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Document 62017TO0262

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 maggio 2019.
Metrans a.s. contro Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti.
Ricorso di annullamento – Decisione della Commissione che concede il finanziamento per le proposte di progetti di trasporto in base al meccanismo per collegare l’Europa (MCE) “Terminale multimodale per container di Paskov, fase III” e “Terminale intermodale di Mělník, fasi 2 e 3” – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità.
Causa T-262/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:341

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 maggio 2019 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – Decisione della Commissione che concede il finanziamento per le proposte di progetti di trasporto in base al meccanismo per collegare l’Europa (MCE) “Terminale multimodale per container di Paskov, fase III” e “Terminale intermodale di Mělník, fasi 2 e 3” – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità»

Nella causa T‑262/17,

Metrans a.s., con sede a Praga (Repubblica ceca), rappresentata da A. Schwarz, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Hottiaux e J. Samnadda, in qualità di agenti,

e

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), rappresentata da I. Ramallo e D. Silhol, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocato,

convenute,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 5047 final della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce l’elenco delle proposte ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti a seguito degli inviti a presentare proposte emessi in data 5 novembre 2015 sulla base del programma di lavoro pluriennale, in quanto essa riguarda due proposte intitolate «Terminale multimodale per container di Paskov, fase III» e «Terminale intermodale di Mělník, fasi 2 e 3», e, dall’altro, all’annullamento delle due convenzioni di sovvenzione relative a tali due proposte concluse dall’INEA,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

La Metrans a.s., ricorrente, è una società di diritto ceco, operante essenzialmente nella gestione di terminali intermodali nella Repubblica ceca.

2

Il 5 novembre 2015 la Commissione europea ha emesso due inviti a presentare proposte, un «invito [a presentare proposte] in base alla coesione» e un «invito [a presentare proposte] generale», nel quadro del programma di lavoro pluriennale per un’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020, quale modificato dalla decisione di esecuzione C(2015) 7358 final della Commissione, del 30 ottobre 2015. La data di scadenza per la presentazione delle proposte di progetti era fissata al 16 febbraio 2016.

3

In tutto, sono state ricevute 427 proposte, di cui 140 nell’ambito dell’«invito [a presentare proposte] in base alla coesione». È pacifico che la ricorrente non ha presentato proposte in risposta ai due inviti a presentare proposte. Fra i partecipanti all’«invito [a presentare proposte] in base alla coesione» figuravano le società Advanced World Transport a.s. (in prosieguo: l’«AWT») e České přístavy a.s.

4

Con comunicato stampa del 17 giugno 2016, la Commissione ha rivelato l’elenco delle 195 proposte di progetti di trasporto che avrebbero beneficiato di un finanziamento sulla base del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) in materia di trasporto e ha dichiarato che la decisione di finanziamento proposta doveva essere formalmente approvata dal comitato di coordinamento dell’MCE, che doveva riunirsi l’8 luglio 2016.

5

Con comunicato stampa dell’8 luglio 2016 pubblicato sul suo sito Internet, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), istituita nel 2014 con la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l’INEA, e abroga la [d]ecisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU 2013, L 352, pag. 65), ha annunciato il parere favorevole del comitato di coordinamento dell’MCE all’elenco, redatto dalla Commissione, di proposte di progetti di trasporto che avrebbero beneficiato di un finanziamento dell’Unione europea sulla base dell’MCE in materia di trasporto. Al comunicato stampa era allegata, con collegamento ipertestuale, una pubblicazione sui progetti selezionati contenente, in particolare, le schede informative dei detti progetti. I progetti presentati dall’AWT (e cioè il progetto Paskov) e dalla České přístavy (e cioè il progetto Mělník) figuravano rispettivamente alle pagine 271 e 272 di tale pubblicazione (v. punto 8 infra).

6

Il 5 agosto 2016 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2016) 5047 final che stabilisce l’elenco delle proposte ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti a seguito degli inviti a presentare proposte emessi in data 5 novembre 2015 sulla base del programma di lavoro pluriennale (in prosieguo: la «decisione di esecuzione»). Tale elenco figura in allegato alla decisione di esecuzione.

7

La decisione di esecuzione e il suo allegato sono stati pubblicati online il 30 agosto 2015 sul sito Internet della direzione generale interessata della Commissione (DG «Mobilità e trasporti»), all’indirizzo https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/reference-documents-work-programmes-selection_en, nonché il 29 settembre 2015, sul sito Internet del registro dei documenti della Commissione, all’indirizzo http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/, in seguito ad una risposta favorevole ad una richiesta di accesso a tali documenti.

