TFUE è di garantire il mantenimento di una concorrenza non falsata nel mercato comune ( 55 ). Ciò non significa, tuttavia, che il diritto di chiedere il risarcimento dei danni causati da un’intesa sia riservato ai soggetti che abbiano subito tali danni nell’ambito della loro partecipazione al mercato interessato da un’intesa o in un mercato a monte o a valle o nei pressi del medesimo o, più in generale, nell’ambito della loro partecipazione al mercato medesimo.

77.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni causati da un’intesa serve, da un lato, a garantire la piena e concreta efficacia dell’articolo 101 TFUE e il divieto d’intese ivi sancito ( 56 ). In particolare, il diritto di chiedere il risarcimento di tali danni è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche delle imprese che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza ( 57 ). Dall’altro lato, tale diritto costituisce un’efficace tutela contro le conseguenze pregiudizievoli che qualsiasi violazione del menzionato articolo 101, paragrafo 1, può produrre nei confronti dei singoli, in quanto consente a chi ha subito un pregiudizio in conseguenza di detta violazione di chiedere un risarcimento integrale ( 58 ).

78.

Se la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni causati da un’intesa fosse limitata agli operatori di mercato, sia la garanzia della piena e concreta efficacia dell’articolo 101 TFUE sia la tutela contro gli effetti negativi di un’infrazione del diritto della concorrenza risulterebbero gravemente pregiudicate. Ciò escluderebbe a priori un gran numero di potenziali ricorrenti dalla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni ai partecipanti all’intesa, indipendentemente dall’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra l’intesa e il danno subito.

79.

È pur vero che l’impedimento, la restrizione o la distorsione della concorrenza da parte di un’intesa, vietati dall’articolo 101 del TFUE, avvengono di norma sul mercato. Tuttavia, ciò non significa che i danni causati da un’intesa possano verificarsi solo sul mercato interessato da tale intesa o su un mercato a monte o a valle o nei pressi del medesimo ( 59 ), né che i danni causati da un’intesa possano verificarsi solo nell’ambito della domanda o dell’offerta di prodotti o servizi sul mercato. Al contrario, il caso in esame illustra la diversità dei tipi di danni che possono essere causati da comportamenti anticoncorrenziali e che non si limitano ai danni subiti dai fornitori o acquirenti diretti o indiretti sul mercato interessato da un’intesa o in un mercato contiguo, né ai danni derivanti dall’esercizio di un’attività a scopo di lucro.

80.

La Corte di giustizia ha tenuto conto proprio di questa diversità definendo il diritto al risarcimento del danno antitrust in termini generali con la formula secondo cui «chiunque» può chiedere il risarcimento del danno subito a causa di un’intesa, purché esista un nesso di causalità tra tale danno e l’intesa ( 60 ), e dichiarando che è incompatibile con l’articolo 101 TFUE escludere, in termini categorici, per motivi giuridici, e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie, la responsabilità dei partecipanti ad un’intesa per un determinato tipo di danni ( 61 ). Limitare il diritto al risarcimento dei danni agli operatori del mercato porterebbe tuttavia proprio ad escludere, in termini categorici e generali, per motivi giuridici, e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie, la responsabilità dei partecipanti ad un’intesa per un determinato tipo di danni.

81.

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che l’obiettivo dell’articolo 101 TFUE, vale a dire il mantenimento di una concorrenza non falsata nel mercato comune, non comporta alcuna restrizione del diritto al risarcimento del danno causato dall’intesa. Anzi, l’articolo 101 del TFUE conferisce a ciascuno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni causati da un’intesa.

82.

Tuttavia, ciò non implica, come temono i produttori di ascensori, un obbligo infinito di risarcimento del danno in capo ai partecipanti all’intesa per tutti i possibili danni, anche lontani, la cui causa, nel senso di una conditio sine qua non (nota anche come «causalità equivalente» oppure causalità «but-for») possa essere ricondotta al loro comportamento anticoncorrenziale ( 62 ).

83.

Al contrario, il diritto dei partecipanti all’intesa alla certezza del diritto e la necessità di limitare la responsabilità illimitata sono tenuti in considerazione prevedendo che i partecipanti all’intesa debbano rispondere solo dei danni per i quali sussista un nesso sufficientemente diretto con il loro comportamento anticoncorrenziale e quindi per loro prevedibili ( 63 ).

84.

Di conseguenza, la questione decisiva per stabilire se il danno subito dal Land Oberösterreich possa essere risarcito nel caso di specie non è, come sostengono la Commissione e i produttori di ascensori, se tale danno presenti un nesso sufficiente con l’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE. Come appena ricordato, è proprio l’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE a consentire il risarcimento di qualsiasi danno che abbia un nesso di causalità con la violazione di tale disposizione. Pertanto, la questione decisiva nel presente procedimento riguarda piuttosto l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra l’intesa relativa agli ascensori e il danno di cui il Land chiede il risarcimento.

2) Sulla natura particolare del Land Oberösterreich in quanto ente creditizio statale

85.

Alla luce dei suesposti rilievi, anche l’argomento della Commissione e dei produttori di ascensori secondo cui, in particolare, il danno subito dal Land Oberösterreich non sarebbe contemplato dall’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE, poiché sarebbe sorto nell’ambito dell’attuazione dei compiti politici di tale entità territoriale, non può trovare accoglimento.

86.

Negare al Land Oberösterreich il risarcimento per i danni subiti per il fatto che la concessione di mutui agevolati sia stata effettuata nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti politici e non per procurarsi i fondi per l’adempimento dei compiti stessi, come, ad esempio, l’acquisto di ascensori per i propri edifici, implicherebbe l’esclusione delle autorità pubbliche dall’obiettivo di tutela di cui all’articolo 101 TFUE, qualora non agiscano nell’ambito delle loro attività di approvvigionamento e, quindi, come acquirenti sul mercato.

87.

Ciò significherebbe escludere il risarcimento, in termini categorici, per motivi giuridici, e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie. Secondo la sentenza Kone, tuttavia, una esclusione generalizzata di questo tipo non è affatto compatibile con l’articolo 101 TFUE ( 64 ). L’effettiva applicazione dell’articolo 101 TFUE richiede, appunto, che ogni parte possa chiedere il risarcimento del danno subito a causa di un’infrazione del diritto della concorrenza.

88.

A tal riguardo, riconoscere agli enti creditizi statali il diritto al risarcimento dei danni appare idoneo a fornire un contributo particolarmente importante all’applicazione del divieto di intese. A differenza del public enforcement (applicazione pubblica) del diritto della concorrenza, il private enforcement (applicazione del diritto nella sfera privata) dipende dall’iniziativa dei soggetti danneggiati. Questa iniziativa viene a mancare se i soggetti danneggiati non hanno alcun incentivo economico a far valere i propri diritti, ad esempio perché il singolo ha subito soltanto un danno lieve. Ciò avviene regolarmente quando i consumatori finali privati acquistano un prodotto a un prezzo leggermente superiore e sono pregiudicati da un accordo sui prezzi soltanto attraverso un danno di lieve entità. Per questi consumatori finali privati, di solito non vale la pena promuovere un’azione per il risarcimento del danno.

89.

Gli enti creditizi statali, invece, che erogano ingenti sovvenzioni, hanno interesse a promuovere un’azione per il risarcimento del danno e sono quindi attori affidabili per l’effettiva applicazione del diritto europeo della concorrenza.

