Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0547

    Causa C-547/17 P: Impugnazione proposta il 18 settembre 2017 dalla Basic Net SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, Basic Net / EUIPO (Rappresentazione di tre strisce verticali), causa T-612/15

    GU C 13 del 15.1.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 13/4


    Impugnazione proposta il 18 settembre 2017 dalla Basic Net SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017, Basic Net / EUIPO (Rappresentazione di tre strisce verticali), causa T-612/15

    (Causa C-547/17 P)

    (2018/C 013/04)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Basic Net SpA (rappresentante: D. Sindico, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Conclusioni

    in via principale, annullare la sentenza impugnata e statuire definitivamente sulla controversia, accogliendo, in tutto o in parte, le argomentazioni discusse in diritto nel ricorso e valutando le prove e i documenti prodotti negli anteriori gradi di giudizio;

    in via subordinata, annullare la sentenza impugnata e rinviare la vertenza al Tribunale, accogliendo, in tutto o in parte, le argomentazioni esposte in diritto nel ricorso e valutando le prove e i documenti prodotti negli anteriori gradi di giudizio;

    in ogni caso, condannare l’EUIPO al pagamento delle spese di giustizia di ambedue i gradi di giudizio (Tribunale e Corte di Giustizia).

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, regolamento no 207/2009 (RMC)

    Il Tribunale ha ritenuto insufficiente la prova dell’acquisizione di carattere distintivo e ha respinto il ricorso senza offrire alcuna motivazione relativa alle ragioni per cui tale dimostrata e riconosciuta capacità distintiva fosse insufficiente e non permettesse, quindi, la registrazione del marchio richiesto.

    La decisione del Tribunale è immotivata e contraria al dettato stesso della norma in quanto il requisito richiesto per permettere la registrazione come marchio è che la rappresentazione del segno sia chiara, precisa, autosufficiente, facilmente accessibile, comprensibile, durevole ed oggettiva.

    2.

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC — Capacità distintiva intrinseca e carattere registrabile del segno rifiutato

    Nei gradi precedenti non è stato condotto un esame esaustivo e coerente del materiale depositato e le conclusioni a cui il Tribunale è giunto sono contraddittorie e non in linea con la lettera né con lo spirito della normativa e della giurisprudenza dello stesso EUIPO e della Corte di Giustizia dell’Unione europea. In particolare, il Tribunale ha omesso di effettuare una valutazione complessiva degli elementi di prova e si è limitato a esaminarli singolarmente, violando il disposto dell’art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMC.

    3.

    Mancata valutazione del precedente EUTM 3971561 della Ricorrente

    La Ricorrente ritiene inoltre che l’EUIPO e il Tribunale avrebbero dovuto considerare le ragioni (quindi considerare tali decisioni non come anteriorità vincolanti ma come marchi concessi sulla base di un argomentato riconoscimento giuridico della loro registrabilità) che hanno portato alla concessione del marchio comunitario n. 003971561, anch’esso di proprietà della Ricorrente, per gli stessi prodotti, avente per oggetto un segno molto simile al segno rifiutato.

    4.

    Omessa valutazione di altri marchi registrati come «combinazione di colori»

    Nelle precedenti fasi del presente procedimento, sono stati inoltre citati i marchi comunitari che rappresentano precedenti di assoluto rilievo rispetto al caso in oggetto.

    Non pare quindi ragionevole, se non del tutto immotivato, il rifiuto alla registrazione opposto al marchio controverso e tale aspetto costituisce un errore di diritto, qualora si valutino i precedenti non come decisioni vincolanti bensì come espressione di principi di diritto ripetutamente sostenuti dall’EUIPO e dal Tribunale dell’Unione Europea.


    Top