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Document 62017TN0570

    Causa T-570/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/Commissione europea

    GU C 392 del 20.11.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/32


    Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/Commissione europea

    (Causa T-570/17)

    (2017/C 392/42)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd (Londra, Regno Unito), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Stati Uniti), Ronit Capital LLP (Londra) (rappresentati da: T. Soames, avvocato, R. East, solicitor, N. Chesaites, barrister, e J. Vandenbussche, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare integralmente la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione, adottato dal Comitato di risoluzione unico con la decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017, per il Banco Popular Español S.A. (1), o, in subordine, l’articolo 1 di tale decisione;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha rispettato adeguatamente (o non ha affatto rispettato) il suo obbligo di legge di valutare gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha adeguatamente motivato la decisione impugnata.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha commesso gravi violazioni dei principi di riservatezza e del segreto professionale, in contrasto con l’articolo 339 TFUE, con l’articolo 88, paragrafo 1, del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (EU) n. 806/2014 (2) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, non rispettando in tal modo altresì il diritto delle ricorrenti ad una buona amministrazione sancito nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    4.

    Quarto motivo, vertente su manifesti errori di valutazione, da parte della Commissione europea, nell’applicazione degli articoli 14, 18, 20, 21, 22 e 24 del regolamento n. 806/2014.

    A tal proposito le ricorrenti sostengono che la valutazione del Banco Popular, posta a fondamento dell’azione di risoluzione intrapresa ai sensi del programma di risoluzione, non è stata equa, prudente o affidabile ed era incompatibile con il principio secondo cui «nessun creditore può essere svantaggiato»; non costituiva, pertanto, una prova accurata, affidabile e coerente su cui basare il programma di risoluzione; non era idonea a suffragare la decisione impugnata. Per le stesse ragioni, inoltre, il programma di risoluzione (e quindi la decisione) erano manifestamente sproporzionati, andando oltre alle misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che il programma di risoluzione approvato dalla decisione impugnata viola i diritti di proprietà delle ricorrenti quali sanciti nei principi generali del diritto dell’Unione europea e nell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che il programma di risoluzione è stato adottato e approvato dalla Commissione europea in violazione del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate, conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.


    (1)  Decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038], GU 2017 L 178, pag. 15.

    (2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.


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