90.

Inoltre, né la Commissione né i produttori di ascensori hanno addotto motivi che giustifichino un’esclusione generalizzata della risarcibilità dei danni subiti dalle autorità pubbliche a causa dell’attuazione senza scopo di lucro dei loro compiti politici. Non sussiste, inoltre, alcuna giustificazione per tale esclusione. In particolare, non vi è alcuna ragione apparente per cui la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni causati da un’intesa dovrebbe essere riconosciuta unicamente a soggetti privati che svolgano i loro compiti imprenditoriali e agiscano a scopo di lucro, e non a soggetti statali che svolgono i loro compiti nell’interesse pubblico e agiscano senza scopo di lucro.

91.

Piuttosto, come spiegato supra, la limitazione della risarcibilità ai danni subiti nell’ambito di un’attività concorrenziale avente scopo di lucro non appare corretta in ragione della complessità della situazione del mercato e degli interventi degli attori statali legati alla situazione del mercato ( 65 ). Questa complessità dell’interdipendenza tra fattori economici e causalità è illustrata nel caso di specie dal fatto che il Land Oberösterreich, in qualità di ente creditizio, ha creato una possibilità di finanziamento per gli acquirenti di ascensori, rendendo così possibile, in primo luogo, gran parte della domanda sul mercato interessato dall’intesa relativa agli ascensori. Non vi è alcuna ragione evidente per cui un tale attore, che costituisce il pilastro portante del mercato interessato da un’intesa, non debba rientrare ab initio nella sfera di applicazione della tutela di cui all’articolo 101 del TFUE.

92.

Ciò vale, a fortiori, in quanto il Land Oberösterreich, pur non avendo scopi di lucro e non operando come concorrente nell’assegnazione delle sovvenzioni, ha comunque partecipato alla vita economica come entità indipendente e ha subito il danno fatto valere nel procedimento principale in tale veste.

93.

Di conseguenza, non osta al diritto al risarcimento del danno del Land Oberösterreich nemmeno la tesi, sostenuta dal giudice del rinvio e da alcune parti del procedimento, alla luce della dottrina giuridica tedesca e delle disposizioni legislative tedesche ( 66 ), secondo cui, in linea di principio, solo gli operatori di mercato sarebbero legittimati a chiedere il risarcimento dei danni causati da un’intesa, non invece i soci, i dirigenti, i dipendenti o gli investitori di un’impresa interessata ( 67 ).

94.

Senza che, nel caso di specie, sia necessario prendere posizione in merito a tale dibattito, è sufficiente affermare che la situazione del Land Oberösterreich quale ente creditizio statale non è in ogni caso paragonabile a quella di soci, amministratori, dipendenti o investitori di un’impresa danneggiata da un’intesa. Gli amministratori, i soci e i dipendenti, ma anche gli investitori in società di capitali, non rappresentano, in tale funzione, un’entità indipendente nella vita economica e il loro danno è solitamente causato da una società partecipante alla vita economica che subisce un deprezzamento di valore o altri tipi di danno. Gli enti creditizi statali quali il Land, invece, agiscono senza dubbio come entità indipendenti nella vita economica e il loro danno non è dovuto al fatto che un’altra società abbia perso valore o abbia subito un danno per effetto di un accordo sui prezzi. Piuttosto, nel caso di specie, il Land ha subito un danno proprio in qualità di ente creditizio statale.

3) Sulle disposizioni della direttiva 2014/104

95.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ThyssenKrupp, nemmeno dalle disposizioni specifiche della direttiva 2014/104 sul diritto dei fornitori e degli acquirenti indiretti dei partecipanti all’intesa di chiedere il risarcimento del danno ( 68 ) risulta che gli enti creditizi statali, quale il Land Oberösterreich, siano esclusi dal diritto al risarcimento del danno. Queste disposizioni si spiegano, piuttosto, con il fatto che il pregiudizio ai fornitori e agli acquirenti indiretti lungo la catena di approvvigionamento e di vendita di un’intesa è un fenomeno particolarmente comune e quindi suscettibile di essere regolamentato mediante norme generali.

96.

Da tali distinte disposizioni non si può dedurre, tuttavia, che il legislatore abbia inteso limitare la cerchia dei soggetti aventi diritto al risarcimento agli operatori diretti e indiretti del mercato interessato da un’intesa o agli operatori di mercato in generale ed escludere, per altri soggetti danneggiati, il diritto al risarcimento loro spettante direttamente in base all’articolo 101 TFUE e quindi sancito dal diritto primario. Al contrario, all’articolo 3 della direttiva 2014/104, il legislatore ha espressamente e incondizionatamente stabilito l’obbligo per gli Stati membri di garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il risarcimento integrale di tale danno ( 69 ).

4) Conclusione intermedia

97.

Dai suesposti rilievi discende che gli enti creditizi statali, quali il Land Oberösterreich, sono contemplati dall’obiettivo di tutela del divieto di fissazione dei prezzi di cui all’articolo 101 TFUE. Essi sono quindi legittimati a chiedere il risarcimento, se hanno subito un danno effettivo in conseguenza di un accordo sui prezzi e se esiste un nesso sufficientemente diretto tra tale danno e l’accordo sui prezzi di cui trattasi.

b)   Sull’effettività e risarcibilità del danno subito dal Land Oberösterreich

98.

I produttori di ascensori e la Commissione ritengono che, sebbene gli enti creditizi statali, quali il Land Oberösterreich, dovessero essere contemplati dall’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE, il danno fatto valere dal Land non sarebbe comunque risarcibile.

99.

I fondi utilizzati dal Land Oberösterreich per i mutui agevolati sarebbero stati vincolati per la promozione dell’edilizia residenziale e non avrebbero potuto essere utilizzati per finalità diverse. Inoltre, l’importo totale delle risorse annualmente disponibili per le sovvenzioni sarebbe stato fissato in anticipo e risulterebbe quindi a prescindere dai costi dei singoli progetti di costruzione sostenuti, compresi i pretesi sovraccosti degli ascensori causati dall’intesa. Infine, la prassi precedente del Land dimostrerebbe che le risorse disponibili per le sovvenzioni sarebbero state completamente esaurite ogni anno. Ma anche se così non fosse stato, le risorse finanziarie rimanenti sarebbero state comunque utilizzate per la promozione dell’edilizia abitativa nell’anno successivo.

100.

Pertanto, il danno causato dal fatto che i singoli mutui legati all’importo dei rispettivi costi di costruzione, a causa dei prezzi gonfiati degli ascensori dovuti all’intesa, sarebbero stati di entità più elevata rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza dell’intesa relativa agli ascensori ( 70 ), potrebbe eventualmente ravvisarsi nel fatto che il Land Oberösterreich ha potuto concedere un numero inferiore di mutui agevolati rispetto a quanto sarebbe stato possibile senza l’intesa. Se ogni singolo mutuo fosse stato inferiore, sarebbero stati concessi complessivamente più mutui e si sarebbero potuti quindi sostenere più progetti di edilizia abitativa.

101.

