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Document 62018CA0452

    Causa C-452/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel — Spagna) — XZ / Ibercaja Banco, SA [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto – Assenza di carattere vincolante]

    GU C 287 del 31.8.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/2


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel — Spagna) — XZ / Ibercaja Banco, SA

    (Causa C-452/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) - Contratto di novazione - Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto - Assenza di carattere vincolante)

    (2020/C 287/02)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel

    Parti

    Ricorrente: XZ

    Convenuta: Ibercaja Banco, SA

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato del consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.

    2)

    L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore al fine di modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra questi ultimi o di disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest’altra clausola può essere essa stessa considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale e, eventualmente, essere dichiarata abusiva.

    3)

    L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, che prevede una clausola «di interesse minimo», il consumatore deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal meccanismo indotto da tale clausola «di interesse minimo», in particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni relative all’evoluzione, nel passato, dell’indice in base al quale viene calcolato il tasso di interesse.

    4)

    L’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel seguente modo:

    la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate;

    la clausola con la quale il medesimo consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore.


    (1)  GU C 381 del 22.10.2018.


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