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Document 62017TN0019
Case T-19/17: Action brought on 14 January 2017 — Fastweb v Commission
Causa T-19/17: Ricorso proposto il 14 gennaio 2017 — Fastweb/Commissione
Causa T-19/17: Ricorso proposto il 14 gennaio 2017 — Fastweb/Commissione
GU C 70 del 6.3.2017, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/26 |
Ricorso proposto il 14 gennaio 2017 — Fastweb/Commissione
(Causa T-19/17)
(2017/C 070/36)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Fastweb SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, L. Armati, A. Guarino e E. Cerchi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione; |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Fastweb S.p.A. chiede l’annullamento della decisione del 1o settembre 2016 con cui la Commissione europea ha autorizzato la concentrazione nel caso M.7758 Hutchinson 3 Italia/Wind/JV, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004 L 24, pag. 1), dichiarando compatibile con il mercato interno l’operazione mediante la quale Hutchinson Europe Telecommunications (HET) e Vimpel/Com Luxembourg Holdings (VIP) acquistano il controllo congiunto di una impresa comune di nuova costituzione (joint venture o JV) mediante conferimento alla JV delle rispettive attività nel settore delle telecomunicazioni in Italia, subordinandone la compatibilità a condizioni e obblighi tesi a consentire l’ingresso sul mercato interno di un nuovo operatore di rete (MNO).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, del principio di buona amministrazione e di trasparenza e violazione dell’articolo 8 del regolamento riferito.
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2. |
Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e carenza nell’indagine della Commissione per aver ritenuto l’ingresso di un nuovo MNO sufficiente di per sé a risolvere gli effetti orizzontali della concentrazione, senza considerare i fattori che avevano determinato il successo dell’ingresso di H3G, società controllata di proprietà esclusiva di Hutchinson tramite cui essa opera.
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3. |
Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione del pacchetto d’impegni.
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4. |
Quarto motivo, vertente su un difetto d’istruttoria nel fondare l’analisi della concentrazione e degli impegni sull’assunto errato che il prezzo sia il solo fattore competitivo importante nel mercato rilevante.
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5. |
Quinto motivo vertente sull’erronea valutazione dell’idoneità degli impegni a risolvere le preoccupazioni di effetti coordinati sul mercato al dettaglio.
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6. |
Sesto motivo, vertente sull’inidoneità degli impegni a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sul mercato dell’accesso all’ingrosso.
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, par. 2, del regolamento n. 139/2004 e la violazione del principio di buona amministrazione.
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