Sulla base di tale ragionamento, i produttori di ascensori sostengono, da un lato, che l’intesa relativa agli ascensori non ha causato al Land Oberösterreich alcun danno finanziario determinabile, ma soltanto, eventualmente, un danno politico. Ciò sarebbe dovuto al fatto che il Land ha potuto attuare la sua politica di promozione dell’edilizia abitativa soltanto in misura minore rispetto a quanto avrebbe potuto fare in circostanze normali a causa dell’intesa relativa agli ascensori. Tuttavia, non si tratterebbe di un danno subito dal Land stesso ma, semmai, di un danno subito dalla collettività.

102.

In secondo luogo, la Commissione e i produttori di ascensori sostengono che anche il danno finanziario dedotto dal Land Oberösterreich sarebbe puramente astratto ed ipotetico. Ciò in quanto gli importi degli incentivi destinati alla promozione dell’edilizia abitativa non avrebbero potuto essere investiti altrimenti in modo remunerativo.

103.

Va rilevato, anzitutto, che i produttori di ascensori intendono evidentemente insinuare dubbi sul fatto che i mutui agevolati concessi dal Land Oberösterreich siano stati effettivamente di entità più elevata di quanto sarebbe avvenuto in assenza dell’intesa relativa agli ascensori per effetto dei prezzi gonfiati degli ascensori dovuti all’intesa. Tale argomento dev’essere tuttavia disatteso. Sia il fatto che i prezzi degli ascensori sul mercato austriaco nel periodo di riferimento fossero più elevati per effetto dell’intesa relativa agli ascensori rispetto a quanto sarebbe avvenuto in normali condizioni di concorrenza, sia il fatto che i mutui agevolati fossero legati all’importo dei costi di costruzione e, quindi, anche ai costi degli ascensori, sono considerati dal giudice del rinvio come acclarati e non sono seriamente contestati da alcuna delle parti del procedimento. Sulla base di tali fatti occorre quindi muovere ai fini della risposta alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

104.

Ciò detto, né l’argomento secondo cui il presunto danno finanziario sarebbe ipotetico (1) né l’argomento secondo cui il danno in questione sarebbe puramente politico (2) possono contribuire all’accoglimento della tesi dei produttori di ascensori e della Commissione.

1) Sulla risarcibilità del danno finanziario fatto valere dal Land Oberösterreich nel procedimento principale

105.

I produttori di ascensori affermano correttamente che la collettività ha subito un danno consistente nel fatto che, a causa dei prezzi gonfiati degli ascensori dovuti all’intesa, è stato possibile concedere meno mutui agevolati di quanto sarebbe avvenuto in assenza dell’intesa. Di conseguenza, è stato possibile finanziare un minor numero di progetti edilizi e la politica di promozione dell’edilizia abitativa del Land Oberösterreich ha potuto essere attuata solo in misura minore che in assenza dell’intesa. La tesi esposta dai produttori di ascensori all’udienza di discussione, secondo cui non sarebbero mai sussistiti fondi sufficienti nelle riserve destinate alle sovvenzioni e che vi sarebbero sempre stati periodi di attesa per i beneficiari delle sovvenzioni, evidenzia l’effettività del danno così causato.

106.

Tuttavia, la tesi sviluppata dai produttori di ascensori sulla base di tale circostanza non regge secondo un duplice profilo: in primo luogo, poiché sembra indentificare il danno subito dalla collettività con il danno per il quale il Land Oberösterreich chiede il risarcimento nel procedimento principale. E, in secondo luogo, perché sembra presupporre che tale danno alla collettività non sia, di per sé, risarcibile.

107.

Occorre anzitutto precisare che il danno subito dalla collettività a causa del fatto che il numero di progetti di edilizia sociale che potevano essere promossi è stato inferiore rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza dell’intesa non corrisponde al danno finanziario fatto valere dal Land Oberösterreich nel procedimento principale.

108.

Sebbene entrambi questi danni siano riconducibili alla medesima circostanza, ovvero che il Land Oberösterreich ha erogato mutui di entità più elevata di quanto sarebbe avvenuto in assenza dell’intesa, a causa dei prezzi gonfiati degli ascensori, il fatto che, senza l’intesa, il Land avrebbe avuto maggiori fondi a propria disposizione – per dirla in parole povere – può essere invece considerato un danno sotto vari profili.

109.

In primo luogo, è possibile sostenere che con tali fondi sarebbe stato possibile sostenere più progetti abitativi, e che il danno consiste quindi nella mancata realizzazione di tali abitazioni – questo è il danno politico alla collettività di cui i produttori di ascensori riconoscono l’esistenza.

110.

In secondo luogo, è possibile sostenere che il Land potrebbe non essere stato in grado di procurarsi sul mercato finanziario le maggiori somme erogate o che avrebbe potuto utilizzarle per il rimborso di finanziamenti in corso.

111.

In terzo luogo, il danno può essere rappresentato attraverso il fatto che le maggiori somme erogate, successivamente rimborsate al Land dai beneficiari soltanto ad un tasso d’interesse ridotto, avrebbero potuto essere investite ad un tasso d’interesse più elevato.

112.

Solo le ultime due rappresentazioni del danno corrispondono al danno fatto valere dal Land Oberösterreich nel procedimento principale. Ambedue riguardano il danno subito come danno finanziario, dovuto al fatto che le maggiori somme erogate dal Land in conseguenza dell’intesa sono state rimborsati dai beneficiari soltanto a un tasso d’interesse ridotto.

113.

Pertanto, in entrambi i casi, il danno consiste nella differenza tra l’importo degli interessi rimborsati dai beneficiari e l’importo degli interessi che sarebbero stati dovuti sulle maggiori somme erogate applicando il tasso di interesse normale, ovvero – nel caso del Land Oberösterreich – il tasso di interesse medio dei mutui federali. Che questa differenza sia intesa come mancato guadagno, in quanto il Land avrebbe potuto investire le maggiori somme erogate al tasso di interesse medio dei mutui federali, o come perdita subita, in quanto il Land stesso ha dovuto procurarsi esso stesso i fondi al tasso di interesse medio dei mutui federali, il risultato finale non cambia. Il mancato guadagno derivante dagli interessi non percepiti e il danno finanziario derivante dalla venir meno di determinate somme per un determinato periodo di tempo sono, in ultima analisi, le due facce della stessa medaglia, consistente nel fatto che tali somme non hanno potuto essere né investite né gestite economicamente.

114.

Il pregiudizio subito a causa del venir meno di determinati fondi per un determinato periodo, così come il vantaggio derivante dalla disponibilità di determinati fondi per un determinato periodo, sono di norma compensati dal fatto che le somme da restituire devono essere rimborsate maggiorate dell’importo degli interessi decorrenti dalla rispettiva scadenza, calcolati applicando il tasso di interesse normalmente praticato. È previsto, ad esempio, che le somme che devono essere rimborsate dalle istituzioni dell’Unione a seguito di una decisione della Corte di giustizia o di una transazione debbano essere rimborsate con gli interessi ( 71 ). Analogamente, all’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione si aggiungono gli interessi ( 72 ).

115.

Qualora un aiuto illegittimo venga successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalla Commissione, il vantaggio indebito conferito al beneficiario dal fatto che ha potuto disporre dell’aiuto anche prima della decisione della Commissione sulla compatibilità sarà assorbito dal fatto che, pur non dovendo rimborsare direttamente l’aiuto, dovrà comunque pagare gli interessi che sarebbero stati dovuti se avesse ottenuto in prestito l’importo in questione in attesa della decisione della Commissione ( 73 ). E se l’aiuto illegittimo consisteva in un prestito senza interessi o in un prestito a tasso d’interesse ridotto, l’importo da recuperare corrisponde alla differenza tra gli interessi dovuti al tasso di mercato e gli interessi effettivamente versati ( 74 ).