8

Le proposte rispettivamente presentate dalla České přístavy, con numero di riferimento 2015-CZ-TM-0406-W, dal titolo «Terminale intermodale di Mělník, fasi 2e 3» (in prosieguo: il «progetto Mělník»), e dall’AWT, col numero di riferimento 2015-CZ-TM-0330-M, dal titolo «Terminale multimodale per container di Paskov, fase III» (in prosieguo: il «progetto Paskov»), figuravano in allegato alla decisione di esecuzione e ad esse è stato concesso un finanziamento nel quadro della priorità «collegamenti e sviluppo di piattaforme logistiche multimodali», sotto la rubrica dal titolo «B) [A]ssegnazione dei fondi a seguito dell’invito [a presentare proposte] in base alla coesione».

9

In seguito all’adozione della decisione di esecuzione, l’INEA ha concluso, rispettivamente il 21 ottobre e il 7 novembre 2016, convenzioni di sovvenzione (in prosieguo, unitamente alla decisione di esecuzione: gli «atti impugnati») una con la České přístavy, recante il numero di riferimento INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione del progetto Mělník»), e una con l’AWT, recante il numero di riferimento INEA/CEF/TRAN/M2015/1133813 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione del progetto Paskov»).

10

Le schede informative sui progetti Mělník e Paskov sono state pubblicate online sul sito Internet dell’INEA, con file scaricabili dal sito, alle date e alle ore seguenti: il progetto Mělník, il 7 novembre 2016, alle ore 19h05 e il progetto Paskov, l’11 novembre 2016, alle ore 11h58.

11

Con messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2016 inviato alla Commissione, l’avv. A. Schwarz, rappresentante della ricorrente nell’ambito della presente causa, ha chiesto di avere accesso agli atti impugnati, laddove riguardanti il progetto Mělník.

12

Il 22 dicembre 2016 l’avv. Schwarz ha presentato una nuova richiesta mediante il modulo di contatto del sito Internet dell’INEA, chiedendo l’accesso agli atti impugnati.

13

Con lettera del 20 gennaio 2017, l’INEA, dando seguito a tali richieste, ha risposto all’avv. Schwarz, inviandogli gli atti impugnati.

Procedimento e conclusioni delle parti

14

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato la proposta del progetto Paskov e la proposta del progetto Mělník, figuranti nell’allegato della decisione di esecuzione;

annullare o, in subordine, dichiarare nulla o non avvenuta la convenzione di sovvenzione del progetto Paskov ovvero ingiungere la risoluzione da parte dell’INEA della detta convenzione;

annullare o, in subordine, dichiarare nulla e non avvenuta la convenzione di sovvenzione del progetto Mělník ovvero ingiungere la risoluzione da parte dell’INEA della detta convenzione;

condannare congiuntamente e in solido l’INEA e la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente in ordine al presente procedimento.

16

Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 6 e l’8 settembre 2017, la Commissione e l’INEA hanno sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale.

17

La ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tali due eccezioni di irricevibilità il 21 ottobre 2017.

18

Nella sua eccezione di irricevibilità la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

condannare la ricorrente alle spese sostenute dalla Commissione.

19

Nella sua eccezione di irricevibilità l’INEA chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare irricevibile il ricorso diretto nei suoi confronti;

condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’INEA;

20

Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

respingere le eccezioni di irricevibilità in quanto infondate;

statuire sulla controversia conformemente alle domande quali risultano dal ricorso.

In diritto

21

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il convenuto può chiedere al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. In applicazione dell’articolo 130, paragrafo 6, del suddetto regolamento, il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento sull’eccezione di irricevibilità.

22

Nella fattispecie, poiché la Commissione e l’INEA hanno chiesto che venga statuito sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, decide di statuire su tali domande senza avviare la fase orale del procedimento.

23

A sostegno della propria eccezione di irricevibilità, la Commissione deduce due motivi di irricevibilità. Il primo è relativo al carattere tardivo del ricorso, mentre il secondo è relativo alla mancanza di incidenza individuale sulla ricorrente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

24

A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, l’INEA deduce tre motivi di irricevibilità, relativi, il primo, così come la Commissione, al carattere tardivo del ricorso, il secondo, alla mancanza di incidenza diretta e individuale sulla ricorrente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, il terzo, al fatto che la contestazione della decisione di esecuzione non può essere diretta contro di essa.

25

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, innanzitutto, il motivo di irricevibilità relativo al carattere tardivo del ricorso.

