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Document 62017TN0742
Case T-742/17: Action brought on 9 November 2017 — Kim and Others v Council
Causa T-742/17: Ricorso proposto il 9 novembre 2017 — Kim e altri/ Consiglio
Causa T-742/17: Ricorso proposto il 9 novembre 2017 — Kim e altri/ Consiglio
GU C 13 del 15.1.2018, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 13/28 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2017 — Kim e altri/ Consiglio
(Causa T-742/17)
(2018/C 013/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Il-Su Kim (Pyongyang, Corea del Nord), Song-Sam Kang (Amburgo, Germania), Chun-Sik Choe (Pyongyang), Kyu-Nam Sin (Pyongyang) e Chun-San Pak (Pyongyang) (rappresentanti: M. Lester, QC, S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007, nei limiti in cui si applica ai ricorrenti; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dai ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l’inclusione dei ricorrenti. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è incorso in un errore manifesto quando ha ritenuto soddisfatti i criteri per l’inclusione dei ricorrenti nell’elenco delle misure contestate; non esiste alcuna base fattuale per la loro inclusione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è incorso in uno sviamento di potere nel tentare di rendere inefficace il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo in relazione alla contestazione del loro precedente inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 230 TFUE, e/o ha violato il diritto dei ricorrenti alla parità di trattamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti omettendo di fornire a questi ultimi gli elementi di prova da lui invocati prima del loro reinserimento nell’elenco. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato la normativa in materia di protezione dei dati. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, in maniera ingiustificata e sproporzionata, i diritti fondamentali dei ricorrenti, incluso il loro diritto alla tutela della proprietà, dell’impresa e della reputazione. |