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Document 62017CA0331

    Causa C-331/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma — Italia) — Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che esclude l’applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche)

    GU C 4 del 7.1.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 4/4


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma — Italia) — Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

    (Causa C-331/17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Normativa nazionale che esclude l’applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche)

    (2019/C 4/05)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Corte d'appello di Roma

    Parti

    Ricorrente: Martina Sciotto

    Convenuta: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

    Dispositivo

    La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.


    (1)  GU C 309 del 18.9.2017.


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