116.

Quest’ultima situazione è simile al caso di specie, poiché il danno fatto valere dal Land Oberösterreich non riguarda il rimborso di un importo pagato in eccesso in conseguenza dell’intesa, ma solo gli interessi che sarebbero stati dovuti sull’importo versato in eccesso dai beneficiari al tasso normalmente praticato, detratti gli interessi agevolati già pagati al Land dai beneficiari stessi. D’altro canto, il Land stesso non chiede la restituzione dell’importo pagato in eccesso a causa dell’intesa, poiché la maggiorazione di prezzo dovuta all’intesa non è stata pagata dal Land, bensì dai rispettivi beneficiari delle sovvenzioni con i mutui a tasso agevolato concessi dal Land.

117.

Il presente caso si differenzia, sotto questo aspetto, dal caso in cui i progetti di costruzione siano finanziati a condizioni di mercato: in tale situazione, il ente creditizio non avrebbe subito danni poiché avrebbe ottenuto il rimborso dei mutui concessi al tasso d’interesse di mercato, ma per questo il danno da interessi del committente sarebbe risultato in proporzione più elevato e avrebbe dovuto senz’altro essere risarcito dai partecipanti all’intesa. Il fatto che, invece, un ente creditizio pubblico abbia concesso un mutuo agevolato a condizioni più favorevoli non giustifica la riduzione della responsabilità dei partecipanti all’intesa.

118.

Nel caso di specie vi sono due danni distinti provocati dalla medesima causa: da un lato, il danno subito dai beneficiari – consistente nel prezzo maggiorato dovuto all’intesa – oltre agli interessi agevolati versati al Land Oberösterreich per la messa a disposizione di tale importo e, dall’altro, il danno subito dal Land, costituito dagli interessi attivi che sarebbero stati dovuti al tasso di interesse normalmente praticato per la parte in eccesso dei mutui agevolati dovuta all’intesa, detratti gli interessi pagati dai beneficiari a tale scopo, ridotti mediante l’applicazione di un tasso di interesse agevolato ( 75 ).

119.

Ne consegue, in primo luogo, che dev’essere respinta la tesi dei produttori di ascensori, secondo cui il danno riguarderebbe in realtà i beneficiari delle sovvenzioni e non il Land Oberösterreich. Lo stesso dicasi per la tesi della Commissione secondo cui il danno finanziario subito nel caso di specie sarebbe compensato dal fatto che l’importo corrispondente al danno subito dai beneficiari (maggiorazione del prezzo oltre ai relativi interessi al tasso agevolato corrisposti) dev’essere rimborsato con gli interessi. Entrambe le tesi si basano sull’errata equiparazione tra il danno subito dai beneficiari e il danno subito dal Land. Inoltre, la tesi della Commissione si basa su una confusione tra il fatto che il danno fatto valere dal Land è di per sé un danno finanziario e il fatto che i risarcimenti di tutti i danni derivanti dall’intesa, indipendentemente dalla loro natura, vale a dire sia che si tratti di interessi, di danni causati da prezzi eccessivi o di danni di altro genere, devono essere corrisposti unitamente agli interessi maturati sulle relative somme a decorrere dalla loro scadenza ( 76 ).

120.

In secondo luogo, dalla natura del danno fatto valere dal Land Oberösterreich risulta che la tesi dei produttori di ascensori e della Commissione, secondo cui tale danno sarebbe un danno soltanto ipotetico, poiché il Land non avrebbe potuto in ogni caso investire in modo più redditizio le maggiori somme concesse a mutuo a causa dell’intesa, non è pertinente. Come già rilevato supra ai paragrafi 114 e 115, corrisponde alla situazione e prassi giuridica normale considerare la mera indisponibilità di determinate somme per un determinato periodo come un danno finanziario tangibile senza bisogno di ulteriori giustificazioni. Analogamente, corrisponde alla situazione e prassi giuridica normale rappresentare questo danno con gli interessi che sarebbero stati generati al tasso di interesse applicabile all’importo corrispondente durante il periodo di riferimento.

121.

Dev’essere quindi respinta la tesi della Commissione e dei produttori di ascensori, secondo cui il danno fatto valere dal Land Oberösterreich costituirebbe un ulteriore guadagno derivante dagli interessi e quindi un lucrum cessans, che il Land avrebbe potuto realizzare solo se avesse utilizzato le somme in questione, illegittimamente e contrariamente alla loro destinazione, non per la concessione di mutui agevolati per la promozione dell’edilizia abitativa, bensì per operazioni speculative. Il danno per il quale il Land chiede il risarcimento è, in realtà, una perdita pecuniaria e quindi un danno emergente, consistente, come illustrato supra ai paragrafi 114, 115 e 120, nel fatto che il Land non è stato in grado di disporre delle maggiori somme concesse a mutuo nel periodo di riferimento.

122.

Ne consegue che è parimenti erroneo l’argomento secondo cui il Land Oberösterreich non avrebbe potuto investire le somme in questione al tasso d’interesse medio dei mutui federali o non sarebbe stato in grado di dimostrare in termini sufficienti sufficiente o in tempo utile di aver dovuto procurarsi esso stesso tali fondi, mediante finanziamenti al tasso d’interesse suddetto, o di aver dovuto utilizzarli per rimborsare finanziamenti in corso. Perché lo scopo del diritto agli interessi legali consiste proprio nel rendere superflua una prova dei profitti ottenuti concretamente attraverso una possibilità di investimento.

123.

Come precisato dal Land Oberösterreich all’udienza di discussione, la stessa giurisprudenza austriaca ha stabilito il principio secondo cui i fondi disponibili presso le autorità pubbliche devono essere investiti in obbligazioni federali a tasso fisso e che il relativo tasso di interesse deve servire da parametro di riferimento per il calcolo del danno finanziario derivante dalla mancanza temporanea di tali fondi. Secondo il Land, tale giurisprudenza è stata espressamente applicata anche al danno in questione da esso subito.

124.

Ciò significa che, in una fattispecie come quella in esame, un ente creditizio statale come il Land Oberösterreich non è tenuto a dedurre e dimostrare che avrebbe potuto investire le somme de quibus in modo più redditizio o utilizzarle ai fini del rimborso di finanziamenti in corso. È sufficiente, piuttosto, che tale ente creditizio rappresenti al giudice nazionale di non aver potuto disporre di determinate somme per un determinato periodo e, se del caso, quale sarebbe stato il tasso d’interesse applicabile. Come giustamente sottolineato dal Land, un obbligo più ampio, in particolare per gli enti creditizi pubblici, di dimostrare di possedere la competenza ad investire le somme in questione o di utilizzarle ai fini del rimborso di propri finanziamenti, costituirebbe uno svantaggio ingiustificato per gli attori statali rispetto agli attori privati che non sono soggetti a tale onere della prova.

125.