Argomenti delle parti

26

La Commissione sostiene che, nella fattispecie, il criterio pertinente per il calcolo del dies a quo del termine di due mesi previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE è il giorno in cui la ricorrente è venuta a conoscenza degli atti impugnati, e cioè il 5 dicembre 2016, data della prima richiesta di accesso agli atti impugnati presentata dall’avv. Schwarz (rappresentante della ricorrente nell’ambito della presente causa), o, al più tardi, il 20 gennaio 2017, data in cui tutti i documenti sono stati trasmessi all’avv. Schwarz, in seguito alle sue richieste del 5 e del 22 dicembre 2016. La proposizione del ricorso, effettuata il 30 aprile 2017, sarebbe pertanto avvenuta fuori termine.

27

Più precisamente, la Commissione constata che, in seguito ad un incontro con gli agenti della Commissione, il 28 novembre 2016, l’avv. Schwarz, «agente per conto della ricorrente», ha chiesto alla Commissione, con messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2016 indirizzato in copia al direttore generale della ricorrente, sig. S., di ottenere accesso ai documenti riguardanti «le pertinenti decisioni delle autorità recanti approvazione delle sovvenzioni dell’MCE a favore dei progetti specificati in appresso», ivi compresi i documenti connessi, e le «convenzioni relative alle sovvenzioni che finanziano i progetti in appresso». L’avv. Schwarz ha presentato una richiesta analoga all’INEA il 22 dicembre 2016. L’INEA, incaricata di rispondere alle richieste di accesso a taluni documenti presentate alla Commissione, ha risposto, il 20 gennaio 2017, per conto proprio e per conto della Commissione, all’avv. Schwarz, trasmettendogli gli atti impugnati.

28

Alla luce di quanto precede, in primo luogo, la Commissione fa valere che, alla data della sua prima richiesta di documenti del 5 dicembre 2016, o addirittura prima di tale data, la ricorrente era a conoscenza non solo dell’esistenza, ma anche del contenuto della decisione di esecuzione, ivi compreso il suo allegato. Infatti, le richieste di accesso sarebbero state presentate in seguito all’incontro con gli agenti della Commissione. In secondo luogo, essa rileva che le richieste di accesso ai documenti presentate il 5 e il 22 dicembre 2016 descrivono i progetti Paskov e Mělník con un tale grado di minuzia e di precisione da poter essere solo dirette a veder confermare ciò di cui la ricorrente era già a conoscenza. Infatti, la decisione di esecuzione era stata pubblicata online sul sito Internet della Commissione il 30 agosto 2016 e le schede informative sulle convenzioni di sovvenzione dei progetti Mělník e Paskov erano state pubblicate sul sito Internet dell’INEA, rispettivamente, il 7 e l’11 novembre 2016. In terzo luogo, e in ogni caso, la Commissione sottolinea che la ricorrente era in possesso degli atti impugnati sin dal 20 gennaio 2017, il che spiega il fatto che la ricorrente sia stata in grado di allegare i testi delle convenzioni di sovvenzione dei progetti Mělník e Paskov, che non sono pubblicamente disponibili, al suo ricorso. Orbene, anche partendo da quest’ultima data come dies a quo del termine di ricorso, quest’ultimo sarebbe stato proposto fuori termine.

29

In primo luogo, l’INEA fa valere che l’articolo 263, sesto comma, TFUE dispone che i ricorsi devono essere proposti entro il termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’atto impugnato e che, secondo il punto 32 della sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), la pubblicazione, ai sensi di tale articolo, comprende anche la pubblicazione di un atto del genere su Internet. A tale proposito, l’INEA ricorda che la decisione di esecuzione è stata adottata e pubblicata, in particolare, sul sito Internet della Commissione il 30 agosto 2016, che la convenzione di sovvenzione del progetto Paskov è stata pubblicata sul sito Internet dell’INEA l’11 novembre 2016 e quella del progetto Mělník il 7 novembre 2016. Pertanto, l’INEA rileva che, conformemente all’articolo 59 del regolamento di procedura, il termine per la proposizione del presente ricorso avrebbe iniziato a decorrere dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione su Internet di ciascuno degli atti impugnati.

