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Document 62017TA0331

Causa T-331/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Steifer/CESE («Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione — Trasferimento al regime dell’Unione — Abbuono di anzianità — Rimborso dell’importo dei diritti a pensione di cui non si è tenuto conto nell’ambito del regime di calcolo delle annualità di pensione dell’Unione — Assenza di fatti nuovi e sostanziali — Assenza di errore scusabile — Responsabilità — Irricevibilità»)

GU C 328 del 30.9.2019, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/44


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Steifer/CESE

(Causa T-331/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione - Trasferimento al regime dell’Unione - Abbuono di anzianità - Rimborso dell’importo dei diritti a pensione di cui non si è tenuto conto nell’ambito del regime di calcolo delle annualità di pensione dell’Unione - Assenza di fatti nuovi e sostanziali - Assenza di errore scusabile - Responsabilità - Irricevibilità»)

(2019/C 328/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guy Steifer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M.-A. Lucas e M. Bertha, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F. M. Hislaire, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento della nota del direttore delle risorse umane e finanziarie del CESE del 21 ottobre 2002 che respinge la domanda del ricorrente del 2 ottobre 2002 di rimborso, maggiorato degli interessi di mora, della parte non riscattata dei suoi diritti pensionistici trasferiti al regime dell’Unione europea, e della decisione 360/03 A del 15 dicembre 2003 del suddetto direttore che fissa i suoi diritti pensionistici; in secondo luogo, ad ottenere la condanna del CESE a rimborsare al ricorrente l’importo degli arretrati periodici versati al CESE dall’Ufficio nazionale di previdenza sociale a decorrere dal 1o gennaio 2004, a titolo di trasferimento dei suoi diritti pensionistici e, mensilmente, l’importo dei suddetti arretrati periodici che saranno versati; in terzo luogo, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di avere subito a causa di uno dei motivi della suddetta nota, con cui il direttore l’avrebbe erroneamente informato che egli non aveva diritto ad alcuna pensione belga.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Guy Steifer è condannato alle spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


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