Solo per completezza, si può quindi affermare che il Land Oberösterreich ha dimostrato in termini convincenti, nella specie, non solo le proprie competenze quanto all’investimento dei fondi destinati alla promozione dell’edilizia abitativa disponibili a breve termine fino al loro ulteriore e opportuno utilizzo (erogazione ai beneficiari) o al loro investimento in obbligazioni federali a tasso fisso o al loro impiego ai fini del rimborso di finanziamenti in corso, ma di essere peraltro obbligato a procedervi nell’ambito della propria gestione patrimoniale. Parimenti, il Land ha spiegato che, nelle proprie osservazioni introduttive nel procedimento principale, aveva già fondato il proprio danno sia sulla possibilità di investire le somme in questione a condizioni di mercato, sia sulla possibilità di utilizzare tali somme per rimborsare i propri prestiti. Ciò sembra essere confermato anche dall’ordinanza del giudice di secondo grado nel procedimento principale ( 77 ).

126.

Dai suesposti rilievi consegue che un danno come quello invocato dal Land Oberösterreich nel procedimento principale dev’essere risarcito sulla base dell’articolo 101 TFUE, che sancisce direttamente il diritto di ognuno al risarcimento del danno causatogli da un’infrazione del diritto della concorrenza. Conformemente alla ripartizione dei compiti tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, spetta ora al giudice del rinvio determinare l’esatta entità del danno da risarcire ( 78 ).

2) Sul danno causato alla collettività dall’insufficiente attuazione della promozione dell’edilizia abitativa

127.

Come esposto supra, l’argomento secondo cui il danno, puramente politico, causato alla collettività nel caso di specie dall’intesa relativa agli ascensori non sarebbe risarcibile non riguarda affatto il danno oggetto del procedimento principale ed è pertanto irrilevante ( 79 ). Solo per completezza si deve pertanto affermare che tale argomento è infondato anche nel merito.

128.

A prescindere dalla questione – da risolvere in una seconda fase – relativa al calcolo effettivo del danno causato, si avrebbe una manifestazione inaccettabile del principio della «privatizzazione degli utili e nazionalizzazione delle perdite» se il danno subito dalla collettività per l’insufficiente attuazione di un obbligo di servizio pubblico in conseguenza dell’intesa fosse considerato di per sé non risarcibile o addirittura inesistente.

129.

Può risultare difficile definire concretamente tali danni in termini di materialità e rappresentazione concreta, nonché la natura finanziaria e la prevedibilità di un danno «alla collettività». In tali casi, tuttavia, si potrebbero utilizzare calcoli di modelli economici o si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di concettualizzare il danno in questione come un danno immateriale.

130.

Allo stesso modo, è certamente ipotizzabile che vi siano casi in cui sia difficile individuare il soggetto giuridico cui debba essere concretamente risarcito il danno subito «dalla collettività». Tuttavia, in tali casi si potrebbe prevedere che un rappresentante dell’interesse pubblico, rappresentante della collettività, chieda il risarcimento dei danni causati e che il risarcimento versato dagli autori del danno confluisca su un fondo il cui ricavato vada a beneficio della collettività ( 80 ).

3) Conclusione intermedia

131.

Dalle considerazioni che precedono si evince che il danno subito dal Land Oberösterreich, consistente nel fatto che l’entità dei mutui concessi è risultata più elevata in percentuale sui costi del prodotto di quanto sarebbe stata in assenza dell’intesa, con la conseguenza che gli importi corrispondenti non hanno potuto essere investiti al tasso di interesse di mercato o utilizzati per rimborsare i prestiti in corso, è un danno che dev’essere risarcito ai sensi dell’articolo 101 TFUE, purché vi sia un nesso sufficientemente diretto tra tale danno e l’accordo sui prezzi in questione.

c)   Sul nesso sufficientemente diretto tra infrazione e danno

132.

Ne consegue che ricorrono nella specie due delle tre condizioni per il risarcimento del danno subito dal Land Oberösterreich, vale a dire l’inclusione della parte lesa e del danno nell’obiettivo di tutela dell’articolo 101 TFUE nonché l’esistenza di un danno effettivo e risarcibile. Risulta ora decisivo stabilire se sussista un nesso di causalità sufficientemente diretto tra l’intesa relativa agli ascensori e il danno subito dal Land.

133.

I produttori di ascensori e la Commissione ne contestano l’esistenza. In primo luogo, non sussisterebbe un nesso sufficientemente concreto tra la maggiorazione dei prezzi degli ascensori dovuta all’intesa e le misure di sostegno del Land Oberösterreich (1). In secondo luogo, il danno subito dal Land non avrebbe potuto essere previsto dai produttori di ascensori partecipanti all’intesa (2).

1) Sul nesso effettivo tra il prezzo degli ascensori e l’

134.

I produttori di ascensori resistenti non mettono seriamente in dubbio che l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra i prezzi degli ascensori maggiorati a causa dell’intesa e il danno subito dal Land Oberösterreich non possa essere contestata per il fatto che il Land stesso non intrattenesse rapporti contrattuali diretti con i produttori di ascensori partecipanti all’intesa. Inoltre, un argomento del genere sarebbe destinato a fallire, poiché è chiaro, quantomeno dopo la sentenza Kone, che ciò non può essere sostenuto ( 81 ).

135.

Tuttavia, i produttori di ascensori affermano che il riconoscimento di un nesso sufficientemente diretto tra l’intesa relativa agli ascensori e il danno legato alla concessione di sovvenzioni subito dal Land Oberösterreich porterebbe a un’estensione infinita della responsabilità dei partecipanti all’intesa per tutti i danni conseguenti ai danni diretti derivanti da un’intesa, che non avrebbero più nulla a che fare con il mercato rilevante per l’intesa.

136.

Pur essendo vero che le sovvenzioni pubbliche avrebbero potuto avere un’influenza fondamentale sull’attività edilizia, lo stesso varrebbe, tuttavia, anche per la politica dei tassi di interesse delle banche, la struttura del sistema fiscale o altre attività di regolamentazione dello Stato. Supporre l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra l’intesa relativa agli ascensori e il danno subito dal Land Oberösterreich significherebbe ammettere la risarcibilità di qualsiasi danno subito dalla pubblica amministrazione nell’ambito dell’attuazione di misure fiscali, regolamentari o di altro genere semplicemente per il fatto che queste potrebbero produrre effetti sul mercato interessato da un’intesa.

137.

L’argomento va respinto.

138.

La misura adottata dal Land Oberösterreich, oggetto del procedimento principale, non costituisce, infatti, una misura generale paragonabile a un regime fiscale o di altro tipo. La politica del Land di promozione dell’edilizia abitativa è effettivamente una misura di politica sociale generale che sostiene non solo i singoli beneficiari, bensì parimenti gli interessi pubblici generali dello Stato. Tuttavia, la concessione dei mutui agevolati, che avviene nel quadro di questa politica generale di promozione dell’edilizia abitativa e nella cui attuazione sono insorti i danni controversi, è caratterizzata da un complesso di misure individuali del tutto concrete nei confronti dei singoli beneficiari.

139.

Come sottolineato dal Land Oberösterreich, non solo l’importo dei singoli mutui corrisponde a una certa percentuale dei costi di costruzione, ma l’esatta composizione di tali costi è indicata dettagliatamente nei documenti relativi al mutuo, cosicché da essi si desumono anche i costi esatti degli ascensori rispettivamente installati.

140.