30

In secondo luogo, l’INEA fa valere che la ricorrente è venuta a conoscenza, da un lato, della convenzione di sovvenzione del progetto Mělník, e in particolare del fatto che la České přístavy ne era la beneficiaria, al più tardi il 5 dicembre 2016, data in cui il suo avvocato ha presentato la richiesta di accesso a taluni documenti connessi al finanziamento del detto progetto, e, dall’altro, della convenzione di sovvenzione del progetto Paskov, al più tardi il 22 dicembre 2016, data in cui l’avvocato della ricorrente ha presentato una richiesta di accesso a taluni documenti connessi ai progetti Paskov e Mělník. Nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, e così come la Commissione, l’INEA ha precisato che il termine di ricorso avrebbe potuto anche iniziare a decorrere al più tardi il 20 gennaio 2017, data in cui la ricorrente ha ottenuto le copie delle convenzioni di sovvenzione dei progetti Paskov e Mělník.

31

Quanto alla ricorrente, in primo luogo, essa fa valere che è la pubblicazione degli atti impugnati che deve normalmente costituire il principale criterio di fissazione del dies a quo del termine di ricorso applicabile e che la Commissione e l’INEA non possono basarsi sul criterio della presa di conoscenza dato che, da una parte, esse non hanno correttamente divulgato gli atti impugnati tramite una pubblicazione succinta sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come richiesto dalla giurisprudenza, e, dall’altra, la pubblicazione sui siti Internet della Commissione e dell’INEA non può essere considerata come una pubblicazione ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.

32

In secondo luogo, e in ogni caso, la ricorrente confuta l’argomento della Commissione e dell’INEA secondo il quale essa era in possesso degli atti impugnati a far data dal 20 gennaio 2017, sostenendo che né a essa stessa né ai suoi rappresentanti sono stati notificati dalla Commissione o dall’INEA gli atti impugnati e che, il 20 gennaio 2017, gli atti impugnati sono stati unicamente comunicati all’indirizzo di posta elettronica del suo legale, l’avv. Schwarz, che, all’epoca, non la rappresentava. In altri termini, la Commissione e l’INEA non avrebbero comprovato la data esatta del dies a quo del termine del ricorso. Infine, la ricorrente insinua che gli atti impugnati le sono stati divulgati dall’avv. Schwarz solo il 12 aprile 2017, data in cui lo studio legale di cui egli faceva parte è stato incaricato di rappresentarla nell’ambito della presente controversia.

Giudizio del Tribunale

33

A norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. Dalla formulazione stessa di questa disposizione emerge che il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C‑122/95, EU:C:1998:94, punto 35).

34

Inoltre, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento di procedura, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tale termine va calcolato, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di tale pubblicazione.

35

Infine, conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, tale termine dev’essere inoltre aumentato di un termine forfettario di dieci giorni dovuto alla distanza.

36

Secondo una giurisprudenza costante, il termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE è di ordine pubblico e l’applicazione rigorosa delle norme di procedura risponde all’esigenza della certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito (v. ordinanza del 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commissione, C‑501/07 P, non pubblicata, EU:C:2008:652, punto 22 e giurisprudenza citata) nonché alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (ordinanza del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256, punto 17).

37

Inoltre, spetta alla parte che fa valere la tardività di un ricorso, alla luce del termine fissato, in particolare, dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, fornire la prova della data in cui l’evento che fa decorrere il termine si è verificato (v., in questo senso, sentenza del 6 dicembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑167/10, non pubblicata, EU:T:2012:651, punto 39 e giurisprudenza citata).

38

Nella fattispecie, si deve innanzitutto constatare che è pacifico tra le parti che il criterio della notifica degli atti impugnati, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, non è applicabile, dato che la ricorrente non è destinataria di tali atti. Per statuire sul preteso carattere tardivo del ricorso, spetta quindi al Tribunale, in primis, determinare se il criterio di pubblicazione dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, sia applicabile nella fattispecie. In caso negativo, alla luce del carattere subordinato del criterio della presa di conoscenza rispetto al criterio della pubblicazione, si deve statuire sulla questione fattuale di stabilire se la ricorrente sia effettivamente venuta a conoscenza degli atti impugnati al più tardi il 20 gennaio 2017, come sostengono la Commissione e l’INEA.

Sulla pubblicazione degli atti impugnati ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE

39

Si deve subito constatare che, perché la pubblicazione degli atti impugnati sia la data di decorrenza del termine di ricorso, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, una siffatta pubblicazione dev’essere richiesta da una disposizione del diritto primario o derivato dell’Unione, ovvero, quanto meno, deve derivare da una prassi costante su cui la ricorrente potesse legittimamente contare (v., in questo senso, sentenze del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C‑122/95, EU:C:1998:94, punti 3637, e del 15 giugno 2005, Olsen/Commissione, T‑17/02, EU:T:2005:218, punto 77).

