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Document 62016TN0323

    Causa T-323/16: Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — Banco Cooperativo Español/SRB

    GU C 296 del 16.8.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 296/30


    Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — Banco Cooperativo Español/SRB

    (Causa T-323/16)

    (2016/C 296/39)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: D. Sarmiento Ramirez-Escudero, avvocato)

    Convenuta: Comitato di risoluzione unico

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 2015/63;

    annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico relativa alla liquidazione del contributo ex ante corrispondente all’esercizio finanziario 2016 e diretta al Banco Cooperativo Español.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso, la ricorrente contesta la decisione di contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico corrispondente all’esercizio finanziario 2016, adottata dal Comitato di risoluzione unico e notificata per tramite dell’Autoridad de Resolución Ejecutiva española (FROB) il 26 aprile 2016, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, volto a far dichiarare al Tribunale l’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014 , che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44). A tale riguardo, si afferma che il menzionato articolo del regolamento delegato:

    viola l’articolo 103, paragrafo 7 della direttiva 2014/59, nello stabilire un sistema di calcolo che impone ad un ente con un profilo di rischio prudente un contributo ex ante specifico ad un ente con un profilo di rischio molto elevato.

    viola l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel limitare ingiustificatamente il diritto fondamentale della ricorrente alla libertà di impresa.

    viola il principio di proporzionalità, nel non considerare il doppio conteggio che si verifica in talune passività della ricorrente, generando così una restrizione non necessaria, sproporzionata e manifestamente ingiustificata.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, comma secondo, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento 806/2014, interpretati alla luce dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità.

    A tale riguardo, si afferma che le motivazioni a sostegno dell’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento delegato 2015/63 mostrano chiaramente la necessità di adeguare il profilo di rischio della ricorrente alla peculiarità organizzativa della rete di cooperative di cui è a capo, così come previsto agli articoli summenzionati. Pertanto, la risoluzione impugnata, il cui contenuto rispecchia l’applicazione rigorosa e letterale di una norma che non tiene in considerazione detto profilo di rischio della ricorrente, deve essere considerata contraria all’articolo 103, paragrafo 2, comma secondo, della direttiva 2014/59 e, in particolare, al regolamento 806/2014, il cui articolo 70, relativo ai contributi ex ante, rinvia a quanto stabilito dalla direttiva 2014/59 e dalle disposizioni di attuazione.


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