Non è necessario accertare se il Land Oberösterreich abbia in qualche modo influito sulla composizione di tali costi e, in particolare, sulla scelta degli ascensori rispettivamente installati – circostanza che viene negata dai produttori di ascensori. È sufficiente ricordare che risulta acclarato che i singoli progetti sovvenzionati, unitamente agli ascensori installati e ai costi sostenuti, erano elencati in dettaglio nei documenti giustificativi. Anche il Land si è basato su di essi, nel procedimento principale, ai fini dell’esatta determinazione del quantum del danno ( 82 ).

141.

Il danno fatto valere non costituisce, quindi, affatto una qualsiasi vaga conseguenza di una misura regolamentare generale che ha casualmente prodotto effetti su un mercato interessato da un’intesa. Piuttosto, il nesso tra il prezzo maggiorato degli ascensori installati e l’importo percentuale dei rispettivi mutui agevolati calcolato a tal fine può essere dimostrato concretamente in ogni singolo caso. Pertanto, il danno subito dal Land Oberösterreich presenta un nesso sufficientemente diretto con gli aumenti dei prezzi degli ascensori sul mercato austriaco causati dall’intesa e il riconoscimento di tale legame nel caso di specie non può in alcun modo essere equiparato a un’estensione infinita della responsabilità dei partecipanti all’intesa.

2) Sulla prevedibilità del danno subito dal Land Oberösterreich per i partecipanti all’intesa relativa agli ascensori

142.

Come già spiegato, l’esame dell’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra l’infrazione e il danno serve anche a garantire che un soggetto, in conseguenza del suo comportamento illecito, sia responsabile solo per i danni di cui avrebbe potuto ragionevolmente prevedere il verificarsi ( 83 ).

143.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la questione della prevedibilità di un certo tipo di danno per i corresponsabili di un’infrazione del diritto della concorrenza non attiene unicamente ai fatti, il cui esame è di competenza esclusiva del giudice del rinvio. Al contrario, come già illustrato, dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kone risulta che, nel procedimento pregiudiziale, la Corte di giustizia esamina in generale, in termini astratti, se ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione per il risarcimento del danno oggetto del procedimento principale, mentre spetta poi al giudice del rinvio verificare la sussistenza di tali condizioni anche nel singolo caso specifico ( 84 ).

144.

Nella sentenza Kone, ad esempio, la Corte ha esaminato espressamente se, in astratto, l’«effetto di prezzo di protezione» («umbrella pricing»), in base al quale un terzo non aderente all’intesa fissi per i suoi prodotti, per effetto dei prezzi di mercato gonfiati dovuti dall’intesa, un prezzo più elevato rispetto a quello che sarebbe stato possibile in normali condizioni di concorrenza, possa essere considerato come una conseguenza prevedibile d’intese, che non possa essere ignorata dagli aderenti all’intesa. Essendosi ciò verificato, il giudice del rinvio è stato chiamato a valutare, alla luce delle circostanze di specie e, segnatamente, delle peculiarità del mercato interessato, se detta intesa fosse tale da poter incidere sull’applicazione di un prezzo di protezione da parte di terzi operanti autonomamente e se ciò potesse o meno essere ignorato dai membri dell’intesa medesima ( 85 ).

145.

Nel caso di specie, pertanto, occorre esaminare se, da un punto di vista astratto e generale, il danno legato alla concessione di sovvenzioni, come quello di cui il Land Oberösterreich chiede il risarcimento nel procedimento principale, costituisca una possibile conseguenza prevedibile di un’intesa volta a garantire ai partecipanti alla stessa prezzi superiori a quelli ottenibili in normali condizioni di mercato.

146.

I produttori di ascensori e la Commissione sostengono che non sarebbe in alcun caso possibile concludere in tal senso. Al contrario, lo stesso tentativo di presentare brevemente e in modo comprensibile le richieste di risarcimento del danno del Land Oberösterreich dimostrerebbe quanto esse siano costruite e «irrealistiche». Nessun produttore di ascensori prudente potrebbe e dovrebbe attendersi che un’amministrazione pubblica locale, senza scopo di lucro, utilizzi i fondi pubblici, illegittimamente e contrariamente alla loro destinazione, anziché per l’attuazione dei suoi compiti politici nell’interesse della collettività, per speculazioni sul mercato finanziario e quindi per fini estranei. Un simile approccio sarebbe del tutto contrario alla comune esperienza e, quindi, per gli operatori economici, quali i produttori di ascensori, sarebbe del tutto imprevedibile un danno derivante dalla perdita di una siffatta opportunità speculativa.

147.

L’argomento è destituito di qualsiasi fondamento.

148.

Nel settore delle costruzioni, ad esempio, è abbastanza comune che i committenti realizzino i loro progetti mediante finanziamenti. È quindi prevedibile per i partecipanti a un’intesa volta ad ottenere prezzi superiori a quelli ottenibili in normali condizioni di mercato, che i danni causati da prezzi eccessivi si ripercuotano sui finanziatori dei committenti.

149.

In secondo luogo, come illustrato dagli stessi produttori di ascensori all’udienza di discussione, le misure di sostegno in questione hanno si collocano in un quadro giuridico definito, ben noto agli operatori economici del settore delle costruzioni o produttori di componenti quali gli ascensori. I produttori di ascensori resistenti dovevano quindi attendersi che i loro prezzi gonfiati sarebbero stati finanziati, quantomeno in parte, da mutui agevolati.

150.

Infine, per poter prevedere che un ente creditizio statale quale il Land Oberösterreich possa subire un danno finanziario a causa delle maggiori somme sovvenzionate per effetto dell’intesa, un operatore economico non deve affatto presumere che tale attore statale, agendo in contrasto con lo scopo, la legge o la competenza, utilizzi i fondi a sua disposizione destinati all’interesse pubblico, anziché per il loro scopo originario, per speculare sui mercati finanziari e con l’intento di realizzare profitti. Come già rilevato supra ai paragrafi 114, 115 e 120, corrisponde alla situazione e alla prassi giuridica normale considerare la mera indisponibilità di determinati fondi per un determinato periodo quale danno finanziario.

3) Conclusione intermedia

151.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il danno subito dal Land Oberösterreich, consistente nella concessione a mutuo di somme maggiori, in percentuale sui costi del prodotto, rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza dell’intesa, con la conseguenza che le corrispondenti somme non hanno potuto essere investite al tasso di interesse di mercato ovvero essere utilizzate ai fini del rimborso di finanziamenti in corso, presenta un nesso sufficientemente diretto con l’intesa in questione ed è prevedibile per i suoi aderenti.

VI. Conclusione

152.

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) nei termini seguenti:

L’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno ai partecipanti a un’intesa anche i soggetti non operanti sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato interessato da un’intesa. Vi rientrano gli enti creditizi statali che concedono mutui a condizioni agevolate agli acquirenti dei partecipanti all’intesa stessa ove per tali enti il danno consiste nel fatto che l’entità dei mutui concessi è risultata più elevata in percentuale sui costi del prodotto di quanto sarebbe stata in assenza dell’intesa, ragion per cui le corrispondenti somme non hanno potuto essere investite al tasso d’interesse di mercato ovvero utilizzate ai fini del rimborso di finanziamenti in corso.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) V. le precedenti sentenze del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684), del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522), nonché del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317).

( 3 ) V. altresì sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 18); v. anche le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 17).

( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

( 5 ) L’azione in primo grado del Land Oberösterreich è stata promossa dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale del commercio di Vienna) il 2 febbraio 2010; la direttiva 2014/104 è entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 23 della stessa, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ovvero il 25 dicembre 2014.