40

In primo luogo, per quanto riguarda l’obbligo di pubblicazione in forza del diritto primario dell’Unione, la ricorrente sostiene che la Commissione era tenuta a divulgare la decisione di esecuzione o, quanto meno, un estratto succinto di quest’ultima sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in forza dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, ai sensi del quale «le decisioni, quando non designano un destinatario, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea». Più precisamente, poiché la decisione di esecuzione non designa, secondo la ricorrente, alcun destinatario, essa sarebbe «esattamente della stessa natura» delle decisioni previste da tale disposizione dell’articolo 297 TFUE. La ricorrente osserva, a tal riguardo, che l’elenco delle proposte che costituisce l’allegato della decisione di esecuzione non enumera in ogni caso destinatari concreti, essa menziona soltanto i progetti che hanno ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’MCE.

41

Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 297, paragrafo 2, TFUE dispone quanto segue:

«Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati.

I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione».

42

Nella fattispecie, innanzitutto, si deve constatare che la decisione di esecuzione è un atto di esecuzione adottato dalla Commissione, sulla base dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il [MCE], e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU 2013, L 348, pag. 129; in prosieguo: il «regolamento MCE»), e conformemente alla procedura di cui all’articolo 25 di detto regolamento, nell’ambito dell’esercizio, da parte sua, delle competenze di esecuzione, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Si tratta dunque di un atto non legislativo ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, TFUE.

43

Per quanto riguarda poi la questione di stabilire se la decisione di esecuzione possa essere considerata come una decisione che «non designa[…] destinatari», ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, il termine «destinatario» indica una persona la cui identità è stabilita con sufficiente precisione nella decisione di cui trattasi e alla quale occorre inviare quest’ultima. Inoltre, è stato dichiarato che la caratteristica essenziale della decisione – rispetto ad un atto di portata generale – consiste nella limitatezza dei destinatari, indicati espressamente o facilmente individuabili, ai quali essa è diretta (v. ordinanza del 13 marzo 2015, European Coalition to End Animal Experiments/ECHA, T‑673/13, EU:T:2015:167, punto 24 e giurisprudenza citata).

44

Alla luce di tale giurisprudenza, si deve constatare che la decisione di esecuzione non indica esplicitamente, in nessuna sua parte, il suo o i suoi destinatari. Tuttavia, la decisione individua e indica i candidati le cui proposte sono state ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione. Infatti, l’articolo 1 della detta decisione prevede l’approvazione dell’«elenco, figurante in allegato, dei progetti selezionati di interesse comune nel settore dell’[MCE] ammessi a beneficiare di un’assistenza finanziaria dell’Unione europea, nonché [dei] costi ammissibili totali ivi stimati delle misure, [della] percentuale dell’assistenza finanziaria rispetto ai costi ammissibili totali stimati e [dei] rispettivi tetti massimi dell’assistenza finanziaria». L’allegato, che forma quindi parte integrante della decisione di esecuzione, stabilisce, oltre all’elenco delle proposte ammesse, il nominativo di ciascuno dei richiedenti ammessi a beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione. Pertanto, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’allegato della decisione di esecuzione non si limita a redigere l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’MCE, ma individua nominativamente dei destinatari la cui identità è sufficientemente determinata. Ne consegue che, benché la decisione di esecuzione non indichi esplicitamente dei destinatari, l’esistenza di destinatari risulta dal contenuto stesso della detta decisione (v., in questo senso, ordinanza del 13 marzo 2015, European Coalition to End Animal Experiments/ECHA, T‑673/13, EU:T:2015:167, punto 26).

45

Pertanto, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione di esecuzione non può essere considerata come una decisione che «non designa i destinatari», ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, ma come una decisione che «designa» i destinatari, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE.

46

Inoltre, tale conclusione è confermata dal fatto che l’articolo 2 della decisione di esecuzione precisa che il membro della Commissione incaricato della mobilità e dei trasporti è autorizzato a informare i richiedenti «i cui progetti non sono stati accolti» dell’esito finale dell’esame della loro candidatura, mentre tale decisione, conformemente all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, avrebbe dovuto essere notificata ai richiedenti i cui progetti sono stati accolti.

47

A questo proposito, occorre esaminare la circostanza menzionata dalla Commissione secondo la quale la decisione di esecuzione «non è stata notificata ad alcun candidato, indipendentemente dal fatto che la sua proposta sia stata respinta o accolta». Tale omissione relativa alla notifica della decisione di esecuzione, pur potendo incidere sulla data in cui tale decisione prende effetto, non può infirmare, nell’ambito dell’esame della ricevibilità del ricorso e della determinazione del dies a quo del termine di ricorso, la conclusione secondo cui la Commissione non era tenuta a pubblicare tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in forza dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE (v., in questo senso, sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punti 4344).

