Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0527

    Causa C-527/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — nel procedimento promosso da Boston Scientific Ltd [Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Ambito di applicazione – Dispositivo medico che incorpora, come parte integrante, una sostanza che, se utilizzata separatamente, può essere considerata un medicinale – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Nozione di «procedura di autorizzazione amministrativa»]

    GU C 4 del 7.1.2019, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 4/8


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — nel procedimento promosso da Boston Scientific Ltd

    (Causa C-527/17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Ambito di applicazione - Dispositivo medico che incorpora, come parte integrante, una sostanza che, se utilizzata separatamente, può essere considerata un medicinale - Direttiva 93/42/CEE - Articolo 1, paragrafo 4 - Nozione di «procedura di autorizzazione amministrativa»)

    (2019/C 4/10)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundespatentgericht

    Parti

    Boston Scientific Ltd

    con l’intervento di: Deutsches Patent- und Markenamt

    Dispositivo

    L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che una procedura di autorizzazione preliminare, ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, di un dispositivo che incorpora, come parte integrante, una sostanza, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva, come modificata, non può essere equiparata, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, ad una procedura di autorizzazione di immissione in commercio di tale sostanza ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, anche qualora detta sostanza sia stata oggetto di una valutazione a norma del punto 7.4, primo e secondo comma, dell’allegato I della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47.


    (1)  GU C 402 del 27.11.2017.


    Top