( 6 ) V. già, al riguardo, le mie conclusioni nella causa Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 60).

( 7 ) Come risulta dal suo considerando 12, la direttiva 2014/104 «ribadisce l’acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo».

( 8 ) V., al riguardo, anche le sentenze del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punti 18 e segg.), del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, (C‑501/11, EU:C:2013:522, punti 10 e segg.), e del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 56), nonché le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 5).

( 9 ) Ordinanza dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) in qualità di Kartellgericht (Tribunale competente in materia d’intese) del 14 dicembre 2007 (Az. 25 Kt 12/07).

( 10 ) Ordinanza dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) in qualità di Kartellobergericht (organo giurisdizionale superiore competente in materia d’intese) dell’8 ottobre 2008 (Az. 16 Ok 5/08).

( 11 ) V., a tal riguardo, la sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 7 e segg.) nonché le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafi 6 e segg.).

( 12 ) Ciò risulta dalle argomentazioni del Land Oberösterreich riportate nella sentenza non definitiva dell’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, giudice di primo grado nel procedimento principale) del 21 settembre 2016 (Az. 40 Cg 65/10z-66, pag. 5 e 6) e nella decisione dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna) in funzione di giudice di appello (giudice di secondo grado nel procedimento principale) del 27 aprile 2017 (Az. 5 R 193/16p-73, pag. 6 e 7).

( 13 ) Il Land Oberösterreich è parte nel procedimento principale come ricorrente sub 1. Le altre parti del procedimento sono società di edilizia residenziale. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, a seguito della sentenza non definitiva dell’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, giudice di primo grado nel procedimento principale) del 21 settembre 2016 (Az. 40 Cg 65/10z-66), riguarda unicamente la domanda del Land Oberösterreich.

( 14 ) Sentenza non definitiva dell’Handelsgericht Wien (Tribunale del commercio di Vienna) del 21 settembre 2016 (Az. 40 Cg 65/10z-66).

( 15 ) Ordinanza dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna), in funzione di giudice d’appello, del 27 aprile 2017 (Az. 5 Kt 193/-73).

( 16 ) Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317).

( 17 ) Conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafi 27 e segg.).

( 18 ) Az. 9 Ob 44/17m.

( 19 ) V. supra, paragrafo 11 delle presenti conclusioni.

( 20 ) Sentenze del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a., (C‑32/11, EU:C:2013:160, punti 17 e segg.), del 26 novembre 2015, Maxima Latvija (C‑345/14, EU:C:2015:784, punti 11 e segg.), del 21 luglio 2016, VM Remonts e a. (C‑542/14, EU:C:2016:578, punti 16 e segg.), nonché del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371, punti 28 e segg.).

( 21 ) V. ad es. ordinanza del 21 dicembre 1995, Max Mar (C‑307/95, EU:C:1995:465, punto 5), nonché sentenze del 13 dicembre 2012, Caves Krier Frères (C‑379/11, EU:C:2012:798, punti 3536) e del 10 gennaio 2019, ET (C‑97/18, EU:C:2019:7, punto 24).

( 22 ) Sentenze del 15 giugno 1999, Andersson e Wåkerås-Andersson (C‑321/97, EU:C:1999:307, punti 31 e segg.), del 10 gennaio 2006, Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9, punti 3034), nonché del 27 giugno 2018, Varna Holideis (C‑364/17, EU:C:2018:500, punto 17).

( 23 ) V. sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, punti 6162), nonché le mie conclusioni nella causa Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, paragrafi 49 e segg.).

( 24 ) V. sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, punti 44 e segg.) nonché le mie conclusioni nella causa Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, paragrafi 37 e segg.).

( 25 ) V. supra, paragrafo 11.

( 26 ) Sulla valutazione degli effetti futuri di fatti che si siano verificati prima dell’adesione di uno Stato membro all’Unione europea, in base al contesto normativo vigente successivamente, v. la sentenza 3 settembre 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 21 e segg.), nonché le mie conclusioni nella causa X (C‑318/13, EU:C:2014:333, paragrafi 18 e segg.).

( 27 ) Sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf (C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22), del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-La Roche e a. (C‑179/16, EU:C:2018:25, punto 45), del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e a. (C‑426/16, EU:C:2018:335, punto 31) e del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a. (C‑528/16, EU:C:2018:583, punto 73).

( 28 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, paragrafo 39).

( 29 ) V., in tal senso, le sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punti da 23 a 26), del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti da 58 a 6163), del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12,EU:C:2014:1317, punti da 20 a 22) e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:204, punti da 24 a 26), nonché le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 26).

( 30 ) V. sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 29), del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti 6264), del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti da 24 a 26) e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions (C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 27).

( 31 ) V., in particolare, i considerando 3, 4, 11, 12 e 13 nonché gli articoli 1, 3 e 4 della direttiva 2014/104.

( 32 ) V. in tal senso le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, paragrafo 33): «Ma quali questioni riguardanti le azioni di risarcimento danni sono disciplinate dal diritto dell’Unione e quali sono invece disciplinate dal diritto interno degli Stati membri?».

( 33 ) V. le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 23) nonché, quale esempio per tali modalità di esercizio del diritto al risarcimento del danno, la sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punti 42 e segg. e 56 e segg.) e le mie conclusioni nella causa Cogeco (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafi 75 e segg. e 87 e segg.).

( 34 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, paragrafi 4041).

( 35 ) Sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. [C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 28), con riferimento ai paragrafi da 60 a 62 delle conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa medesima (EU:C:2019:100)].

( 36 ) V. supra, paragrafo 40 e nota 29 nonché la giurisprudenza ivi citata.

( 37 ) V. sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti da 95 a 97), nonché le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 27).

( 38 ) Sulle circostanze nella causa Kone, v. le mie conclusioni in tale causa (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 19): nella specie, si poneva la questione se fra l’intesa e i danni riconducibili ai prezzi guida conseguenti all’intesa stessa sussistesse un nesso sufficientemente diretto. L’«effetto di prezzo di protezione» («umbrella pricing») è caratterizzato dal fatto che un terzo non aderente all’intesa, a causa dei prezzi di mercato eccessivi dovuti all’intesa, fissa per i suoi prodotti un prezzo più elevato rispetto a quello che sarebbe stato possibile in normali condizioni di concorrenza.

( 39 ) Sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a.(da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, paragrafo 64) (il corsivo è mio).

( 40 ) Su tale questione, v., inoltre, le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafi 3553 e segg.).

( 41 ) Sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro (327/82, EU:C:1984:11, punto 11), dell’11 luglio 2006, Chacón Navas (C‑13/05, EU:C:2006:456, punto 40) e del 21 dicembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus (C‑444/15, EU:C:2016:978, punto 66).

( 42 ) V. in precedenza, in questo senso, le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 29). Il significato particolare delle disposizioni uniformi nel diritto della concorrenza in materia di risarcimento del danno è ora rafforzato dai considerando 8 e 9 della direttiva 2014/104.

( 43 ) V. sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. [C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 28, con riferimento ai paragrafi da 60 a 62 delle conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa medesima(EU:C:2019:100)].

( 44 ) Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 2432).