48

In secondo luogo, occorre constatare che nessun obbligo di pubblicazione era imposto, nella fattispecie, dal diritto derivato dell’Unione. A tal riguardo, innanzitutto, va rilevato che, anche se, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), la decisione di esecuzione dev’essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, qualora rientri nella categoria delle «decisioni diverse da quelle previste all’articolo [297, paragrafo 1, TFUE]», tale pubblicazione avviene solo «per quanto possibile». Si deve necessariamente constatare che, pur se costituisce un obiettivo da rispettare, la pubblicazione in questione non presenta tuttavia un carattere imperativo (v., in questo senso, sentenza del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, T‑190/00, EU:T:2003:316, punto 139).

49

Quanto poi all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, ai sensi del quale «[n]el proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale», si deve constatare che né il regolamento interno della Commissione né quello dell’INEA prevedono una disposizione relativa alla pubblicazione di «altri documenti» eventuali.

50

Infine, come afferma la Commissione, le disposizioni regolamentari in vigore applicabili all’MCE non prevedono la pubblicazione delle decisioni adottate nell’ambito dell’MCE. Infatti, l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento MCE, sotto il titolo «Informazione, comunicazione e pubblicità», che è la sola disposizione relativa alla pubblicazione, dispone che «[l]a Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione riguardo ai progetti e ai risultati dell’MCE», non facendo così alcun riferimento ad un’eventuale pubblicazione delle decisioni adottate nel settore dell’MCE.

51

In terzo luogo, quanto alla questione di stabilire se una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea discendesse da una prassi costante su cui la ricorrente potesse legittimamente fare assegnamento, la ricorrente non fa valere alcun elemento di prova a sostegno di una tale prassi.

52

Sulla base di tale analisi, risulta che la Commissione non era tenuta a divulgare la decisione di esecuzione tramite una pubblicazione. Inoltre, non è provato che una siffatta pubblicazione risulti da una prassi costante dell’istituzione interessata sulla quale la ricorrente potesse legittimamente fare assegnamento.

53

Tale constatazione della mancanza di obbligo di pubblicazione della decisione di esecuzione e la relativa motivazione sono trasponibili ai casi delle due convenzioni di sovvenzione controverse, in quanto le convenzioni di sovvenzione non sottostanno a un sistema di pubblicazione distinto da quello delle decisioni di esecuzione.

54

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che, nella fattispecie, il criterio della pubblicazione quale dies a quo del termine di ricorso non può essere considerato pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE. È dunque sulla base della data di presa di conoscenza degli atti impugnati, criterio subordinato previsto da tale articolo, che occorre determinare l’eventuale carattere tardivo del ricorso.

Sulla presa di conoscenza da parte della ricorrente degli atti impugnati

55

Per quanto riguarda la presa di conoscenza degli atti impugnati da parte della ricorrente, risulta dai documenti agli atti che, in seguito all’incontro informale a Bruxelles (Belgio), con gli agenti della Commissione il 28 novembre 2016, l’avv. Schwarz, rappresentante della ricorrente nell’ambito della presente causa, ha chiesto un accesso agli atti impugnati.

56

Più precisamente, con messaggio di posta elettronica del 5 dicembre 2016 indirizzato agli agenti della Commissione presenti all’incontro del 28 novembre 2016 e in copia al direttore generale della ricorrente, sig. S., l’avv. Schwarz ha asserito quanto segue:

«In seguito alla nostra riunione nei vostri uffici, vorremmo chiedere l’accesso ai documenti e alle informazioni relativi al finanziamento del [progetto Mělník] (quale pubblicato sul sito di cui al link https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2015-cz-tm-0406-w).

Vi preghiamo di volerci gentilmente comunicare in particolare: la convenzione di sovvenzione [del progetto Mělník], la decisione (o le decisioni) delle competenti autorità dell’Unione europea di approvazione di tale finanziamento, nonché ogni altra informazione pertinente, se del caso, che fornisca un quadro più dettagliato e chiaro circa quanto è esattamente soggetto al finanziamento attraverso l’azione in questione».

57

Tale richiesta di accesso del 5 dicembre 2016 è stata comunicata dai servizi della Commissione all’INEA il 6 dicembre 2016, conformemente al punto 2.7.2, dal titolo «Gestione dei documenti e accesso agli stessi», del protocollo di accordo tra l’INEA e, in particolare, la direzione generale della Commissione interessata, del 15 febbraio 2016.

