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Document 62018CA0089

Causa C-89/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Articolo 13 — Clausola di standstill — Ricongiungimento familiare dei coniugi — Nuova restrizione — Motivo imperativo d’interesse generale — Integrazione riuscita — Efficace gestione dei flussi migratori — Proporzionalità)

GU C 305 del 9.9.2019, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Causa C-89/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausola di standstill - Ricongiungimento familiare dei coniugi - Nuova restrizione - Motivo imperativo d’interesse generale - Integrazione riuscita - Efficace gestione dei flussi migratori - Proporzionalità)

(2019/C 305/16)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: A

Convenuto: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Dispositivo

L’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento nazionale che subordini il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro interessato e il suo coniuge alla condizione che i loro legami con tale Stato membro siano più forti di quelli che hanno con uno Stato terzo, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una tale restrizione non è giustificata.


(1)  GU C 142 del 23.4.2018.


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