( 45 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, paragrafo 37 e nota 20) nonché la sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 27 e segg. e, in particolare, i punti 34 e 37). A titolo di raffronto, quali esempi di un esame basato sui principi di equivalenza e di efficacia, l’avvocato generale Wahl cita le sentenze del 14 giugno 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389, punti da 30 a 32) e del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a. (C‑536/11, EU:C:2013:366, punti da 32 a 34), cui può essere ora aggiunta la sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punti da 43 a 55).

( 46 ) V. già i paragrafi 1 e 36 supra.

( 47 ) Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317).

( 48 ) V. la sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 27 e segg.).

( 49 ) V. anche, in tal senso, la precedente sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 65).

( 50 ) Sulle condizioni della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’Unione, v. le sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE (26/81, UE:C:1982:318, punto 16) e del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione (C‑419/08 P, UE:C:2010:147, punto 40); per quanto riguarda le pretese risarcitorie dei singoli nei confronti degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione, v. le sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 40), del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51) e del 14 marzo 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166, punto 41).

( 51 ) V. sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 34). V. in tal senso anche la precedente sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 66).

( 52 ) V. in tal senso la sentenza dell’11 settembre 2018, IR (C‑68/17, EU:C:2018:696, punto 56).

( 53 ) V. considerando 3 e 13 della direttiva 2014/104.

( 54 ) Sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punti 4344).

( 55 ) V. in tal senso le sentenze del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 32) e del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/Commissione, (C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 36).

( 56 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 26), del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 60), e del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 21).

( 57 ) V. sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

( 58 ) Sentenza del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a. (C‑536/11, EU:C:2013:366, punto 24). V. anche, in relazione alla duplice funzione del diritto al risarcimento dei danni antitrust, le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafi 59, 6071), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, paragrafo 28).

( 59 ) Analogamente, anche un’impresa non operante sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato interessato da un’intesa può contribuire a impedire, restringere o falsare la concorrenza su tale mercato e quindi violare l’articolo 101 TFUE; v. sentenza del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/Commissione (C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 2633 e segg.).

( 60 ) V., paragrafo 40 supra e la giurisprudenza ivi citata alla nota 29.

( 61 ) Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 19, 3337).

( 62 ) V. in questo senso le mie conclusioni nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 33).

( 63 ) V., al riguardo, i paragrafi 66 e 67 supra, nonché, infra, i paragrafi 132 e segg..

( 64 ) V. supra, paragrafo 80.

( 65 ) V. supra, paragrafo 79.

( 66 ) L’articolo 33, paragrafo 3, del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza; in prosieguo: il «GWB»), stabilisce che è interessato da un’infrazione del diritto della concorrenza e ha quindi diritto al risarcimento del danno «chiunque, in qualità di concorrente o altro operatore di mercato, risulti leso da detta infrazione» (il corsivo è mio).

( 67 ) V. Logemann, H.P., Der kartellrechtliche Schadensersatz, Duncker & Humblot, Berlin, 2009, pag. 243 e 244.; Emmerich, V., in Immenga, U./Mestmäcker, E.-J., Wettbewerbsrecht, 5a ed., vol. 2, Beck, München, 2014, art. 33 GWB punto 14; Heinze, C., Schadensersatz im Unionsprivatrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2017, pag. 191 e 192. Peraltro, sono favorevoli a una legittimazione attiva dei soci che possano far valere un proprio danno, distinto da quello subito dalla società, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, Engelhoven, P./Müller, B., «Kartellschadensersatz für Aktionäre einer kartellgeschädigten AG?», Wirtschaft und Wettbewerb (WuW) 2018, pag. 602 e segg.

( 68 ) V. considerando da 38 a 44 nonché il capo IV (articolo 12 e segg.) della direttiva 2014/104, intitolato «Trasferimento del sovrapprezzo».

( 69 ) V., in tal senso, anche i considerando 11, 12 e 13 nonché l’articolo 2, punto 6, della direttiva 2014/104.

( 70 ) Per il calcolo dell’importo del danno del Land Oberösterreich, v. supra, paragrafi da 13 a 15.

( 71 ) V. l’articolo 108, paragrafo 4 e l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

( 72 ) V. il considerando 25 nonché l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

( 73 ) V. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 51 e segg.).

( 74 ) V. sentenze del Tribunale del 30 aprile 1998, Cityflyer Express/Commissione (T‑16/96, EU:T:1998:78, punti 8, 4350 e segg.), del 27 settembre 2012, Italia/Commissione (T‑257/10, non pubblicata, EU:T:2012:504, punti 3, 4146 e segg.) e del 27 settembre 2012, Wam Industriale/Commissione (T‑303/10, non pubblicata, EU:T:2012:505, punti 3, 4154 e segg.).

( 75 ) I mutui agevolati differiscono quindi dai contributi a fondo perduto con cui il Land Oberösterreich rimborsa una parte dei costi di costruzione o delle rate del mutuo dei beneficiari con sovvenzioni dirette o annuali e che non sono oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale (v. supra, paragrafi da 12 a 14 delle presenti conclusioni). Nel caso di tali contributi a fondo perduto, i danni subiti dal Land e dai beneficiari a causa dell’aumento dei prezzi dovuto all’intesa si sovrappongono, in quanto il danno subito dal Land, pari alla quota di contributi a fondo perduto corrispondente ai maggiori costi degli ascensori dovuti all’intesa, è incluso nel prezzo maggiorato degli ascensori, dovuto all’intesa, pagato dai beneficiari dei contributi. Pertanto, nel procedimento principale, i beneficiari delle sovvenzioni dirette hanno ceduto al Land la parte delle loro pretese nei confronti dei partecipanti all’intesa fondate sulla maggiorazione di prezzo pagata, corrispondente ai contributi a fondo perduto del Land, il quale ora fa valere tali pretese nei confronti dei partecipanti all’intesa; v. le prove nelle sentenze di primo e secondo grado del procedimento principale, supra, alla nota 12.

( 76 ) Sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 97).

( 77 ) Questo risulta dalla riproduzione delle osservazioni della parte, anche se il giudice di secondo grado ha infine stabilito che il Land Oberösterreich fonda i propri calcoli del danno sulla perdita di opportunità di investimento; v. ordinanza dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna) in qualità di giudice d’appello (giudice di secondo grado nel procedimento principale) del 27 aprile 2017 (Az. 5 R 193/16p-73, pagg. 10, 13 e 48).

( 78 ) V. in tal senso supra, paragrafo 46, nonché la sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti da 95 a 98).

( 79 ) V. supra, paragrafi da 105 a 112.

( 80 ) Una costruzione simile è alla base, ad esempio, delle «parens patriae antitrust action» previste dalla legge americana, che consentono agli State Attorney General di chiedere, a nome dei loro cittadini, un risarcimento collettivo per i danni diffusi causati alla loro popolazione dai prezzi gonfiati dei beni di consumo a causa di intese e di destinare i proventi di queste azioni a progetti di beneficenza; v. in proposito Farmer, S.B., «More lessons from the laboratories: Cy pres distributions in parens patriae antitrust actions brought by state Attorneys General», 68 Fordham L. Rev. 1999, pag. 361 e segg.

( 81 ) Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 33).

( 82 ) Ordinanza dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna) in qualità di giudice d’appello (giudice di secondo grado nel procedimento principale) del 27 aprile 2017 (Az. 5 R 193/16p-73, pag. 30 e 31).

( 83 ) V. supra, paragrafo 83.

( 84 ) V. supra, paragrafi da 66 a 68.

( 85 ) Sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 3034).

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