58

Successivamente, il 22 dicembre 2016, l’avv. Schwarz ha presentato la seguente richiesta mediante il modulo di contatto del sito Internet dell’INEA:

«Vi preghiamo di volerci gentilmente fornire i documenti seguenti:

la relativa decisione (o le relative decisioni) delle autorità che approva (o approvano) le sovvenzioni dell’MCE per i progetti di seguito specificati;

accordi sul finanziamento di sovvenzioni ai progetti di seguito specificati;

informazioni sulla valutazione degli aiuti di Stato ai progetti in questione;

informazioni sui progetti, sull’utilizzo dei fondi, sul testo delle candidature agli inviti e l’informazione sulla maniera di risolvere i problemi di concorrenza.

La richiesta di cui sopra riguarda i seguenti progetti: [progetto Paskov] [progetto Mělník]».

59

Con lettera del 20 gennaio 2017, l’INEA, incaricata, conformemente al punto 2.7.2 del protocollo di accordo summenzionato, di rispondere anche per conto della Commissione alle richieste di accesso presentate dall’avv. Schwarz il 5 e il 22 dicembre 2016, ha risposto a quest’ultimo inviandogli gli atti impugnati.

60

È così dimostrato che, il 20 gennaio 2017, l’avv. Schwarz disponeva di tutte le informazioni pertinenti e degli atti impugnati, e cioè delle copie della decisione di esecuzione e delle copie non riservate delle due convenzioni di sovvenzione controverse.

61

Resta quindi da verificare se, a tale data di ricezione dei documenti, l’avv. Schwarz agisse di propria iniziativa, in quanto consulente indipendente, come sostiene la ricorrente, ovvero come rappresentante della ricorrente, il che, secondo la Commissione e l’INEA, confermerebbe che la data della presa di conoscenza degli atti impugnati sarebbe il 20 gennaio 2017, data in cui l’avv. Schwarz ha ricevuto i documenti e li avrebbe comunicati alla ricorrente.

62

A questo proposito, in primo luogo, si deve necessariamente constatare che risulta dagli atti che, nella risposta del 21 novembre 2016 al messaggio di posta elettronica che la Commissione gli aveva inviato per fissare l’incontro del 28 novembre 2018, il direttore generale della ricorrente, sig. S., ha precisato quanto segue: «[V]erremo (il nostro legale [l’avv. Schwarz] e io stesso) il 28 novembre alle ore 9h30». Pertanto, è chiaramente precisato agli agenti della Commissione che l’avv. Schwarz, in occasione dell’incontro, agiva in quanto avvocato della ricorrente. Inoltre, l’avv. Schwarz e il sig. S. erano i soli partecipanti all’incontro con gli agenti della Commissione e l’avv. Schwarz non avrebbe potuto dare l’impressione di rappresentare anche un’altra parte in occasione di tale incontro o di trattare per conto proprio. Infatti, la descrizione fatta dalla ricorrente del ruolo dell’avv. Schwarz in occasione dell’incontro, e cioè quello «di assistere il sig. [S.] nel caso in cui la discussione avesse riguardato un tema giuridico e tecnico alla luce delle questioni relative agli aiuti di Stato e al diritto della concorrenza», corrisponde pienamente a quella del ruolo di un avvocato che agisce per conto del suo cliente. Analogamente, il fatto che, come asserisce la ricorrente, la partecipazione dell’avv. Schwarz si sia «limitata ad esprimere il disaccordo di quest’ultimo con il punto di vista dell’[agente della Commissione] secondo il quale la Commissione europea non [era] vincolata dalle norme relative agli aiuti di Stato quali previste dal Trattato di Lisbona» conferma tale ruolo di avvocato della ricorrente.

63

In secondo luogo, occorre constatare che, in occasione dell’incontro del 28 novembre 2016, la ricorrente ha chiesto di ottenere una copia della convenzione di sovvenzione del progetto Mělník e gli agenti della Commissione hanno risposto invitandolo a presentare una richiesta ufficiale di accesso ai documenti dell’INEA, il che, in effetti, è stato fatto dall’avv. Schwarz il 5 dicembre 2016. Risulta quindi chiaramente da tali fatti che non può essere contestato agli agenti della Commissione di aver ritenuto che l’avv. Schwarz agisse in qualità di consulente legale della ricorrente e del sig. S. in seguito all’incontro del 28 novembre 2016. Pertanto, il fatto che l’avv. Schwarz abbia avuto o meno un mandato di rappresentanza non è pertinente.

