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Document 62016TN0323
Case T-323/16: Action brought on 24 June 2016 — Banco Cooperativo Español v SRB
Causa T-323/16: Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — Banco Cooperativo Español/SRB
Causa T-323/16: Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — Banco Cooperativo Español/SRB
GU C 296 del 16.8.2016, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/30 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — Banco Cooperativo Español/SRB
(Causa T-323/16)
(2016/C 296/39)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: D. Sarmiento Ramirez-Escudero, avvocato)
Convenuta: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 2015/63; |
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico relativa alla liquidazione del contributo ex ante corrispondente all’esercizio finanziario 2016 e diretta al Banco Cooperativo Español. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente contesta la decisione di contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico corrispondente all’esercizio finanziario 2016, adottata dal Comitato di risoluzione unico e notificata per tramite dell’Autoridad de Resolución Ejecutiva española (FROB) il 26 aprile 2016, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, volto a far dichiarare al Tribunale l’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014 , che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44). A tale riguardo, si afferma che il menzionato articolo del regolamento delegato:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, comma secondo, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento 806/2014, interpretati alla luce dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità. |
A tale riguardo, si afferma che le motivazioni a sostegno dell’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento delegato 2015/63 mostrano chiaramente la necessità di adeguare il profilo di rischio della ricorrente alla peculiarità organizzativa della rete di cooperative di cui è a capo, così come previsto agli articoli summenzionati. Pertanto, la risoluzione impugnata, il cui contenuto rispecchia l’applicazione rigorosa e letterale di una norma che non tiene in considerazione detto profilo di rischio della ricorrente, deve essere considerata contraria all’articolo 103, paragrafo 2, comma secondo, della direttiva 2014/59 e, in particolare, al regolamento 806/2014, il cui articolo 70, relativo ai contributi ex ante, rinvia a quanto stabilito dalla direttiva 2014/59 e dalle disposizioni di attuazione.