64

In terzo luogo, nella sua prima richiesta di accesso ai documenti, l’avv. Schwarz si è espressamente riferito alla riunione del 28 novembre 2016 e tale richiesta era indirizzata in copia al sig. S. Pertanto, come asserisce l’INEA, sarebbe difficile immaginare che tali azioni costituiscano un’iniziativa personale dell’avv. Schwarz presa senza coordinamento e senza approvazione da parte della ricorrente. Infatti, il semplice fatto che il sig. S. figurasse come destinatario in copia indica che si trattava di un’azione approvata dalla ricorrente e, in ogni caso, che la ricorrente era perfettamente al corrente dell’operato dell’avv. Schwarz. Inoltre, quanto al fatto che l’avv. Schwarz abbia omesso l’indirizzo in copia alla ricorrente quando ha presentato la seconda richiesta di accesso ai documenti del 22 dicembre 2016, esso si spiega col fatto che quest’ultima è stata presentata mediante il modulo di contatto online dell’INEA, che non consentiva tale opzione.

65

Infatti, tale constatazione è corroborata dal fatto che, nelle due richieste di accesso ai documenti, l’avv. Schwarz utilizza continuamente il plurale, il che si riferisce chiaramente alla sola altra persona figurante in copia alla prima richiesta, il sig. S. In tale particolare contesto di fatto, la spiegazione della ricorrente secondo la quale l’«utilizzazione della forma plurale è una formula stilistica standard, in particolare quando la corrispondenza formale è inviata da uno studio legale», non può essere accolta.

66

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che gli atti impugnati sono stati incontestabilmente portati a conoscenza della ricorrente attraverso l’avv. Schwarz, il 20 gennaio 2017, e che il ricorso è stato quindi proposto fuori termine.

67

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla giurisprudenza fatta valere dalla ricorrente, secondo la quale «quando il ricorrente è venuto a conoscenza dell’atto impugnato tramite una lettera la cui data di ricezione non possa essere stabilita in maniera certa, il termine di ricorso decorre dalla data in cui il ricorrente stesso ha fatto riferimento all’atto in una lettera» riguardante la notifica di un provvedimento. Poiché la decisione di esecuzione non è stata notificata alla ricorrente ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, tale giurisprudenza non è pertinente. In ogni caso, la giurisprudenza fatta valere dalla ricorrente non sancisce un siffatto principio. Infatti, l’ordinanza del 28 aprile 1994, Pevasa e Inpesca/Commissione (T‑452/93 e T‑453/93, EU:T:1994:45), precisa, al punto 36, che la presa di conoscenza degli atti impugnati controversi in tale causa è avvenuta, necessariamente, e al più tardi, alla data del riferimento ai detti atti contenuto nella corrispondenza inviata dalle ricorrenti. Non ne consegue, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che non possa essere presa in considerazione una data anteriore. Per quanto riguarda la sentenza dell’8 novembre 2000, Dreyfus/Commissione (T‑485/93, T‑491/93, T‑494/93 e T‑61/98, EU:T:2000:255), anch’essa fatta valere dalla ricorrente, essa non tratta la questione della mancanza di data certa della ricezione di una comunicazione.

68

Infine, non può neppure essere contestato alla Commissione e all’INEA il fatto di non aver chiesto all’avv. Schwarz di produrre una procura o un mandato da parte della ricorrente. Infatti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 e alla giurisprudenza, l’accesso ai documenti non è subordinato all’interesse giuridico di una persona ad ottenere l’accesso ai documenti (v., in questo senso, ordinanza del 26 ottobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commissione, T‑611/15, non pubblicata, EU:T:2016:643, punto 45). Così, la Commissione non era tenuta a chiedere all’avv. Schwarz, al momento della sua richiesta, se egli agisse a nome e per conto di un’altra persona fisica o giuridica né a fortiori chiedere a questi di produrre un mandato a tal fine.

69

Alla luce di quanto precede, occorre accogliere il motivo di irricevibilità fondato sulla tardività del ricorso e procedere al rigetto di quest’ultimo in quanto irricevibile, senza che sia necessario proseguire l’esame dei motivi di irricevibilità fondati, da un lato, sulla mancanza di incidenza diretta e individuale sulla ricorrente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, dall’altro, sul fatto che la contestazione della decisione di esecuzione della Commissione non può essere diretta contro l’INEA.

Sulle spese

70

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

71

La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese conformemente alle domande della Commissione e dell’INEA.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

La Metrans a.s. è condannata a farsi carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA).

 

Lussemburgo, 15 maggio 2019

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

H. Kanninen


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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